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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46768/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce "violazione e impugnazione della sentenza in ordine al punto specifico del mancato riconoscimento di una pronuncia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste" è inammissibile sotto vari concorrenti profili: non indica quale, tra i vizi tipizzati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., si intenda denunciare; si esaurisce in affermazioni astratte non sempre pertinenti al caso di specie (la decisione di primo grado è stata resa da un Tribunale non dal giudice di pace, cfr. rimo rigo seconda pagina del ricorso); conclude prospettando una inammissibile rilettura del quadro probatorio; Considerato che il secondo motivo di ricorso — che deduce "violazione e impugnazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale della pena — condivide con il precedente motivo la prima ragione di inammissibilità, inoltre è inammissibile dato che, come osserva la Corte (pag. 4) senza sollevare pertinenti censure da parte del ricorrente, era già inammissibile, per difetto di specificità, l'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce "violazione e impugnazione della sentenza in ordine al punto specifico del mancato riconoscimento di una pronuncia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste" è inammissibile sotto vari concorrenti profili: non indica quale, tra i vizi tipizzati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., si intenda denunciare; si esaurisce in affermazioni astratte non sempre pertinenti al caso di specie (la decisione di primo grado è stata resa da un Tribunale non dal giudice di pace, cfr. rimo rigo seconda pagina del ricorso); conclude prospettando una inammissibile rilettura del quadro probatorio; Considerato che il secondo motivo di ricorso — che deduce "violazione e impugnazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale della pena — condivide con il precedente motivo la prima ragione di inammissibilità, inoltre è inammissibile dato che, come osserva la Corte (pag. 4) senza sollevare pertinenti censure da parte del ricorrente, era già inammissibile, per difetto di specificità, l'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 46768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris