CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha rigettato l'op- posizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 589 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamentando il mancato espletamento di ulteriori attività istruttorie, tra le quali, una perizia finaliz- zata all'accertamento delle responsabilità per la vicenda criminosa in esame. 3. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O.in proc. Panzani, Rv. 272932). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Oggi, . 9