CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7475/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PESCARA n. 1568/2017 depositata il19/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 28.11.2016 ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Pescara n. 497/16, depositata il 26.4.2016, resa a seguito di ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 proposto dalla contribuent e in opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 1731 del 17.11.2015. Si è costituita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, introdotto con rito ordinario, mediante atto di citazione notificato in termini ma iscritto a ruolo solo il 5.12.2016. Disposto il mutamento del rito da ordinario a quello del lavoro, il Giudice del Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, con la sentenza sopra indicata, ha respinto l’eccezione dell’Ufficio, in quanto l’appello era stato notificato tempestivamente, e ha accolto nel merito il gravame della Petti. Avverso questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Petti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’ Ufficio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 6 d.lgs. n. 150/11 nonché degli artt.155, 325 e 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nn.2 e 4 c.p.c. in quanto l’appello doveva considerarsi inammissibile attesa la tardività della iscrizione a ruolo. 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 110, comma 6, 7 e 9 Regio Decreto n. 773/31 (TULPS), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. avendo il giudice d’appello errato nella qualificazione degli apparecchi in questione. 3.Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito. 4. Il giudizio di opposizione disciplinato dal d.lgs. n. 150 del 2011 è soggetto alrito del lavoro ( Cass., sez. un., n. 2907 del 2011, Cass., n. 22390 del 2015, Cass., n. 22564 del 2016), sicché l'appelloavverso la sentenza di primo grado, da proporsi conricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto concitazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5 del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente almutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello (Cass. n. 19298 del 2017; Cass. 17666 del 2018; Cass. n. 25061 del 2015). 5. I nfatti, la previsione della salvezza degli effetti processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento si colloca nel contesto di una disposizione (art. 4) che prevede, al comma 2, che la conversione del rito venga pronunciata «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti»; la norma in esame riguarda , quindi, il solo caso in cui il giudizio sia stato erroneamente instaurato in primo grado secondo un rito difforme da quello previsto dalla legge, e non può quindi essere estesa all'ipotesi in cui l'errore sia caduto sulle modalità di proposizione dell'appello, essendosi correttamente svolto il primo grado nelle forme prescritte ( Cass., n. 4103 del 2017; Cass., n. 11937 del 2017; Cass., n. 12133 del 2017). 6. Pertanto, è irrilevante la data in cui l'atto di citazione in appello è stato avviato alla notifica, occorrendo avere riguardo, esclusivamente, alla data di deposito di tale atto, nella specie avvenuto tardivamente il 5 dicembre 2016, una volta scaduto il termine lungo di sei mesi decorrente dal 26 aprile 2016. 7. Accolto il primo motivo, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. deve cassarsi di conseguenza la sentenza impugnata dichiarandosi l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 8. Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la compensazione di quelle relative al giudizio d’appello mentrequelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, devono regolarsi secondo soccombenza. p.q.m. accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata dichiarando l’inammissibilità dell’atto d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] con compensazione delle spese del giudizio d’appello; condanna la controricorrente al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizi