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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37909/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'11 gennaio 2021, condannandolo alla pena di C 1.000,00 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione quanto all'assenza di giustificato motivo, di cui aveva dato contezza la proprietaria dell'auto, madre dell'imputato; al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; e al giudizio di colpevolezza; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la difesa non aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità e quindi l'omessa motivazione non riguarda punto devoluto alla cognizione; ritenuto che il terzo motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'11 gennaio 2021, condannandolo alla pena di C 1.000,00 di ammenda; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione quanto all'assenza di giustificato motivo, di cui aveva dato contezza la proprietaria dell'auto, madre dell'imputato; al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; e al giudizio di colpevolezza; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la difesa non aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità e quindi l'omessa motivazione non riguarda punto devoluto alla cognizione; ritenuto che il terzo motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 lugl
Sentenza Cassazione n. 37909/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris