CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1243-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 9916/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 7/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 9916/2021 del Tribunale di Roma, con cui è stata confermata la decisione di primo grado che aveva condannato la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.175,00 quale corrispettivo dovuto in virtù di un contratto di compravendita di un armadio. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso – che denuncia “violazione di legge o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti” senza ulteriori specificazioni – contesta al Tribunale di avere qualificato l’inadempimento della controricorrente quale inadempimento di scarsa importanza, eccedendo “i propri poteri discrezionali”. Il ricorso è inammissibile. A parte il fatto che non è indicata la norma che si assume violata, dal contenuto della censura si desume che la critica investe il giudizio di non gravità dell’inadempimento. Ebbene, come costantemente affermato da questa Corte, la valutazione della gravità dell'inadempimento costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata (cfr. Cass. n. 6401/2015; v. anche cass. n. 14974/2006 e Sez. 6-2 ord. n. 12182/2020). Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in relazione alla non gravità dell’inadempimento (v. p. 6, sub 4 della sentenza impugnata), con argomenti che rispettano il canone costituzionale della motivazione di cui all’art. 111 della Costituzione, così che la sentenza non è,sotto questo profilo, censurabile in questa sede – a fronte del mutato parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. che non prevede più il vizio di insufficienza della motivazione – davanti a questa Corte. Le osservazioni svolte con la memoria non apportano elementi per opinare diversamente perché –lo si ripete – la motivazione, seppur succinta, esiste e rispetta “il minimo costituzionale” (cfr. al riguardo SSUU n. 8053/2014), laddove il giudice di appello ha richiamato il comportamento della venditrice (disponibile alla sostituzione dei bastoni appendiabiti), la mancata pattuizione di un termine essenziale per la consegna del bene e le ulteriori difformità riscontrate. Ragionare diversamente significa ripercorrere in se de di legittimità le valutazioni riservate esclusivamente al giudice di merito. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.100,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co