Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 32856/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11345 / 20 24 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma in V iale Europa n. 98, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11345/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELL’ABRUZZO n. 787 /20 23 , depositat a in data 8/11/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) impugn ò l’ a vviso di intimazione n.

TAZ01F201838/2016 IRPEF - LAV.AUTON. in relazione all’anno d’imposta2011.

Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. rigettò il ricorso.

Tale sentenza fu confermata dalla C.T.R. territoriale.

La sentenza d’appello, su ricorso del contribuente,fu cassata con rinvio per difetto di motivazione da questa Suprema Corte con ordinanza n. 25406/2022, depositata in data26/08/2022.

Il giudice del rinvio, previa riassunzione della causa da parte del contribuente, rigettò il ricorso con sentenza qui impugnata con un solo, complesso motivo di ricorso.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Comunicata una proposta di decisione accelerata al contribuente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., quest’ultimo chiedeva la decisione da parte del Collegio.

Il contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1. c.p.c. in data 8/10/2025, poi integrata da una successiva memoria r.g. n. 11345/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con la quale venivano ribadite le argomentazioni spiegate in ricorso.

Ragioni della decisione Con la memoria difensiva depositata in data 8/10/2025, il contribuente ha spiegato eccezione di giudicato esterno relativ o alla sentenza con cui la CGT-2 dell’Abruzzo n. 214/2015, depositata in data 10/4/2025, ha annullato l’avviso di intimazione del 2022 ( n. 08320229001086870000), che si riferiva anche al maggior debito Irpef accertato per il 2011che viene in rilievo nel presente giudizio.

In sintesi, secondo il contribuente, il giudicato formatosi con la detta sentenza del 2025 della CGT-2 determinerebbe la necessità di cassare senza rinvio la sentenza qui impugnata.

L’eccezione è infondata.

Innanzitutto, sul piano formale, deve farsi notare che la sentenza della CGT-2 dell’Abruzzo n. 214 del 2025 manca dell’attestazione di passaggio in giudicato da parte della segreteria.

In secondo luogo, sul piano sostanziale, deve rilevarsi che l’intimazione parzialmente annullata dalla sentenza della CGT - 2 Abruzzo n. 214/2015 si fondava (anche) sul titolo giudiziale costituito dalla sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo n. 54/2020 , e il motivo dell’annullamento parziale di tale intimazione è che detta sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo n. 54/2020era stata annullata dalla pronuncia rescindentedi questa Suprema Corte n. 25406/2022.

Proprio il segmento processuale successivo alla pronuncia n. 25406/2022 di questa Suprema Corte è sfociato nella sentenza della CGT-2 Abruzzo qui impugnata, che costituisce un nuovo titolo esecutivogiudiziale con riferimento alla maggiore Irpef dovuta dal Pizzi per il 2011. r.g. n. 11345/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’atto esattivo impugnato in prime cure, oggetto del presente processo, è l’intimazione di pagamento del 2016, non altre (né quella del 2020, né quella del 2022), con la conseguenza che la sentenza della CGT-2 dell’Abruzzo n. 214/2025 non ha alcuna incidenza sul presente giudizio.

1. Si può passare all’esame dell’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co mma 1, n. 4, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art.118 disp.

Att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”,il contribuente censura la sentenza impugnata imputandole una manifesta illogicità.

I giudici di merito, secondo il contribuente, immotivatamente non avrebbero preso in alcuna considerazione le deduzioni ed eccezioni fornite dall'esponente, limitandosi a rendere una motivazione “apparente”, in violazione dell’art. 118, disp.Att. c.p.c.

1.1. Il ricorso è in ammissibile .

Pur rubricando la censura con riferimento alla carenza di idonea motivazione, il contribuente tenta di ottenere un riesame nel merito del materiale probatorio già valutato dalla Corte tributaria in sede di rinvio.

La sentenza della CGT-2, infatti, spiega con sufficiente precisione il motivo che fonda il rigetto dell’appello (in sede di rinvio) del Pizzi: questi, secondo l’accertamento in fatto reso insindacabilmente dalla Corte tributaria, non dichiarò integralmente i compensi ricevuti nell’anno 2011 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Nel giungere a tale conclusione, peraltro, la Corte tributaria a quo fa riferimento alle informazioni rese dal Comune abruzzese, secondo le quali le somme che l’ente locale aveva corrisposto al Pizzi nel 2010 erano esattamente quelle che il contribuente medesimo aveva esposto nella dichiarazione relativa al 2010. r.g. n. 11345/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] informazioni rese dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono anche state positivamente riscontrate dal giudice del rinvio, che ha escluso che le somme percepite nel 2011siano state dichiarate con riferimento ad altre annualità d’imposta, visto che vi era differenza tra gli importi dichiarati con riferimento all’anno 2010 e quelli dichiarati come percepiti nel 2011. 2.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, oltre che al pagamento delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., pure liquidate in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro mille. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11345 / 20 24 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma in V iale Europa n. 98, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11345/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELL’ABRUZZO n. 787 /20 23 , depositat a in data 8/11/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) impugn ò l’ a vviso di intimazione n. TAZ01F201838/2016 IRPEF - LAV.AUTON. in relazione all’anno d’imposta2011. Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. rigettò il ricorso. Tale sentenza fu confermata dalla C.T.R. territoriale. La sentenza d’appello, su ricorso del contribuente,fu cassata con rinvio per difetto di motivazione da questa Suprema Corte con ordinanza n. 25406/2022, depositata in data26/08/2022. Il giudice del rinvio, previa riassunzione della causa da parte del contribuente, rigettò il ricorso con sentenza qui impugnata con un solo, complesso motivo di ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Comunicata una proposta di decisione accelerata al contribuente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., quest’ultimo chiedeva la decisione da parte del Collegio. Il contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 380 bis.1. c.p.c. in data 8/10/2025, poi integrata da una successiva memoria r.g. n. 11345/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , con la quale venivano ribadite le argomentazioni spiegate in ricorso. Ragioni della decisione Con la memoria difensiva depositata in data 8/10/2025, il contribuente ha spiegato eccezione di giudicato esterno relativ o alla sentenza con cui la CGT-2 dell’Abruzzo n. 214/2015, depositata in data 10/4/2025, ha annullato l’avviso di intimazione del 2022 ( n. 08320229001086870000), che si riferiva anche al maggior debito Irpef accertato per il 2011che viene in rilievo nel presente giudizio. In sintesi, secondo il contribuente, il giudicato formatosi con la detta sentenza del 2025 della CGT-2 determinerebbe la necessità di cassare senza rinvio la sentenza qui impugnata. L’eccezione è infondata. Innanzitutto, sul piano formale, deve farsi notare che la sentenza della CGT-2 dell’Abruzzo n. 214 del 2025 manca dell’attestazione di passaggio in giudicato da parte della segreteria. In secondo luogo, sul piano sostanziale, deve rilevarsi che l’intimazione parzialmente annullata dalla sentenza della CGT - 2 Abruzzo n. 214/2015 si fondava (anche) sul titolo giudiziale costituito dalla sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo n. 54/2020 , e il motivo dell’annullamento parziale di tale intimazione è che detta sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo n. 54/2020era stata annullata dalla pronuncia rescindentedi questa Suprema Corte n. 25406/2022. Proprio il segmento processuale successivo alla pronuncia n. 25406/2022 di questa Suprema Corte è sfociato nella sentenza della CGT-2 Abruzzo qui impugnata, che costituisce un nuovo titolo esecutivogiudiziale con riferimento alla maggiore Irpef dovuta dal Pizzi per il 2011. r.g. n. 11345/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], l’atto esattivo impugnato in prime cure, oggetto del presente processo, è l’intimazione di pagamento del 2016, non altre (né quella del 2020, né quella del 2022), con la conseguenza che la sentenza della CGT-2 dell’Abruzzo n. 214/2025 non ha alcuna incidenza sul presente giudizio. 1. Si può passare all’esame dell’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co mma 1, n. 4, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art.118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”,il contribuente censura la sentenza impugnata imputandole una manifesta illogicità. I giudici di merito, secondo il contribuente, immotivatamente non avrebbero preso in alcuna considerazione le deduzioni ed eccezioni fornite dall'esponente, limitandosi a rendere una motivazione “apparente”, in violazione dell’art. 118, disp.Att. c.p.c. 1.1. Il ricorso è in ammissibile . Pur rubricando la censura con riferimento alla carenza di idonea motivazione, il contribuente tenta di ottenere un riesame nel merito del materiale probatorio già valutato dalla Corte tributaria in sede di rinvio. La sentenza della CGT-2, infatti, spiega con sufficiente precisione il motivo che fonda il rigetto dell’appello (in sede di rinvio) del Pizzi: questi, secondo l’accertamento in fatto reso insindacabilmente dalla Corte tributaria, non dichiarò integralmente i compensi ricevuti nell’anno 2011 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Nel giungere a tale conclusione, peraltro, la Corte tributaria a quo fa riferimento alle informazioni rese dal Comune abruzzese, secondo le quali le somme che l’ente locale aveva corrisposto al Pizzi nel 2010 erano esattamente quelle che il contribuente medesimo aveva esposto nella dichiarazione relativa al 2010. r.g. n. 11345/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] informazioni rese dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono anche state positivamente riscontrate dal giudice del rinvio, che ha escluso che le somme percepite nel 2011siano state dichiarate con riferimento ad altre annualità d’imposta, visto che vi era differenza tra gli importi dichiarati con riferimento all’anno 2010 e quelli dichiarati come percepiti nel 2011. 2.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, oltre che al pagamento delle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., pure liquidate in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro mille. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 32856/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris