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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 agosto 2026

Cassazione n. 24775/2026

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, con domicilio digitaleex lege;- ricorrente -controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026MARIANO MARIANI, rappresentato e difeso dall’avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLAURA OPILIO, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -nonchéCORRADO CAMILLA;- intimato -avverso la sentenza n. 122/2024 della [OSCURATO:PERSONA], SezionePrima [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, pubblicata in data 9/5/2024.Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI.1.

Con sentenza resa in data 9/5/2024, la Sezione primagiurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti ha dichiarato lagiurisdizione della Corte dei conti sulla domanda per responsabilitàerariale proposta dal Procuratore generale presso la Corte dei conti neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto il risarcimento del dannoasseritamente subito dall’erario in conseguenza degli sviluppi connessi alpagamento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (ente strumentaledella Regione Sardegna, attivo nella promozione unitaria dei prodottisardi), di somme di denaro a seguito della convenzione, firmata in data 2settembre 2013, tra la ridetta [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].r.l.2.

In particolare, detta convenzione aveva fatto seguito ai pregressicontatti nel corso dei quali l’[OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel proprio direttore, [OSCURATO:PERSONA], su mandato della Giunta regionalesarda, aveva concordato con la [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione di unprogetto volto alla promozione unitaria dei prodotti sardi in vista dellapartecipazione all’Esposizione universale di Milano, Expo 2015, individuataquale opportunità per la Sardegna di dare visibilità internazionale allaNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026propria identità, tradizione, creatività e innovazione del settoredell’alimentazione.3.

Nel quadro di tale progetto era stata prevista la realizzazione, daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., di un format televisivo (cui era statodefinitivamente attribuito il titolo di [OSCURATO:PERSONA]) consistente in unreality show nel quale otto coppie sarebbero state imbarcate su ungaleone per otto settimane e chiamate ad affrontare una serie di proveselettive con un test di convivenza, al fine di arrivare al premio finaleconsistente in un soggiorno in un famoso resort dell’isola.4.

A seguito della firma della convenzione - e alla successivaemissione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della fattura per euro 900.000,00quale contributo relativo alla convenzione – l’Agenzia SardegnaPromozione iniziava ad assumere un atteggiamento dilatorio, motivatodalle polemiche politiche suscitate dal contestato spreco di risorsepubbliche per le iniziative in esame.5.

In data 22/9/2014, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale diTorino emetteva un decreto ingiuntivo (che veniva notificato all’AgenziaSardegna Promozione in data 9/10/2014) per il pagamento delcorrispettivo di euro 900.000,00 fissato nella convenzione del 2/9/2013.6.

In questo quadro, la giunta regionale sarda (dopo aver revocatol’attribuzione delle funzioni di direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] al Mariani, disponendone il commissariamento) con nota del3/11/2014 comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’annullamento in autotutela ditutti gli atti amministrativi attraverso i quali era stata prevista laconcessione del contributo destinata alla realizzazione della trasmissioneSweet Sardinia.7.

Con sentenza n. 1106/2015 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] le determinazioni del Commissario straordinario dell’AgenziaSardegna Promozione, riconoscendo, da un lato, l’illegittimità deiprovvedimenti di attribuzione del contributo di euro 900.000,00 in favoreNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026della [OSCURATO:SOCIETA]., ma, dall’altro, l’illegittimità anche dell’annullamento inautotutela di quei provvedimenti illegittimi, essendo preclusoall’amministrazione di procedere all’annullamento d’ufficio degli atti (purse illegittimi) incidenti sul rapporti contrattuali o convenzionali con privati,dovendo in tal caso tenere indenne questi ultimi dall’eventuale pregiudizio.8.

Con sentenza n. 488/2017 del 30/1/2017 il Tribunale di Torinorespingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla RegioneSardegna nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consiglio di Stato, consentenza n. 6247/2019 del 19/9/2019 rigettava l’appello proposto dallaRegione Sardegna avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1106/2015.9.

Con determinazione n. 320 del 20/8/2020, la Direzione generaledella Presidenza della Regione Sardegna disponeva nuovamentel’annullamento in autotutela di tutti gli atti amministrativi attraverso iquali era stata prevista la concessione del contributo in favore dellaShowlab s.r.l., riconoscendo in favore di quest’ultima un indennizzo pariall’80% del corrispettivo previsto dalla convenzione del 2/9/2013.10.

Anche tale ultimo provvedimento in autotutela veniva annullato dalTar Sardegna, con sentenza n. 563 del 24/7/2021, in ragionedell’avvenuta decorrenza dei termini per l’esercizio del relativo potere.11.

Con atto di citazione del 16/7/2021, la Procura regionale presso laSezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha citato in giudizioMariano Mariani, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il legale rappresentante diquest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], in proprio, per sentirli condannare alrisarcimento dei danni subiti dall’erario in relazione agli esborsi sostenutidall’amministrazione regionale per far fronte agli accordi transattivi con laShowlab s.r.l., nonché in relazione alle spese legali sostenutedall’amministrazione nei diversi contenziosi.Secondo la prospettazione della Procura, l’amministrazione regionaleaveva disposto una sovvenzione pubblica sulla base di una convenzione daNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026qualificare alla stregua di un accordo amministrativo ai sensi dell’art. 11della legge n. 241/1990.Tale programma negoziale, tuttavia, più che alla concessione di uncontributo o a una sovvenzione di carattere finanziario indirizzato arealizzare un’attività o un’opera nel prevalente interesse del privato, erariconducibile a un contratto di sponsorizzazione vietato, all’epoca dei fatti,dall’art. 6, co. 9, del d.l. n. 78/2010, con la conseguente nullità dellaconvenzione ai sensi dell’art. 1418 c.c.Peraltro, il procedimento amministrativo propedeutico alla stipula dellaconvenzione doveva in ogni caso ritenersi viziato poiché la scelta delcontraente del contratto di sponsorizzazione non era avvenuto la modalitàdell’evidenza pubblica.Sotto altro profilo, pur volendo ricondurre l’esborso all’ambitodell’erogazione di contributi finanziari, il procedimento sarebbe statoviziato per la violazione degli art. 11, co. 4-bis, e 12 della legge n.241/90.In ogni caso, la convenzione stipulata dal Mariani sarebbe statacomunque illegittima sotto il profilo dell’opportunità e della proficuità dellaspesa.12.

Secondo la Procura, il danno, oltre che alle condotte del Mariani,era imputabile, sempre a titolo di dolo, alla [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiariadell’esborso, e al suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], in quanto ilraggiungimento delle finalità per cui era stata concessa la sovvenzionesarebbe risultato frustrato dall’inadempimento della società concessionariache, anziché dare risalto, nella realizzazione del format televisivo, alleeccellenze enogastronomiche della regione Sardegna, avrebbe incentratoil programma sulle relazioni dei concorrenti, con la conseguentemarginalizzazione dell’attività di promozione dei prodotti alimentari sardi afronte della importante entità della sovvenzione ricevuta.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/202613.

Con sentenza n. 94/2022, la Sezione territoriale della Corte deiconti ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], non risultando adeguatamente dimostrato chela società, estranea all’ente pubblico, fosse stata investita, anche di fatto,dello svolgimento di una determinata attività in favore di SardegnaPromozione e/o della Regione Sardegna, con un inserimento all’internodell’organizzazione della pubblica amministrazione, venendoconseguentemente a mancare il presupposto per la responsabilitàamministrativa costituito dall’esistenza di una relazione funzionale tral’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale all’ente pubblico che losubisce.In particolare, secondo il giudice contabile di primo grado, il rapportonella specie instaurato attraverso la stipulazione della convenzione traSardegna [OSCURATO:SOCIETA]., al di là della sua più specificaqualificazione contrattuale, era caratterizzato dalla presenza di unrapporto sinallagmatico in forza del quale la società si era impegnata,dietro corrispettivo, a porre in essere una serie di prestazioni nell’esclusivointeresse dell’amministrazione, allo scopo di promuovere l’immagine dellaRegione Sardegna.Nel merito, tra le altre argomentazioni, la Sezione riteneva sussistentela responsabilità erariale del Mariani a titolo di colpa grave, atteso che ilprogetto non sarebbe stato idoneo, secondo una valutazione ex ante, araggiungere la finalità di promuovere il territorio e le eccellenze dellaSardegna, in quanto gli scopi del programma televisivo eranosignificativamente diversi da quelli di promozione dell’immagine dellaSardegna che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto perseguire,mentre i previsti obiettivi di promozione del territorio e dell’eccellenzaagroalimentari non erano stati raggiunti.14.

Avverso tale sentenza, il Mariani ha proposto appello censurando,tra gli altri motivi, il ritenuto difetto di giurisdizione della Corte dei contiNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del suo legale rappresentante, CorradoCamilla, sostenendo l’avvenuta effettiva instaurazione, nella specie, di unrapporto di servizio tra l’amministrazione pubblica e la società avversaria,sì che lo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità prestabilite dovevaritenersi tale tali da fondare la giurisdizione della Corte dei conti.15.

Con l’indicata sentenza n. 122/2024 del 9/5/2024, la SezionePrima Giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti, inaccoglimento dell’impugnazione del Mariani, ha dichiarato la giurisdizionedella Corte dei conti sulla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., mentre ha confermato l’esclusione di tale giurisdizione in relazionealla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo gli attial primo giudice per la prosecuzione del giudizio nel merito.16.

A fondamento della decisione assunta, il giudice contabile d’appelloha evidenziato come, diversamente da quanto ritenuto dal giudice diprimo grado, il rapporto tra l’amministrazione pubblica e la [OSCURATO:SOCIETA]non fosse nella specie affatto riconducibile a un mero contratto connotatoda sinallagmaticità, e le somme erogate non costituissero in alcun modo ilprezzo di un servizio, quanto un contributo di scopo, senza che potessecondurre a una diversa conclusione la circostanza che il contributo nonfosse volto a realizzare un’attività nell’esclusivo o prevalente interesse delprivato, ma inteso a realizzare anche un interesse dell’amministrazione.In particolare, tale fattispecie si colloca nel novero degli accordisostitutivi di provvedimento amministrativo di cui all’art. 11 della legge n.241/90, ossia nell’ambito di un istituto inquadrato nell’esercizioconsensuale di funzioni pubbliche che, pur incorporando tratti negoziali,rimane funzionale all’esercizio di un interesse pubblico di cuil’amministrazione rimane titolare.In tale ottica, i servizi resi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e il finanziamento daquest’ultima ricevuto non si configurano alla stregua di una prestazione edi una controprestazione nell’ambito di un rapporto sinallagmatico,Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026quanto, piuttosto, di un trasferimento di risorse volte a integrare unasovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a corrisponderenell’ambito di un rapporto di rilievo pubblicistico connesso, nel caso dispecie, alla promozione dell’eccellenza alimentari tipiche del territorio.In tal senso, secondo il giudice d’appello, in un’ottica meramentenegoziale, una volta definito il prezzo della prestazione, risulta irrilevante,per chi corrisponde il prezzo, quale sia l’esatta destinazione delle sommeprestate, con la conseguente insussistenza di alcun controllo sullemodalità dell’impiego delle somme corrisposte a chi sia chiamato arendere la prestazione corrispettiva.Nella specie, al contrario, secondo quanto pacificamente risultato dagliun prezzo a fronte di una prestazione, bensì un contributo di scopo acopertura dei costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’attività dipromozione delle eccellenze sarde nell’ambito del format televisivo.Proprio in tal senso, le parti avevano previsto l’esatta rendicontazionedell’utilizzo delle somme conferite a titolo di contributo alla [OSCURATO:SOCIETA].;rendicontazione che quest’ultima rese senza alcuna contestazione.Peraltro, neppure l’eventuale esistenza di un rapporto contrattuale tral’amministrazione e il privato sarebbe valsa escludere la giurisdizione dellaCorte dei conti poiché, ai fini della configurabilità di un rapporto di serviziotra pubblica amministrazione e privato è sufficiente che quest’ultimo,ponendo in essere i presupposti per l’illegittima percezione di unfinanziamento pubblico, o disponendo delle somme erogate in mododiverso da quanto preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguitodall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cuierano preordinate.Coerentemente a tali presupposti, la giurisprudenza delle Sezioni Unitedella Corte di cassazione, in tema di azione di responsabilità per dannoerariale, ha costantemente affermato la sussistenza del rapporto diNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026servizio (quale presupposto per il riconoscimento della giurisdizione dellaCorte dei conti) allorché un ente privato esterno all’amministrazione vengaincaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima,un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modonell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, mentre èirrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consisterein un rapporto di concessione amministrativa, in un contratto e perfinomancare del tutto, potendo il rapporto modellarsi secondo gli schemigenerali previsti e disciplinati dalla legge.In tal senso, si configura il danno erariale allorché il soggetto privato,disponendo delle somme erogate in modo diverso da quello preventivato,abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, sicché risultadecisiva, ai fini dell’identificazione della giurisdizione della Corte dei conti,la natura del danno che consegue la mancata realizzazione degli scopiconseguiti con la contribuzione, non avendo alcuna rilevanza né la qualitàdel soggetto che gestisce il denaro pubblico, né il titolo in base a quale lagestione del pubblico denaro è svolta.Secondo il giudice d’appello, nella logica sottesa all’art. 103, co. 2,Cost., riferito alla materia della contabilità pubblica, rileva il nesso colprofilo esecutivo della gestione contabile devoluto al controllo della Cortedei conti anche sul piano della responsabilità, sì che detto nessodev’essere ravvisato indipendentemente dalla qualifica del soggettotramite il quale l’interesse pubblico viene perseguito.Ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, quindi, tra lapubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo ricevesi instaura un rapporto di servizio, posto che il beneficiario dell’importo siinserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici, con laconseguenza che quest’ultimo risponde per danno erariale, qualoradisponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustrilo scopo perseguito dall’ente pubblico.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026Nel caso di specie, prosegue il giudice d’appello, «il conferimento di uncontributo finalizzato all’espletamento di attività volte “all’attuazione deiprimi progetti di comunicazione e promozione sull’educazione alimentare,articolati in iniziative di informazione e sensibilizzazione ai cittadini suitemi della qualità dei prodotti agroalimentari, del rapporto traalimentazione e stili di vita, delle più ampie interrelazioni traalimentazione e valorizzazione dell’identità, della cultura, del territorio edel paesaggio, quali azioni propedeutiche alla partecipazione dellaSardegna all’Expo 2015”, di cui alla deliberazione n. 18/39 del 23/4/2013,determina la sussistenza di un rapporto di servizio tra amministrazione esocietà; un rapporto che prescinde dall’organico inserimento del soggettonella pubblica amministrazione, ma che ha l’essenziale caratteristica dellosvolgimento di un’attività resa nel pubblico interesse» (pagina 39 e 40della sentenza d’appello).Tali premesse sono dunque valse, secondo il giudice a quo, a radicarela giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., inpersone del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avendo la Procuracontabile contestato a quest’ultima, oltre che l’inidoneità ex ante delprogetto presentato dalla stessa società al perseguimento dello scopopromozionale per il quale era stato erogato il contributo, anche lacommissione di inadempimenti agli obblighi assunti attraverso laconvenzione, con il conseguente sviamento delle risorse che, in base alrendiconto, risultavano essere state utilizzate per il raggiungimentodell’obiettivo nella sola misura di un terzo.17.

Con la stessa decisione, la Sezione della Corte dei conti haviceversa escluso la propria giurisdizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] proprio, non avendo la Procura contabile evidenziato, nella domandaproposta nei relativi confronti, comportamenti fraudolenti distrattivi delCamilla volti a procurarsi vantaggi personali mediante l’acquisizione dipubbliche risorse o lo sviamento delle stesse dagli scopi prestabiliti.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/202618.

Avverso tale sentenza della Sezione giurisdizionale centraled’appello della Corte dei conti, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione.19. [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore Generale presso la Corte dei contiresistono ciascuno con un proprio controricorso.20. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non ha svolto difese in questa sede.21.

Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.22. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrentecensura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 103 Cost. e dell'art.1 del d.lgs. n. 174/2016 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.),per avere il giudice d’appello erroneamente qualificato il rapportointercorso tra le parti.Al riguardo, secondo la società ricorrente, l’impegno concretamenteassunto dall’istante attraverso la stipulazione della convenzione in esameera stato limitato alla sola realizzazione di contenuti promozionali dellaRegione Sardegna da inserire in un programma televisivo, senza laprevisione di alcun particolare interesse proprio della [OSCURATO:SOCIETA] allarealizzazione di tale specifico contenuto promozionale, se non quello diricavarne un corrispettivo; ciò che si è tradotto, nella specie,nell’esclusione di alcun interesse privato finanziato dall’ente pubblico e dialcun corrispondente contributo da parte di quest’ultimo.Ciò posto, il giudice a quo avrebbe dovuto escludere la configurabilitàdi alcun accordo d’indole pubblicistica, quanto, al contrario, un rapportocontrattuale a prestazioni corrispettive (del tutto coerente con la figuradell’accordo sostitutivo di provvedimento di cui all’art. 11 della legge n.241/90), non avendo peraltro le parti previsto alcuna forma diNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026rendicontazione contabile (solo volontariamente resa dall’odiernaricorrente per mero spirito di collaborazione), essendosi la Showlablimitata ad assumere il solo impegno di fornire un’analisi dei media e dellarassegna stampa, ossia dei risultati promozionali e non già delle spesesostenute.Allo stesso modo, secondo la ricorrente, il pagamento era statosubordinato alla consegna dello spin-off, e non già alla rendicontazionecontabile, senza alcuna anticipazione (tipica dei contributi pubblici), cosìcome di regola avviene per i contratti di appalto o di servizio, comeperaltro confermato dalle clausole dell’accordo impositive della regolaritàcontributiva e assicurativa verso i dipendenti da parte della societàprivata: clausole tipiche dei contratti d’appalto e non già delle erogazionedi contributi pubblici.D’altro canto, la stessa Procura contabile aveva qualificato il rapportoin esame alla stregua di un contratto di sponsorizzazione, sulla base diuna prospettiva totalmente ribaltata dal giudice d’appello.In forza di tali premesse, in assenza di alcun rapporto di servizio o dialcun contributo di scopo, e in presenza di un contratto sinallagmaticopuro, la giurisdizione sul rapporto in esame avrebbe dovuto esserenecessariamente attribuita al giudice ordinario, con il conseguentericonoscimento della totale erroneità della sentenza impugnata.2.

Il ricorso è infondato.3.

Il tema oggetto dell’odierna controversia ha riguardo alladeterminazione della giurisdizione della Corte dei conti, ovvero del giudiceordinario, in presenza di un danno asseritamente provocato da una societàprivata alla quale un soggetto pubblico (l’[OSCURATO:PERSONA])abbia assegnato, su base consensuale, il compito di provvedere allarealizzazione di contenuti televisivi volti alla promozione dei prodotti delterritorio sardo.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/20264.

Con riguardo al tema della giurisdizione della Corte dei conti inrelazione al danno erariale imputabile a un privato, la giurisprudenza diqueste Sezioni Unite si è venuta consolidando attorno all’affermazione delprincipio in forza del quale l’azione di responsabilità nei confronti di unsoggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ovesussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia statotemporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a. per losvolgimento di un’attività o un servizio di interesse pubblico,configurandosi, invece, la giurisdizione ordinaria nel diverso caso in cui siassuma che il danno derivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste acarico del privato, quale controparte contrattuale della p.a. (così Cass.,Sez.

Un., n. 19452 del 15/7/2024; conf.

Cass., Sez.

Un., n. 20902 del30/6/2022, Rv. 665186 – 01; Cass., Sez.

Un., n. 21871 del 30/8/2019,).In particolare, si è sottolineato (cfr. Cass. Sez.

