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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10191/2023

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a seguente ORDINANZA \ ( (24N9 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona all'esito di rito abbreviato, in data 17 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aymane, in relazione ai reati di evasione e tentato omicidio aggravato (artt. 56, 575, 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni sette mesi quattro di reclusione in relazione al capo b) e, dunque, rideterminando la pena complessiva in anni otto di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni.

2. Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen 9 che la rinuncia a uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

2.1. Considerato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti, nel caso al vaglio, soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, P.v. 276102).

2.2. Evidenziato che risulta che unico motivo addotto riguardava la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche per il reato di evasione con giudizio di prevalenza e con riduzione della pena ; sicché deriva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, 599-bis cod. proc. pen. 3.

Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA \ ( (24N9 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona all'esito di rito abbreviato, in data 17 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aymane, in relazione ai reati di evasione e tentato omicidio aggravato (artt. 56, 575, 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni sette mesi quattro di reclusione in relazione al capo b) e, dunque, rideterminando la pena complessiva in anni otto di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni. 2. Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen 9 che la rinuncia a uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 2.1. Considerato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti, nel caso al vaglio, soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, P.v. 276102). 2.2. Evidenziato che risulta che unico motivo addotto riguardava la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche per il reato di evasione con giudizio di prevalenza e con riduzione della pena ; sicché deriva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, 599-bis cod. proc. pen. 3. Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 10191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris