CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 32424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del Difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. .1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8/2/2023, il GIP di Catanzaro applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, dell'odier- no ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ritenendo quest'ultimo gravemente indiziato del delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 1) dell'editto accusatorio, nonché dei delitti di detenzione di stupefa- centi ai fini di spaccio di cui ai capi 49) e 50). Il procedimento riguarda una indagine nella quale sono confluite numero- se fonti di prova, specificamente rappresentate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, da sequestri e attività di OCP approntate dagli investigatori. Da tali elementi, il giudice della cautela ha tratto la sussistenza di un quadro gravemente indiziante l'esistenza di un'associazione stabilmente operati- va a partire dal 2016 che ha come base logistica l'abitazione della famiglia Galia- no (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, an- che alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori) e che può conta- re su stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in [OSCURATO:PERSONA] che fuori dal territorio lametino, segnatamente sfruttando il legame di parentela ac- quisita con i Lupparelli di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga, avente come programma quello della commercializzazione di significativi quantitativi di cocai- na, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto da- gli accoliti della citata famiglia Galiano, ovvero destinata a gruppi organizzati a loro volta dediti a tale illecito traffico. Più specificamente, il ricorrente, quale partecipe del sodalizio facente capo ai Galiano, assumeva secondo l'ipotesi accusatoria il ruolo di acquirente stabile di sostanza stupefacente del tipo cocaina (anche) presso [OSCURATO:PERSONA], sostanza che veniva ceduta loro dai pusher subordinati ai Galiano ed acquistata per essere rivenduta ai consumatori finali. 2. Dinanzi al Tribunale del Riesame, la Difesa riportandosi alla memoria difensiva depositata, eccepiva in via preliminare l'inefficacia della misura cautela- re previa applicazione della disciplina di cui all'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. In particolare, rilevava che nei confronti del ricorrente era già stata dispo- sta la misura della custodia cautelare in carcere a seguito di arresto in flagranza di reato in data 15/10/2019 nel p.p. n. 1933/19 R.G.N.R. [OSCURATO:PERSONA] in rela- zione ad episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente commessi in [OSCURATO:PERSONA], contestati ai correi al capo 47 della presente ordinanza, sicché evidenziava come il materiale investigativo posto a fondamento del presente ti- tolo cautelare fosse il medesimo utilizzato nell'ambito del procedimento n. 1933/19. Nello specifico rilevava, dunque, la sussistenza della connessione con il reato associativo nonché la desumibilità dagli atti posti a fondamento della prima ordinanza dei fatti oggetto del presente procedimento. In subordine, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, per in- sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Il Tribunale di Catanzaro, tuttavia, con ordinanza del 13/3/2020, con- fermava il provvedimento impugnato. 3. Ricorre contro tale ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con un primo motivo si lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 297 co. 3 cod. proc. e vizio motivazionale laddove non si è ritenuto di accedere alla richiesta di retrodatazione del termine iniziale della custodia caute- lare in relazione al precedente arresto in flagranza di reato del 15/10/2019 e alla successiva sottoposizione dello stesso a custodia cautelare a seguito dell'ordi- nanza emessa dal GIP nel procedimento 1933/2019. A tal fine sostenendosi che all'emissione di quella prima ordinanza erano già note all'ufficio requirente le ul- teriori condotte di spaccio poi contestate all'indagato ai capi 49) e 50) nonché la rilevanza associativa delle condotte. Si sottolinea che al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'odierno ricorrente risultava già indagato per il reato associativo. Si tratta di fatti anteriori al momento della prima ordinanza che fa riferi- mento ad una serie di episodi di spaccio. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di contestazioni a catena (in particolar modo le pronunce a Sezioni Unite n. 23166/2018, n. 21957/2005 Rahulia e n. 14535/2006 nonché la sentenza del- la Corte costituzionale n. 233/2011. Ci si duole che il tribunale del riesame, a pag. 4, pur dando atto della connessione tra i fatti in esame, affermi la non applicabilità della disciplina della retrodatazione per effetto della mancanza di desumibilità dagli atti del procedi- mento relativo alla prima ordinanza dei fatti oggetto della seconda. Si tratterebbe, tuttavia, di un dato errato in quanto tutti i fatti della se- conda ordinanza, che peraltro richiama diversi episodi della prima, erano com- messi prima del 13/11/2019 e comunque desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti della prima ordinanza.Con un secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli articoli 273 cod. proc. pen., 73 e 74 DPR 309/90 e mancanza e manifesta illogicità della mo- tivazione in punto di gravità indiziaria laddove il giudice del gravame cautelare ha ritenuto di condividere quanto affermato dal GIP in relazione alla partecipa- zione dello Iannelli al sodalizio criminoso in funzione del suo ruolo di pusher su- bordinato al Galiano, cui rende conto delle cessioni e dei guadagni. Ed inoltre in relazione ai reati fine contestati e alle conversazioni captate a seguito dell'arresto in flagranza di reato nell'ambito del precedente procedimento. Si richiama il dictum di Sez. 6 n. 34563/2019 che ha affermato che la condotta di partecipazione al sodalizio di cui all'articolo 74 DPR 309/90 non è in- tegrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indi- spensabili e la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzio- nali al sodalizio. Si sottolinea, attraverso il richiamo a numerose pronunce di le- gittimità, che non è provato l'apporto del ricorrente all'associazione criminale e come in ogni caso il presunto apporto associativo si sarebbe arrestato al 15/10/2019, in costanza della sua ininterrotta sottoposizione a misura cautelare. Si sottolinea ulteriormente che, in relazione al suo ruolo di stabile pusher, vengono enucleati solo due reati fine, che sono insufficienti a dar vita al vincolo associativo. Si evidenzia, ancora, come dato neutro sarebbe costituito dalla conversa- zione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dove [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con [OSCURATO:PERSONA]- vanna, si riferiva a [OSCURATO:PERSONA] come un valido pusher tanto da rifornirlo ogni volta di quantitativi importanti. Si sottolinea, però, che il tenore dell'intercettazione appare smentito dal fatto che le ulteriori evidenze d'indagine portano ad affermare che [OSCURATO:PERSONA]- nio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nemmeno conosceva l'odierno ricorrente. Con un terzo motivo si deduce errata applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen in punto di esigenze cautelari. Si sottolinea che, a fronte di un presunto sodalizio nato nell'anno 2016, la prova partecipativa si basa su dati di intercettazioni limitati all'anno 2019 e più precisamente all'arco temporale di pochi giorni dell'ottobre 2019, cui succederà l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si tratta di un'associazione che sarà destinata a finire al 13/11/2019, epoca dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], dunque di un'associazione ferma come operatività ad oltre tre anni, con il presunto organizzatore in carcere dal novem- bre del 2019. Perciò nel caso di specie, al di là dei singoli accordi criminosi, la fattispecie per il ricorrente dovrebbe rientrare in un concorso di reati, venendo in ogni caso a mancare l'attualità della misura.Con un quarto motivo, relativo ai capi 49) e 50), si contesta la logicità del giudizio di gravità indiziaria basato sull'assioma che lo Iannelli sia lo zio evocato nelle intercettazioni tra terzi ([OSCURATO:PERSONA] con la Curcio) e, soprattutto, in considerazione che non esiste una sola captazione dello Iannelli o un OCP, che ritragga lo Iannelli nei pressi dell'abitazione del Galiano. Si contesta che non basta il contenuto dell'intercettazione, in assenza di qualsiasi altro riscontro al narrato di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione che, se fosse vero il tipo di spaccio ("100 per volta"), la frequenza ad esso sottintesa avrebbe determinato un flusso intercettivo rilevantissimo. O comunque lo stesso sarebbe stato visto nei pressi dell'abitazione del Galiano in epoca antecedente l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Anche sul capo 50) per il ricorrente appare poi incerta la cessione, poten- do il tutto essere riconducibile ad una mera vanteria del Galiano. Peraltro, si sostiene che, data la tipologia dello stupefacente, il fatto an- drebbe qualificato ai sensi dell'articolo 73 co. 4 Dpr. 309/90. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 4. Le parti hanno concluso nell'udienza camerale partecipata come ripor- tato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricor- so va rigettato. 2. Come primo motivo, come illustrato in premessa, il ricorrente ripropone in questa sede la questione della retrodatazione degli effetti della subita custodia cautelare e della conseguente perdita di efficacia della misura in atto per l'intervenuta scadenza dei termini di fase. Il motivo, tuttavia, è infondato. Va ricordato che con l'art. 297 cod. proc. pen. il legislatore del 1989 ha in- teso codificare la regula iuris, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto il previgente codice di rito, della "contestazione a catena", con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di du- rata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare. Il fine, evidente, è quello di evitare il fenomeno della "diluizione" nel tem- po della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti di- versi, nei confronti del medesimo soggetto, di una pluralità di provvedimenti coercitivi riguardanti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero concernenti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.Nel suo testo originario, l'art. 297 cod. proc. pen., al terzo comma (che ri- prendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla legge n. 398 del 1984) prevedeva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto, ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva. Sull'impianto originario della norma il legislatore è, tuttavia intervenuto già nel 1995, da un lato restringendone l'ambito applicativo, con la previsione dell'o- peratività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai ca- si di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (conti- nuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'impu- tazione più grave"). Si è premurato, tuttavia, di specificare che tale ultimo auto- matismo non sarebbe stato applicabile, laddove la seconda ordinanza cautelare fosse stata emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinan- za ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non de- sumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sus- siste connessione ai sensi del presente comma"). L'ambito di operatività della disposizione in esame veniva, però, ampliato per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costitu- zionale ebbe a dichiarare l'illegittimità dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nel- la parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale i giudici delle leggi, in dissonanza ri- spetto ad un contrario orientamento che emergeva dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, dichiarava la illegittimità dello stesso art. 297 nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevedeva che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applicasse anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'ado- zione della seconda misura. A chiarire ulteriormente la portata applicativa della norma sono poi inter- venute due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/3/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9). 3. Applicando i principi espressi in tali pronunce, con riguardo alla conte- stazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettan- te, distinte regole operative. Comune a tutti e tre i casi è la necessità, perché si possa parlare di "con- testazione a catena" e conseguentemente possa trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custo- dia cautelare, che i reati oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente po- steriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordi- nanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/4/2012, Canzonieri, Rv. 253237). La prima fattispecie è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concor- so formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione quali- ficata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In tal caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misu- re applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - co- me affermano le Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibi- lità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'e- sistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indi- pendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Si ha, in altri termini, in tal caso un'automatica retrodatazione della decor- renza dei termini di custodia cautelare che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel cor- so delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/2007 Librato, cit.). La seconda fattispecie è molto 'simile alla prima, verificandosi comunque allorquando sia accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata di cui si è detto, ma presuppone l'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti posti alla base del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi si realizza, dunque, in casi in cui le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti penali e, secondo il dictum delle più volte richiamate Sezioni Unite, si palesa irrilevante che gli stessi derivino da un proce- dimento inizialmente unico, in virtù dell'avvenuta separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tali casi si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, derivandone che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti og- getto della prima ordinanza. In tal senso anche le pronunce più recenti di questa Corte Suprema hanno ribadito che quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cau- telari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, ope- ra la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche ri- spetto ai fatti oggetto di un procedimento "diverso", se questi erano desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto della pri- ma ordinanza (cfr. Sez. 1, n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005; conf. Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013; PM in proc. Pepa ed altri, Rv. 258500). La terza possibile situazione che può profilarsi è quella in cui tra i fatti og- getto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna ipotesi di connessione ov- vero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso te- leologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Tale fattispecie, che in passato si riteneva pacificamente non coperta dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, oggi rientra nel campo di applicazione di tale norma per effetto del dictum prima delle Sezioni Unite con la sentenza Rahu- lia (Sez. Un. n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059) e poi della sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005, è dunque quella delle ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza. La Corte, nella sentenza citata, ha osservato come sia comune alla secon- da ed alla terza delle ipotesi appena esaminate il carattere non automatico della retrodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di verificare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva. Pertanto, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provve- dimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice in tal caso è dunque chiamato a verificare se al momento dell'e- missione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a di- sposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da inten- dersi - come precisato dalla Corte costituzionale - come "elementi idonei e suffi- cienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi ido- nei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099). La Corte di legittimità ha precisato che in tema di contestazioni a catena, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso di misure cautelari emesse per fatti diversi, in relazione ai quali esiste una connessione non qualificata e che siano oggetto di distinti procedimenti pen- denti davanti ad autorità giudiziarie diverse per ragioni di competenza. (così Sez. 2, n. 51838 del 16.10.2013, Dimino, rv. 258104, ove in motivazione si è precisa- to che la diversità di competenza delle autorità giudiziarie fa ritenere che i proce- dimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza di provve- dimenti cautelari non può essere frutto di una scelta del pubblico ministero per ritardare la decorrenza della seconda misura). 4. Le Sezioni Unite erano poi intervenute a precisare che, in tema di con- testazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di rie- same solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) che dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva siano desumibili di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così Sez. Un. n. 45246 del 19/7/2012, PM in proc. Polcino, Rv. 253549; conf. S.U. n. 45247/12, Asllani, non massimata). La Corte costituzionale, tuttavia, è subito intervenuta a cassare questo se- condo presupposto, dichiarando l'illegittimità dell'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità della retrodatazione, nel proce- dimento di riesame, della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, co. 3, cod. proc. pen., sia subordinata alla condi- zione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare impugnata (così Corte cost., sentenza n. 293 del 6 dicembre 2013). Questa Corte Suprema ha poi precisato che è onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decor- renza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazio- ne riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimen- to cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (così sez. 5, n. 49793 del 5.6.2013, Spagnolo, rv. 257827). 5. Sulla scorta di tali principi, la decisione assunta dal tribunale calabrese, che ha escluso l'operatività dell'art. 297 cod. proc. pen., appare immune dai de- nunciati vizi di legittimità. Nella logica motivazione del provvedimento impugnato si dà, innanzi tutto, atto che l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa nei con- fronti dello Iannelli nell'ambito del predetto procedimento n. 1933/2019 riguarda- va esclusivamente alcuni episodi di cui all'art. 73 DPR 309/90 commessi in Lame- zia; essi, dunque, radicavano la competenza territoriale della Procura e del Tribu- nale lametino e non sono sovrapponibili al reato associativo per cui è stata emes- sa l'odierna ordinanza impugnata. Per il giudice del gravame cautelare appare, dunque, evidente che si tratta di fatti diversi, oggetto di indagine da parte di due distinti uffici di Procura. Ricordata la giurisprudenza di questa Corte circa il meccanismo della re- trodatazione il tribunale calabrese rileva che si tratta di ordinanze cautelari emes- se nell'ambito di procedimenti distinti ed aventi ad oggetto fatti diversi, in ordine ai quali la retrodatazione può operare unicamente se al momento dell'emissione della prima ordinanza sussistevano elementi idonei a giustificare la misura adot- tata con la seconda ordinanza. Corretto appare il rilievo che, pur potendosi ritenere configurabile il requi- sito della connessione tra i fatti in esame, l'applicazione dell'istituto richiamato IO non appare plausibile dal momento che la disposizione non impone al Pubblico Ministero di modulare l'annotazione di cui al 335 cod. proc. pen. in rapporto agli atti di un altro Ufficio, rispetto ai quali può, al più, astrattamente sussistere un problema di competenza territoriale o funzionale. Inoltre, l'iscrizione va modulata all'interno di un medesimo procedimento, non in rapporto ad altri procedimenti pendenti rispetto ai quali eventuali convergenze vanno regolate ai sensi degli artt. 17 e succ. e 371 cod. proc. pen., sicché risulta altresì mancante il requisito della desumibilità dagli atti del procedimento relativo alla prima ordinanza dei fatti og- getto della seconda. La competenza in relazione a quest'ultimi — ricorda corret- tamente il provvedimento impugnato— è, infatti, distrettuale ed essi sono fondati su di un vasto, complesso e variegato compendio indiziario/probatorio rappresen- tato da complesse e nutrite informative di PG, una cospicua mole di intercettazio- ni telefoniche ed ambientali nonché dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno delineato il contesto associativo oggetto di indagine e all'interno del quale è emersa l'intraneità ad esso e la messa a disposizione del ricorrente. Conferente appare il richiamo al dictum di Sez. U. 14535/2007 Librato, ci- tato anche dal ricorrente, secondo cui quand'anche alcuni elementi indiziari risul- tino già in possesso degli organi deputati allo svolgimento delle indagini, non è dimostrato che detti organi ne abbiano individuato tutta la portata probatoria, ov- vero che siano già venuti a conoscenza delle notizie di reato per cui si è procedu- to successivamente ed in maniera separata. In buona sostanza, è necessario che l'intero quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provve- dimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fat- to-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presen- ti nella prima, potendo gli stessi non aver manifestato sin dall'inizio il loro signifi- cato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/1/2020, Rv. 279291). Ne consegue che nel caso di specie non soltanto la prima ordinanza veniva emanata per effetto dell'iscrizione della notizia di reato nel registro della Procura di [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto, per tutti, ipotesi dì cui all'art. 73 d.p.r. 309/90) non risultando attuabile un automatico coordinamento tra uffici. Ma so- prattutto è evidente come in quel o procedimento non sia stato addebitato il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, oggetto della presente indagine, mai contestato prima e costituente autonomo titolo custodiale che trascende i singoli reati scopo, potendosi peraltro ritenere che gli elementi acquisiti dalla Procura di- strettuale abbiano condotto in seguito quest'ultimo Ufficio all'autonoma ricostru- zione dello specifico contributo offerto al sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, è pur vero che gli episodi di spaccio di cui al primo proce- dimento possono essere ricondotti all'attività dell'associazione, ma si è giunti ad un arricchimento indiziario che ha poi portato al disvelamento dei caratteri dell'associazione poi contestata, solo in un momento successivo, grazie soprattut- to alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia. E le istanze difensive, con le quali si è reiterato il tema della desumibilità dagli atti degli elementi posti a fondamento del secondo titolo, già al momento dell'emissione del primo, non si confrontano con quanto affermato dal Tribunale in ordine alle successive acquisizioni probatorie che aveva consentito di delineare l'attuale quadro indiziario con riferimento al fenomeno associativo descritto al capo 1), rispetto al quale le condotte sono state inquadrate in quello specifico contesto criminoso. Il reato associativo -come si legge nel provvedimento impugnato- tra- scende i singoli reati scopo, potendosi peraltro ritenere che gli elementi acquisiti dalla Procura distrettuale abbiano condotto in seguito il predetto Ufficio all'autonoma ricostruzione dello specifico contributo di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Infondati sono anche i motivi di ricorso (secondo e quarto) con cui si contesta il provvedimento impugnato quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il reato associativo e per i reati fine. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile sol- tanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquan- do si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito ab- bia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle ri- sultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475);Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provve- dimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisi- ti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risul- tanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. La Corte di legittimità ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualifica- re il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersio- ne di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il com- ma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, Tv. 255928). 7. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. Il tribunale catanzarese, confrontandosi ampiamente con la questione ri- proposta in questa sede della sussistenza di un mero concorso di persone in una pluralità di reati di spaccio, dà conto con ampia motivazione, alle pagg. 4-12 degli elementi indiziari, valutati unitariamente, che consentono di sostenere l'esi- stenza del sodalizio criminale di cui al capo 1) riconducibile ai Galiano, composto dai vari indagati, legati tra loro da vincoli familiari nonché da cointeressenze d'affari nella consumazione di reati in materia di narcotraffico, nel quale si inseri- sce il sottogruppo diretto e organizzato da [OSCURATO:PERSONA]. Con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- il giudice del gra- vame cautelare ha ricostruito gli elementi essenziali dell'associazione in esame, associazione ben strutturata, a forte caratterizzazione familiare, dotata di elevate disponibilità economiche, in grado di operare in maniera stabile e duratura nello specifico settore degli stupefacenti. Ulteriore conferma della stabilità del sodalizio -si legge nel provvedimento impugnato- è il corposo numero di reati satellite contestati ai sodali, la cui serialità e ripetitività è indice della continuatività della adesione alla associazione di narcotraffico. E le le acquisizioni indiziarie hanno ri- velato la capacità di penetrazione del sodalizio sia sul fronte dell'approvvigiona- mento sia sul fronte della commercializzazione ove il sodalizio dimostrata di sa- per far fronte a richieste di stupefacente di tipo diverso (droghe pesanti e legge- re). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, viene sottolineata l'assiduità dei contatti, il reciproco rapporto di conoscenza tra gli associati, per molti a caratte- re familiare, e la solidarietà tra gli stessi esistente denotano in modo inequivoco la piena consapevolezza, da parte di tutti gli indagati, di fornire il proprio apporto ad una vera e propria struttura associativa, con partecipazione agli utili. Fatta tale premessa, al fine di dimostrare l'esistenza del sodalizio crimino- so e il contesto criminale di riferimento viene valorizzato il rilevante contributo probatorio offerto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Torcasio e Giampà, che per i giudici della cautela lumeggiano il già ampio compendio inter- cettivo, rendendo evidente l'esistenza di una complessa e ramificata organizza- zione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti che, nella sua comple- ta dimensione operativa, si occupa, in via esclusiva, dell'approvvigionamento di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, e del successivo spaccio diffuso sul territorio. In tale quadro l'odierno ricorrente -prosegue il provvedimento impugnato- viene in rilievo tra gli spacciatori che sono partecipi del sodalizio, i quali offrono un contributo essenziale e attivo nell'ambito del pactum sceleris con carattere di stabilità svolgendo in prima persona l'attività illecita (tra i tanti figurano in partì- colare, oltre che lo Iannelli, [OSCURATO:PERSONA] alias "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] alias "Pupello", [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ritiene il tribunale catanzarese che il complesso dei dati investigativi ac- quisiti consente di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione al reato associativo di cui al capo 1) nonché in relazione ai reati scopo di cui ai capi 49) e 50). Il ruolo dello Iannelli all'interno del sodalizio dedito al narcotraffico viene desunto dal tenore delle conversazioni intercettate, che vengono ampiamente ri- portate nel provvedimento impugnato, ove emerge che si occupa della distribu- zione dello stupefacente quale "pusher" subordinato ai Galiano, cui rende conto delle cessioni e dei guadagni raccolti, da destinare alla cassa comune del sodali- zio. Nello specifico l'intraneità viene ritenuta evincibile sia dalla gravità indi- ziaria in ordine ai reati fine contestati, che in relazione alle conversazioni captate a seguito dell'arresto dell'indagato in flagranza di reato nell'ambito del p.p. 1933/19 r.g.n.r. Dal tenore di tutte le conversazioni che vedono coinvolto direttamente o indirettamente l'odierno ricorrente emerge -secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- il suo ruolo di pusher e persona di fiducia di Galiano nella gestione della piazza di spaccio. In particolare (capo 49), nel corso di una conversazione dell11/10/2019 intercorsa con la compagna, [OSCURATO:PERSONA] si riferiva a [OSCURATO:PERSONA] come a un valido pusher, tanto da rifornirlo ogni volta dì quantitativi importanti dell'ordine dei 100 grammi ("allo zio più che altro che ne prova 100 per volta"), al prezzo di euro 50,00 al grammo). Successivamente, nel corso di un'ulteriore conversazione con la Curcio, il Galiano ribadiva che lo spacciatore di riferimento per lui era "lo zio", in grado di smerciare 100 grammi di sostanza a settimana, consegnandogli subito i guadagni ("E' lo zio!! Lo zio m'interessa ... starebbe... se ne prende 100 per volta e la paga! Sennò mi fotto di lui? Dai... può andare!! ... Gliel'ho doppiata!"). La certa identificazione dello "zio" nell'odierno ricorrente -diversamente da quanto si opina in ricorso- si ricava, secondo la logica motivazione del giudice del gravame cautelare, dal fatto che, nelle due conversazioni richiamate, i due interlocutori stavano discorrendo dei fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vanni, detto Giampiero, citando quest'ultimo con lo pseudonimo "[OSCURATO:PERSONA]", nipoti dello Iannelli, nonché dalle registrazioni della telecamera installata in via degli Svevi, che cristallizzava l'arrivo dei due, a bordo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], presso casa Galiano alle ore 18:48, a conferma di quanto rife- rito dal Galiano alla compagna nel corso della conversazione sopra richiamata: "Giampiero...e lui è venuto qua stasera". Ne discende la logica conclusione che dal tenore delle conversazioni appa- re chiaro che lo Iannelli si sia reso responsabile dei delitti ex art. 73 dpr 309/90, per aver acquistato e detenuto per fini di spaccio sostanza stupefacente, verosi- milmente cocaina atteso il costo del prodotto al grammo. Egli veniva valutato dal boss come assolutamente affidabile e puntuale nel pagamento della merce ven- duta, riuscendo a piazzare notevoli quantitativi di droga a settimana presso i de- stinatari finali. E l'inequivoca chiarezza delle dichiarazioni intercettate viene mo- tivatamente ritenuta dare la misura del ruolo dell'indagato nel sodalizio crimino- so, ovvero pusher di riferimento, nonché la sua piena intraneità. Ciò -si legge ancora nel provvedimento impugnato- è confermato da ulte- riori captazioni successive all'arresto dell'odierno ricorrente e di D'[OSCURATO:PERSONA]- vatore, ove venivano registrati i commenti del Galiano, dai quali appariva chiaro il ruolo dei due soggetti arrestati quali pusher dell'organizzazione. Ed ancora nel- la conversazione con la compagna Curcio, si evince che temeva un prossimo ar- resto alla luce del recente arresto dello Iannelli e del D'Agostino, avendo intuito l'esistenza di una probabile indagine in corso a loro carico, [OSCURATO:PERSONA], pertanto, secondo quanto emerge dal quadro indiziario sopra delineato, non è un occasionale acquirente di sostanza stupefacente, ma assume un ruolo stabile e dinamico, in quanto abituale pusher su cui l'associa- zione può contare per la distribuzione della sostanza stupefacente sulle piazze di spaccio. Tali elementi, dunque, unitariamente valutati, consentono per i giudici ca- labresi di cogliere la reale natura dei rapporti del ricorrente con l'articolazione criminale con cui collabora, che - lungi dal potersi considerare occasionali - risul- tano imperniati su una vera e propria affectio societatis, dovendosi, escludere la configurazione del mero concorso di persone, non emergendo, nel contesto evi- denziato, cessioni o detenzioni operate in piena autonomia dagli indagati, e rite- nendo il tribunale del riesame che tutti i compartecipi abbiano agito, sia pure per una finalità concorrente di profitto proprio, con la volontà e consapevolezza di operare quali aderenti ad un'organizzazione criminosa e nell'interesse della stes- sa (così Sez. 3 n. 30410/2019 che ha sancito il principio secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente - ma necessaria - l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse a immettere sostanza stup/acenle sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costi- tuzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori e acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimen- to della complessiva attività criminale»). I reati fine, uniti agli ulteriori elementi indiziari sopra richiamati, sono ri- tenuti indice della sussistenza dell'elemento oggettivo della partecipazione all'as- sociazione di traffico dì stupefacenti, in aderenza con l'orientamento giurispru- denziale secondo cui la prova dello stabile asservimento ai fini associativi è rica- vabile non solo dalle intercettazioni, anche dai reati fine posti in essere in con- corso con alcuni dei sodali e relativo ad un arco temporale considerevole ('2018- 2019), con ciò deducendo la stabilità dei rapporti associativi (così la richiamata Sez. 5, n. 14863 del 2111212020m, dep. 2021, Rv. 281138) Sul punto l'ordinanza impugnata opera un buon governo del consolidato orientamento di legittimità secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da de- terminare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, me- diante la costituzione dì un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Rv. 280450-01). Va aggiunto che, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale se- guito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici della cautela, per ribadire il principio consolidato in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o ci- frato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di meri- to, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 8. Infondato, infine, è anche il motivo in punto di esigenze cautelari. Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, il tribunale catanzarese dà motivatamente conto di condividere le argomentazioni del Gip il quale ha dato ampia motivazione dell'intenso pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quelli per cui si procede a carico dell'indagato, co- sì come per gli altri sodali, esponendo che lo stesso è desumibile, in primo luogo, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, quali lo svolgimento in maniera professionale dell'attività di spaccio e la capacità dimostrata dal gruppo di orga- nizzare l'attività illecita anche all'esito degli arresti. Viene altresì posta in rilievo l'assoluta elasticità e prontezza manifestata nel rimodulare l'attività di spaccio, adeguandola alle condizioni che di volta in volta si presentavano, l'adozione di cautele consistenti nell'individuazione di po- stazioni non visibili, il modus operandi dell'attività di approvvigionamento, il lin- guaggio criptico adoperato, nonché, infine, l'essere riusciti ad occupare un luogo di spaccio che costituisce tradizionalmente il luogo di riferimento per tutti coloro che nella zona vogliono acquistare sostanza stupefacente. Ebbene, in tale contesto, la tipologia delle funzioni svolte dal ricorrente, il contributo operativo da egli offerto, la sua totale indifferenza ai controlli delle forze dell'ordine, la spavalderia dimostrata anche all'esito dell'arresto dei vertici, il suo rapportarsi con il Galiano, la cui caratura criminale risulta ben nota a tutti i sodali, per i giudici della cautela ne denotano un particolare spessore criminale che corrobora la prognosi del pericolo di reiterazione, considerando la pervicacia dimostrata. Il tribunale del riesame catanzarese fa proprie anche le ragioni illustrate nell'ordinanza genetica che consentono di ritenere attuale il pericolo in esame, nonostante il tempo decorso dalle investigazioni. Ciò laddove il GIP aveva evi- denziato come l'attività investigativa protrattasi per un arco di tempo plurienna- le, avesse portato alla luce un fenomeno allarmante di gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti organizzate anche su base familiare, opportunamente evi- denziando come fossero assolutamente sintomatici della concretezza ed attualità del pericolo recidivante l'esistenza di un canale di rifornimento stabile. Per i giudici del gravame della cautela è indubitabile che tali episodi con- sentono di ritenere assolutamente attuale il pericolo di reiterazione del delitto e di ricostituzione del sodalizio per l'indagato il quale, se lasciato in libertà e privo di adeguato controllo, potrebbe essere richiamato "alla messa a disposizione" sulla piazza, stante l'assoluta pervicacia da questi dimostrata, anche successi- vamente agli arresti eseguiti. Del tutto recessiva viene motivatamente considerata, dunque, la conte- stazione relativa al decorso del tempo e alla risalenza dei reati fine al 2019, avu- to anche riguardo alle modalità stabili e usuali, per tutti i partecipi, mediante le quali veniva perpetrata l'attività e al carattere organizzativo della stessa. Ciò nel solco dell'insegnamento di legittimità secondo cui «in tema di mi- sure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commis- sione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del mede- simo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza» (così la richiamata Sez. 4 - n. 3966 del 12/1/2021, Rv. 280243). Immune dai denunciati vizi di legittimità appare, pertanto, la conclusione dei giudici catanzarese per cui, anche a prescindere dalle presunzioni di legge che reca con sé l'addebito associativo, sussistono, concreti e specifici profili cau- telari che impongono l'assoggettamento dello Iannelli al regime custodiale, e che solo tale misura cautelare appare in grado di impedire che lo stesso possa ri- prendere i contatti con l'associazione o riorganizzare la stessa, dunque salva- guardare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., in assenza di elementi che ne smentiscano la sussistenza. L'ampia rete di rapporti personali ed economici intessuta con i vertici e sodali della associazione, la intensità del dolo di adesione criminosa alla stessa, l'assenza di elementi idonei a provare l'effettivo allontanamento dall'ambiente criminale in cui sono maturate le vicende illecite e dai fattori causali dei suoi ille- citi comportamenti, concorrono per il tribunale catanzarese a delineare un con- creto e attuale pericolo di recidiva specifica, rivelandosi quanto mai concreto ed attuale il pericolo che l'indagato continui a porre in essere i predetti comporta- menti delittuosi, atti ad assicurare il mantenimento e consolidamento dell'illecito sistema di cui è partecipe. La necessità di recidere i rapporti di cui il ricorrente fruisce con ambiti criminali di settore -secondo l'incensurabile motivazione del provvedimento impugnato- esige dunque, l'applicazione della misura carceraria non potendosi ritenere in tale ottica adeguata la misura autocustodiale, seppure presidiata dal cd. braccialetto elettronico, non potendosi affidare il rispetto delle prescrizioni ed il rischio di recid