Un. 5 dicembre 2019,n. 31755, in motivazione, sub p.to 4.3, ripresa da Cass., Sez.

Un.,Ordinanza n. 19452 del 15/7/2024, Rv. 671754 – 01, cit.) che quando sidiscute del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudiceordinario, occorre avere riguardo al rapporto di servizio tra l’agente e lapubblica amministrazione, senza che rilevi né la natura giuridica dell’attodi investitura - provvedimento, convenzione o contratto – né quella delsoggetto che la riceve, sia essa una persona fisica o giuridica, privata opubblica (v.

Cass., Sez.

Un., 3 luglio 2009, n. 15599; Cass., Sez.

Un., 31gennaio 2008, n.2289; Cass., Sez.

Un., 22 febbraio 2007, n. 4112; Cass.,Sez.

Un., 20 ottobre 2006, n. 22513; Cass., Sez.

Un., 5 giugno 2000, n.400; Cass., Sez.

Un., 30 marzo 1990, n. 2611; Cass., Sez.

Un., 2 febbraio2018, n. 2584.Varrà, inoltre, sottolineare come la Corte costituzionale abbiaricordato: a) che l’art. 103 Cost. è stato più volte interpretato nel sensoche alla Corte dei conti è riservata la giurisdizione sulle materie dicontabilità pubblica, la quale va intesa nell’accezione tradizionalmenteNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026accolta dalla giurisprudenza e dalla legislazione, ossia comprensiva sia deigiudizi di conto che di responsabilità a carico degli impiegati e degli agenticontabili dello Stato e degli enti pubblici non economici che hanno ilmaneggio del pubblico denaro; b) che la materia di contabilità pubblicanon è definibile oggettivamente ma occorrono apposite qualificazionilegislative e puntuali specificazioni non solo rispetto all'oggetto ma ancherispetto ai soggetti; c) che, comunque, essa appare sufficientementeindividuata nell'elemento soggettivo che attiene alla natura pubblicadell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica ingenere) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblicadel denaro e del bene oggetto della gestione (cfr.

Corte cost. 30 dicembre1987, n. 641).

Sicché, è la interpositio del legislatore a individuare il limitefunzionale delle attribuzioni giudicanti della Corte dei conti (cfr. in talsenso Cass., Sez.

Un., Ordinanza n. 19452 del 15/7/2024, Rv. 671754 –01, cit.).In breve, occorrerà riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti intutti i casi in cui un soggetto privato, indipendentemente dal titoloconsiderato (ossia se di natura negoziale o autoritativa), venga coinvoltonello svolgimento di un’attività o di un servizio di interesse pubblico intutto o in parte finanziati con denaro pubblico.5.

Nel caso di specie, muovendo dai contenuti della convenzionestipulata tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].(ritualmente prodotta in questa sede dalla società ricorrente) è agevolericavare come le parti abbiano inteso affidare a quest’ultima l’impegno,espressamente sottoscritto dalla società privata, «a porre in esserel’attività di promozione della Sardegna, secondo le modalità stabilite dallapresente convenzione e descritte dal progetto di cui in premessa edallegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale» (art. 1della Convenzione del 2/9/2013).Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026In particolare, attraverso la stipulazione di detta convenzione, lasocietà si è impegnata a realizzare, tra le altre, tutte le attività dipromozione della Sardegna (art. 2, pag. 5); a gestire, d’intesa conl’Agenzia, le relative attività di comunicazione e promozione (art. 2, pag.5); a dare grande risalto, sia nel corso del progetto che attraversoadeguate azioni pubblicitarie, alle eccellenze dei prodotti del compartoagroalimentare della Sardegna (art. 2, pag. 6); a utilizzare il logotipoSardegna e quando opportuno il simbolo istituzionale della RegioneAutonoma della Sardegna in tutti gli strumenti e materiali dicomunicazione allo scopo di raggiungere gli obiettivi istituzionalidell’Agenzia (art. 2 pag. 7).L’esame dei contenuti della convenzione in parola conduce dunque adaffermare come, senza dubbio alcuno, la [OSCURATO:SOCIETA]. fu pienamentecoinvolta, nel tempo di vigenza del rapporto tra le parti, nello svolgimentodelle attività istituzionali proprie dell’[OSCURATO:PERSONA] (entedi natura pubblica), affinché collaborasse alla realizzazione degli scopiistituzionali propri dell’Agenzia, da identificare nella promozione e nelladiffusione della qualità dei prodotti agroalimentari dell’isola; e tanto, sullabase di uno specifico finanziamento alimentato da fondi di provenienzapubblica.6.

Appaiono, dunque, pienamente integrati, nel caso di specie, glielementi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza diqueste Sezioni Unite, valgono a radicare la giurisdizione della Corte deiconti, ossia il ricorso di un rapporto di servizio, in virtù del quale il privatorisulti temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a. perlo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico finanziatodall’erario (nella specie, del servizio di promozione e diffusione dellaqualità dei prodotti agroalimentari sardi, costituente di per sé lo scopoistituzionale proprio dell’[OSCURATO:PERSONA]),Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026indipendentemente dalla circostanza che tale temporaneo inserimentorisalga concretamente a un titolo di natura negoziale o autoritativa.7.

È appena il caso di richiamare, a conferma della correttezza dellaprospettiva indicata, tanto l’incidenza dei giudicati amministrativi sullanatura pubblicistica delle funzioni promozionali trasferite in capo allaShowlab s.r.l. attraverso la convenzione in esame (giudicati amministrativimenzionati anche nella pag. 10 del controricorso depositato dalProcuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti in questo giudizio: [OSCURATO:PERSONA], sent. n. 1106 del 2015,confermata da Consiglio di Stato, sent. n. 6247 del 2019; nonché TarSardegna sent. n. 563 del 2021, confermata da Consiglio di Stato, sent. n.837 del 2024), quanto l’orientamento, di recente assunto da questeSezioni Unite, secondo cui deve ritenersi spettante alla giurisdizione dellaCorte dei conti la cognizione relativa alle conseguenze dannose derivatedallo svolgimento, da parte di una società privata, di un’attivitàpromozionale a quest’ultima commessa in appalto, laddove tale attività,finanziata con denaro pubblico, si inserisca in un programma dipromozione e di sviluppo di prodotti del mare in coerenza con gli interessinazionali affidati alla cura di una p.a. (nella specie, del MIPAAF: cfr., alriguardo, Cass., Sez.

Un., n. 32523 del 23/11/2023).8.

Sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso e, per quanto oggetto del ricorso, dichiarata la giurisdizione dellaCorte dei conti.9.

Sussistono giusti motivi, con particolare riguardo alla complessità diinquadramento delle questioni di fatto oggetto della decisione, perl’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.10.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte di conti.Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, con domicilio digitaleex lege;- ricorrente -controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026MARIANO MARIANI, rappresentato e difeso dall’avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLAURA OPILIO, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -nonchéCORRADO CAMILLA;- intimato -avverso la sentenza n. 122/2024 della [OSCURATO:PERSONA], SezionePrima [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, pubblicata in data 9/5/2024.Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI.1. Con sentenza resa in data 9/5/2024, la Sezione primagiurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti ha dichiarato lagiurisdizione della Corte dei conti sulla domanda per responsabilitàerariale proposta dal Procuratore generale presso la Corte dei conti neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto il risarcimento del dannoasseritamente subito dall’erario in conseguenza degli sviluppi connessi alpagamento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (ente strumentaledella Regione Sardegna, attivo nella promozione unitaria dei prodottisardi), di somme di denaro a seguito della convenzione, firmata in data 2settembre 2013, tra la ridetta [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].r.l.2. In particolare, detta convenzione aveva fatto seguito ai pregressicontatti nel corso dei quali l’[OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel proprio direttore, [OSCURATO:PERSONA], su mandato della Giunta regionalesarda, aveva concordato con la [OSCURATO:SOCIETA]. la realizzazione di unprogetto volto alla promozione unitaria dei prodotti sardi in vista dellapartecipazione all’Esposizione universale di Milano, Expo 2015, individuataquale opportunità per la Sardegna di dare visibilità internazionale allaNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026propria identità, tradizione, creatività e innovazione del settoredell’alimentazione.3. Nel quadro di tale progetto era stata prevista la realizzazione, daparte della [OSCURATO:SOCIETA]., di un format televisivo (cui era statodefinitivamente attribuito il titolo di [OSCURATO:PERSONA]) consistente in unreality show nel quale otto coppie sarebbero state imbarcate su ungaleone per otto settimane e chiamate ad affrontare una serie di proveselettive con un test di convivenza, al fine di arrivare al premio finaleconsistente in un soggiorno in un famoso resort dell’isola.4. A seguito della firma della convenzione - e alla successivaemissione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della fattura per euro 900.000,00quale contributo relativo alla convenzione – l’Agenzia SardegnaPromozione iniziava ad assumere un atteggiamento dilatorio, motivatodalle polemiche politiche suscitate dal contestato spreco di risorsepubbliche per le iniziative in esame.5. In data 22/9/2014, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale diTorino emetteva un decreto ingiuntivo (che veniva notificato all’AgenziaSardegna Promozione in data 9/10/2014) per il pagamento delcorrispettivo di euro 900.000,00 fissato nella convenzione del 2/9/2013.6. In questo quadro, la giunta regionale sarda (dopo aver revocatol’attribuzione delle funzioni di direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] al Mariani, disponendone il commissariamento) con nota del3/11/2014 comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’annullamento in autotutela ditutti gli atti amministrativi attraverso i quali era stata prevista laconcessione del contributo destinata alla realizzazione della trasmissioneSweet Sardinia.7. Con sentenza n. 1106/2015 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] le determinazioni del Commissario straordinario dell’AgenziaSardegna Promozione, riconoscendo, da un lato, l’illegittimità deiprovvedimenti di attribuzione del contributo di euro 900.000,00 in favoreNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026della [OSCURATO:SOCIETA]., ma, dall’altro, l’illegittimità anche dell’annullamento inautotutela di quei provvedimenti illegittimi, essendo preclusoall’amministrazione di procedere all’annullamento d’ufficio degli atti (purse illegittimi) incidenti sul rapporti contrattuali o convenzionali con privati,dovendo in tal caso tenere indenne questi ultimi dall’eventuale pregiudizio.8. Con sentenza n. 488/2017 del 30/1/2017 il Tribunale di Torinorespingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla RegioneSardegna nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consiglio di Stato, consentenza n. 6247/2019 del 19/9/2019 rigettava l’appello proposto dallaRegione Sardegna avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1106/2015.9. Con determinazione n. 320 del 20/8/2020, la Direzione generaledella Presidenza della Regione Sardegna disponeva nuovamentel’annullamento in autotutela di tutti gli atti amministrativi attraverso iquali era stata prevista la concessione del contributo in favore dellaShowlab s.r.l., riconoscendo in favore di quest’ultima un indennizzo pariall’80% del corrispettivo previsto dalla convenzione del 2/9/2013.10. Anche tale ultimo provvedimento in autotutela veniva annullato dalTar Sardegna, con sentenza n. 563 del 24/7/2021, in ragionedell’avvenuta decorrenza dei termini per l’esercizio del relativo potere.11. Con atto di citazione del 16/7/2021, la Procura regionale presso laSezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha citato in giudizioMariano Mariani, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il legale rappresentante diquest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], in proprio, per sentirli condannare alrisarcimento dei danni subiti dall’erario in relazione agli esborsi sostenutidall’amministrazione regionale per far fronte agli accordi transattivi con laShowlab s.r.l., nonché in relazione alle spese legali sostenutedall’amministrazione nei diversi contenziosi.Secondo la prospettazione della Procura, l’amministrazione regionaleaveva disposto una sovvenzione pubblica sulla base di una convenzione daNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026qualificare alla stregua di un accordo amministrativo ai sensi dell’art. 11della legge n. 241/1990.Tale programma negoziale, tuttavia, più che alla concessione di uncontributo o a una sovvenzione di carattere finanziario indirizzato arealizzare un’attività o un’opera nel prevalente interesse del privato, erariconducibile a un contratto di sponsorizzazione vietato, all’epoca dei fatti,dall’art. 6, co. 9, del d.l. n. 78/2010, con la conseguente nullità dellaconvenzione ai sensi dell’art. 1418 c.c.Peraltro, il procedimento amministrativo propedeutico alla stipula dellaconvenzione doveva in ogni caso ritenersi viziato poiché la scelta delcontraente del contratto di sponsorizzazione non era avvenuto la modalitàdell’evidenza pubblica.Sotto altro profilo, pur volendo ricondurre l’esborso all’ambitodell’erogazione di contributi finanziari, il procedimento sarebbe statoviziato per la violazione degli art. 11, co. 4-bis, e 12 della legge n.241/90.In ogni caso, la convenzione stipulata dal Mariani sarebbe statacomunque illegittima sotto il profilo dell’opportunità e della proficuità dellaspesa.12. Secondo la Procura, il danno, oltre che alle condotte del Mariani,era imputabile, sempre a titolo di dolo, alla [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiariadell’esborso, e al suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], in quanto ilraggiungimento delle finalità per cui era stata concessa la sovvenzionesarebbe risultato frustrato dall’inadempimento della società concessionariache, anziché dare risalto, nella realizzazione del format televisivo, alleeccellenze enogastronomiche della regione Sardegna, avrebbe incentratoil programma sulle relazioni dei concorrenti, con la conseguentemarginalizzazione dell’attività di promozione dei prodotti alimentari sardi afronte della importante entità della sovvenzione ricevuta.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/202613. Con sentenza n. 94/2022, la Sezione territoriale della Corte deiconti ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], non risultando adeguatamente dimostrato chela società, estranea all’ente pubblico, fosse stata investita, anche di fatto,dello svolgimento di una determinata attività in favore di SardegnaPromozione e/o della Regione Sardegna, con un inserimento all’internodell’organizzazione della pubblica amministrazione, venendoconseguentemente a mancare il presupposto per la responsabilitàamministrativa costituito dall’esistenza di una relazione funzionale tral’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale all’ente pubblico che losubisce.In particolare, secondo il giudice contabile di primo grado, il rapportonella specie instaurato attraverso la stipulazione della convenzione traSardegna [OSCURATO:SOCIETA]., al di là della sua più specificaqualificazione contrattuale, era caratterizzato dalla presenza di unrapporto sinallagmatico in forza del quale la società si era impegnata,dietro corrispettivo, a porre in essere una serie di prestazioni nell’esclusivointeresse dell’amministrazione, allo scopo di promuovere l’immagine dellaRegione Sardegna.Nel merito, tra le altre argomentazioni, la Sezione riteneva sussistentela responsabilità erariale del Mariani a titolo di colpa grave, atteso che ilprogetto non sarebbe stato idoneo, secondo una valutazione ex ante, araggiungere la finalità di promuovere il territorio e le eccellenze dellaSardegna, in quanto gli scopi del programma televisivo eranosignificativamente diversi da quelli di promozione dell’immagine dellaSardegna che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto perseguire,mentre i previsti obiettivi di promozione del territorio e dell’eccellenzaagroalimentari non erano stati raggiunti.14. Avverso tale sentenza, il Mariani ha proposto appello censurando,tra gli altri motivi, il ritenuto difetto di giurisdizione della Corte dei contiNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del suo legale rappresentante, CorradoCamilla, sostenendo l’avvenuta effettiva instaurazione, nella specie, di unrapporto di servizio tra l’amministrazione pubblica e la società avversaria,sì che lo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità prestabilite dovevaritenersi tale tali da fondare la giurisdizione della Corte dei conti.15. Con l’indicata sentenza n. 122/2024 del 9/5/2024, la SezionePrima Giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti, inaccoglimento dell’impugnazione del Mariani, ha dichiarato la giurisdizionedella Corte dei conti sulla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., mentre ha confermato l’esclusione di tale giurisdizione in relazionealla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo gli attial primo giudice per la prosecuzione del giudizio nel merito.16. A fondamento della decisione assunta, il giudice contabile d’appelloha evidenziato come, diversamente da quanto ritenuto dal giudice diprimo grado, il rapporto tra l’amministrazione pubblica e la [OSCURATO:SOCIETA]non fosse nella specie affatto riconducibile a un mero contratto connotatoda sinallagmaticità, e le somme erogate non costituissero in alcun modo ilprezzo di un servizio, quanto un contributo di scopo, senza che potessecondurre a una diversa conclusione la circostanza che il contributo nonfosse volto a realizzare un’attività nell’esclusivo o prevalente interesse delprivato, ma inteso a realizzare anche un interesse dell’amministrazione.In particolare, tale fattispecie si colloca nel novero degli accordisostitutivi di provvedimento amministrativo di cui all’art. 11 della legge n.241/90, ossia nell’ambito di un istituto inquadrato nell’esercizioconsensuale di funzioni pubbliche che, pur incorporando tratti negoziali,rimane funzionale all’esercizio di un interesse pubblico di cuil’amministrazione rimane titolare.In tale ottica, i servizi resi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e il finanziamento daquest’ultima ricevuto non si configurano alla stregua di una prestazione edi una controprestazione nell’ambito di un rapporto sinallagmatico,Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026quanto, piuttosto, di un trasferimento di risorse volte a integrare unasovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a corrisponderenell’ambito di un rapporto di rilievo pubblicistico connesso, nel caso dispecie, alla promozione dell’eccellenza alimentari tipiche del territorio.In tal senso, secondo il giudice d’appello, in un’ottica meramentenegoziale, una volta definito il prezzo della prestazione, risulta irrilevante,per chi corrisponde il prezzo, quale sia l’esatta destinazione delle sommeprestate, con la conseguente insussistenza di alcun controllo sullemodalità dell’impiego delle somme corrisposte a chi sia chiamato arendere la prestazione corrispettiva.Nella specie, al contrario, secondo quanto pacificamente risultato dagliun prezzo a fronte di una prestazione, bensì un contributo di scopo acopertura dei costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’attività dipromozione delle eccellenze sarde nell’ambito del format televisivo.Proprio in tal senso, le parti avevano previsto l’esatta rendicontazionedell’utilizzo delle somme conferite a titolo di contributo alla [OSCURATO:SOCIETA].;rendicontazione che quest’ultima rese senza alcuna contestazione.Peraltro, neppure l’eventuale esistenza di un rapporto contrattuale tral’amministrazione e il privato sarebbe valsa escludere la giurisdizione dellaCorte dei conti poiché, ai fini della configurabilità di un rapporto di serviziotra pubblica amministrazione e privato è sufficiente che quest’ultimo,ponendo in essere i presupposti per l’illegittima percezione di unfinanziamento pubblico, o disponendo delle somme erogate in mododiverso da quanto preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguitodall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cuierano preordinate.Coerentemente a tali presupposti, la giurisprudenza delle Sezioni Unitedella Corte di cassazione, in tema di azione di responsabilità per dannoerariale, ha costantemente affermato la sussistenza del rapporto diNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026servizio (quale presupposto per il riconoscimento della giurisdizione dellaCorte dei conti) allorché un ente privato esterno all’amministrazione vengaincaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima,un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modonell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, mentre èirrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consisterein un rapporto di concessione amministrativa, in un contratto e perfinomancare del tutto, potendo il rapporto modellarsi secondo gli schemigenerali previsti e disciplinati dalla legge.In tal senso, si configura il danno erariale allorché il soggetto privato,disponendo delle somme erogate in modo diverso da quello preventivato,abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, sicché risultadecisiva, ai fini dell’identificazione della giurisdizione della Corte dei conti,la natura del danno che consegue la mancata realizzazione degli scopiconseguiti con la contribuzione, non avendo alcuna rilevanza né la qualitàdel soggetto che gestisce il denaro pubblico, né il titolo in base a quale lagestione del pubblico denaro è svolta.Secondo il giudice d’appello, nella logica sottesa all’art. 103, co. 2,Cost., riferito alla materia della contabilità pubblica, rileva il nesso colprofilo esecutivo della gestione contabile devoluto al controllo della Cortedei conti anche sul piano della responsabilità, sì che detto nessodev’essere ravvisato indipendentemente dalla qualifica del soggettotramite il quale l’interesse pubblico viene perseguito.Ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, quindi, tra lapubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo ricevesi instaura un rapporto di servizio, posto che il beneficiario dell’importo siinserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici, con laconseguenza che quest’ultimo risponde per danno erariale, qualoradisponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustrilo scopo perseguito dall’ente pubblico.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026Nel caso di specie, prosegue il giudice d’appello, «il conferimento di uncontributo finalizzato all’espletamento di attività volte “all’attuazione deiprimi progetti di comunicazione e promozione sull’educazione alimentare,articolati in iniziative di informazione e sensibilizzazione ai cittadini suitemi della qualità dei prodotti agroalimentari, del rapporto traalimentazione e stili di vita, delle più ampie interrelazioni traalimentazione e valorizzazione dell’identità, della cultura, del territorio edel paesaggio, quali azioni propedeutiche alla partecipazione dellaSardegna all’Expo 2015”, di cui alla deliberazione n. 18/39 del 23/4/2013,determina la sussistenza di un rapporto di servizio tra amministrazione esocietà; un rapporto che prescinde dall’organico inserimento del soggettonella pubblica amministrazione, ma che ha l’essenziale caratteristica dellosvolgimento di un’attività resa nel pubblico interesse» (pagina 39 e 40della sentenza d’appello).Tali premesse sono dunque valse, secondo il giudice a quo, a radicarela giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., inpersone del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avendo la Procuracontabile contestato a quest’ultima, oltre che l’inidoneità ex ante delprogetto presentato dalla stessa società al perseguimento dello scopopromozionale per il quale era stato erogato il contributo, anche lacommissione di inadempimenti agli obblighi assunti attraverso laconvenzione, con il conseguente sviamento delle risorse che, in base alrendiconto, risultavano essere state utilizzate per il raggiungimentodell’obiettivo nella sola misura di un terzo.17. Con la stessa decisione, la Sezione della Corte dei conti haviceversa escluso la propria giurisdizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] proprio, non avendo la Procura contabile evidenziato, nella domandaproposta nei relativi confronti, comportamenti fraudolenti distrattivi delCamilla volti a procurarsi vantaggi personali mediante l’acquisizione dipubbliche risorse o lo sviamento delle stesse dagli scopi prestabiliti.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/202618. Avverso tale sentenza della Sezione giurisdizionale centraled’appello della Corte dei conti, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione.19. [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore Generale presso la Corte dei contiresistono ciascuno con un proprio controricorso.20. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non ha svolto difese in questa sede.21. Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione haconcluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.22. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrentecensura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 103 Cost. e dell'art.1 del d.lgs. n. 174/2016 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.),per avere il giudice d’appello erroneamente qualificato il rapportointercorso tra le parti.Al riguardo, secondo la società ricorrente, l’impegno concretamenteassunto dall’istante attraverso la stipulazione della convenzione in esameera stato limitato alla sola realizzazione di contenuti promozionali dellaRegione Sardegna da inserire in un programma televisivo, senza laprevisione di alcun particolare interesse proprio della [OSCURATO:SOCIETA] allarealizzazione di tale specifico contenuto promozionale, se non quello diricavarne un corrispettivo; ciò che si è tradotto, nella specie,nell’esclusione di alcun interesse privato finanziato dall’ente pubblico e dialcun corrispondente contributo da parte di quest’ultimo.Ciò posto, il giudice a quo avrebbe dovuto escludere la configurabilitàdi alcun accordo d’indole pubblicistica, quanto, al contrario, un rapportocontrattuale a prestazioni corrispettive (del tutto coerente con la figuradell’accordo sostitutivo di provvedimento di cui all’art. 11 della legge n.241/90), non avendo peraltro le parti previsto alcuna forma diNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026rendicontazione contabile (solo volontariamente resa dall’odiernaricorrente per mero spirito di collaborazione), essendosi la Showlablimitata ad assumere il solo impegno di fornire un’analisi dei media e dellarassegna stampa, ossia dei risultati promozionali e non già delle spesesostenute.Allo stesso modo, secondo la ricorrente, il pagamento era statosubordinato alla consegna dello spin-off, e non già alla rendicontazionecontabile, senza alcuna anticipazione (tipica dei contributi pubblici), cosìcome di regola avviene per i contratti di appalto o di servizio, comeperaltro confermato dalle clausole dell’accordo impositive della regolaritàcontributiva e assicurativa verso i dipendenti da parte della societàprivata: clausole tipiche dei contratti d’appalto e non già delle erogazionedi contributi pubblici.D’altro canto, la stessa Procura contabile aveva qualificato il rapportoin esame alla stregua di un contratto di sponsorizzazione, sulla base diuna prospettiva totalmente ribaltata dal giudice d’appello.In forza di tali premesse, in assenza di alcun rapporto di servizio o dialcun contributo di scopo, e in presenza di un contratto sinallagmaticopuro, la giurisdizione sul rapporto in esame avrebbe dovuto esserenecessariamente attribuita al giudice ordinario, con il conseguentericonoscimento della totale erroneità della sentenza impugnata.2. Il ricorso è infondato.3. Il tema oggetto dell’odierna controversia ha riguardo alladeterminazione della giurisdizione della Corte dei conti, ovvero del giudiceordinario, in presenza di un danno asseritamente provocato da una societàprivata alla quale un soggetto pubblico (l’[OSCURATO:PERSONA])abbia assegnato, su base consensuale, il compito di provvedere allarealizzazione di contenuti televisivi volti alla promozione dei prodotti delterritorio sardo.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/20264. Con riguardo al tema della giurisdizione della Corte dei conti inrelazione al danno erariale imputabile a un privato, la giurisprudenza diqueste Sezioni Unite si è venuta consolidando attorno all’affermazione delprincipio in forza del quale l’azione di responsabilità nei confronti di unsoggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ovesussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia statotemporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a. per losvolgimento di un’attività o un servizio di interesse pubblico,configurandosi, invece, la giurisdizione ordinaria nel diverso caso in cui siassuma che il danno derivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste acarico del privato, quale controparte contrattuale della p.a. (così Cass.,Sez. Un., n. 19452 del 15/7/2024; conf. Cass., Sez. Un., n. 20902 del30/6/2022, Rv. 665186 – 01; Cass., Sez. Un., n. 21871 del 30/8/2019,).In particolare, si è sottolineato (cfr. Cass. Sez. Un. 5 dicembre 2019,n. 31755, in motivazione, sub p.to 4.3, ripresa da Cass., Sez. Un.,Ordinanza n. 19452 del 15/7/2024, Rv. 671754 – 01, cit.) che quando sidiscute del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudiceordinario, occorre avere riguardo al rapporto di servizio tra l’agente e lapubblica amministrazione, senza che rilevi né la natura giuridica dell’attodi investitura - provvedimento, convenzione o contratto – né quella delsoggetto che la riceve, sia essa una persona fisica o giuridica, privata opubblica (v. Cass., Sez. Un., 3 luglio 2009, n. 15599; Cass., Sez. Un., 31gennaio 2008, n.2289; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4112; Cass.,Sez. Un., 20 ottobre 2006, n. 22513; Cass., Sez. Un., 5 giugno 2000, n.400; Cass., Sez. Un., 30 marzo 1990, n. 2611; Cass., Sez. Un., 2 febbraio2018, n. 2584.Varrà, inoltre, sottolineare come la Corte costituzionale abbiaricordato: a) che l’art. 103 Cost. è stato più volte interpretato nel sensoche alla Corte dei conti è riservata la giurisdizione sulle materie dicontabilità pubblica, la quale va intesa nell’accezione tradizionalmenteNumero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026accolta dalla giurisprudenza e dalla legislazione, ossia comprensiva sia deigiudizi di conto che di responsabilità a carico degli impiegati e degli agenticontabili dello Stato e degli enti pubblici non economici che hanno ilmaneggio del pubblico denaro; b) che la materia di contabilità pubblicanon è definibile oggettivamente ma occorrono apposite qualificazionilegislative e puntuali specificazioni non solo rispetto all'oggetto ma ancherispetto ai soggetti; c) che, comunque, essa appare sufficientementeindividuata nell'elemento soggettivo che attiene alla natura pubblicadell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica ingenere) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblicadel denaro e del bene oggetto della gestione (cfr. Corte cost. 30 dicembre1987, n. 641). Sicché, è la interpositio del legislatore a individuare il limitefunzionale delle attribuzioni giudicanti della Corte dei conti (cfr. in talsenso Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 19452 del 15/7/2024, Rv. 671754 –01, cit.).In breve, occorrerà riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti intutti i casi in cui un soggetto privato, indipendentemente dal titoloconsiderato (ossia se di natura negoziale o autoritativa), venga coinvoltonello svolgimento di un’attività o di un servizio di interesse pubblico intutto o in parte finanziati con denaro pubblico.5. Nel caso di specie, muovendo dai contenuti della convenzionestipulata tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].(ritualmente prodotta in questa sede dalla società ricorrente) è agevolericavare come le parti abbiano inteso affidare a quest’ultima l’impegno,espressamente sottoscritto dalla società privata, «a porre in esserel’attività di promozione della Sardegna, secondo le modalità stabilite dallapresente convenzione e descritte dal progetto di cui in premessa edallegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale» (art. 1della Convenzione del 2/9/2013).Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026In particolare, attraverso la stipulazione di detta convenzione, lasocietà si è impegnata a realizzare, tra le altre, tutte le attività dipromozione della Sardegna (art. 2, pag. 5); a gestire, d’intesa conl’Agenzia, le relative attività di comunicazione e promozione (art. 2, pag.5); a dare grande risalto, sia nel corso del progetto che attraversoadeguate azioni pubblicitarie, alle eccellenze dei prodotti del compartoagroalimentare della Sardegna (art. 2, pag. 6); a utilizzare il logotipoSardegna e quando opportuno il simbolo istituzionale della RegioneAutonoma della Sardegna in tutti gli strumenti e materiali dicomunicazione allo scopo di raggiungere gli obiettivi istituzionalidell’Agenzia (art. 2 pag. 7).L’esame dei contenuti della convenzione in parola conduce dunque adaffermare come, senza dubbio alcuno, la [OSCURATO:SOCIETA]. fu pienamentecoinvolta, nel tempo di vigenza del rapporto tra le parti, nello svolgimentodelle attività istituzionali proprie dell’[OSCURATO:PERSONA] (entedi natura pubblica), affinché collaborasse alla realizzazione degli scopiistituzionali propri dell’Agenzia, da identificare nella promozione e nelladiffusione della qualità dei prodotti agroalimentari dell’isola; e tanto, sullabase di uno specifico finanziamento alimentato da fondi di provenienzapubblica.6. Appaiono, dunque, pienamente integrati, nel caso di specie, glielementi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza diqueste Sezioni Unite, valgono a radicare la giurisdizione della Corte deiconti, ossia il ricorso di un rapporto di servizio, in virtù del quale il privatorisulti temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della p.a. perlo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico finanziatodall’erario (nella specie, del servizio di promozione e diffusione dellaqualità dei prodotti agroalimentari sardi, costituente di per sé lo scopoistituzionale proprio dell’[OSCURATO:PERSONA]),Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026indipendentemente dalla circostanza che tale temporaneo inserimentorisalga concretamente a un titolo di natura negoziale o autoritativa.7. È appena il caso di richiamare, a conferma della correttezza dellaprospettiva indicata, tanto l’incidenza dei giudicati amministrativi sullanatura pubblicistica delle funzioni promozionali trasferite in capo allaShowlab s.r.l. attraverso la convenzione in esame (giudicati amministrativimenzionati anche nella pag. 10 del controricorso depositato dalProcuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti in questo giudizio: [OSCURATO:PERSONA], sent. n. 1106 del 2015,confermata da Consiglio di Stato, sent. n. 6247 del 2019; nonché TarSardegna sent. n. 563 del 2021, confermata da Consiglio di Stato, sent. n.837 del 2024), quanto l’orientamento, di recente assunto da questeSezioni Unite, secondo cui deve ritenersi spettante alla giurisdizione dellaCorte dei conti la cognizione relativa alle conseguenze dannose derivatedallo svolgimento, da parte di una società privata, di un’attivitàpromozionale a quest’ultima commessa in appalto, laddove tale attività,finanziata con denaro pubblico, si inserisca in un programma dipromozione e di sviluppo di prodotti del mare in coerenza con gli interessinazionali affidati alla cura di una p.a. (nella specie, del MIPAAF: cfr., alriguardo, Cass., Sez. Un., n. 32523 del 23/11/2023).8. Sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso e, per quanto oggetto del ricorso, dichiarata la giurisdizione dellaCorte dei conti.9. Sussistono giusti motivi, con particolare riguardo alla complessità diinquadramento delle questioni di fatto oggetto della decisione, perl’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Numero registro generale 25596/2024Numero sezionale 147/2026Numero di raccolta generale 24775/2026Data pubblicazione 26/08/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte di conti.Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola
Sentenza Cassazione n. 24775/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris