CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2019
Cassazione n. 18783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25947/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.209, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e PATRIZIA PELLICCIONIche lo rappresentano e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1078/2019 depositata il12/03/2019, R.G. n. 3919/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento della illegittima interposizione di manodopera e della conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con SDA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da ora SDA), a decorrere dal 1.6.2005, ed alla condanna della società al pagamento della somma di € 178.817,34, oltre accessori, nonché alle retribuzioni dovute dall’offerta delle prestazioni effettuata in data 21 aprile 2015; 2. a fondamento della domanda il lavoratore aveva dedotto il carattere sostanzialmente fittizio dell’appalto di servizi conferito da SDA ai soggetti che erano nel tempo risultati suoi formali datori di lavoro; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi: l’intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 sgg. cod. civ. e degli artt. 1965 e 2113 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’accordo transattivo di cui al verbale di conciliazione in data 21 febbraio 2015 precludeva fino a tale data la domanda del Marinelli nei confronti di SDA, anche in relazione a rapporti di lavoro formalmente instaurati con datori di lavoro diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 604/1966 e dell’art. 32, comma 4 lett. d) l. n. 183/2010, censurando la sentenza impugnata per averla ritenuta decaduta dall’impugnativa relativa alla costituzione del rapporto di lavoro con SDA.Sostiene, in sintesi, che quest’ultima disposizione risultava applicabile solo in presenza di un atto scritto dell’effettivo datore di lavoro e che la ritenuta applicabilità dell’art. 6 l n. 604/1966 presupponeva già risolta ogni questione relativa alla costituzione o all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto diverso dal formale titolare del contratto di lavoro; in subordine, ove la disposizione dell’art. 32, comma 4 lett. d) dovesse interpretarsi nel senso dellasua applicabilità anche alla azione di mero accertamento relativa alla titolarità di un rapporto di lavoro, formula questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in particolare sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto alla diversa disciplina riservata dall’art. 32, comma 3 lett. a) l. n. 183/2010 alla fattispecie, del tutto similare, dell’azione di accertamento relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro; 3. il primo motivo di ricorso è infondato; 3.1. la sentenza impugnata ha interpretato l’accordo transattivo inter partesdi cui al verbale del 21 febbraio 2015 nel senso che le clausole conciliative includevano la rinunzia ad ogni pretesa relativa a SDA, rinunzia che ha ritenuto non generica ma specificamente concernente anche le domande proposte in giudizio. A tal fine ha valorizzato il punto 5 dell’accordo nel quale il lavoratore riconosceva “la legittimità e la correttezza dell’operato della SDA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché la genuinità del rapporto contrattuale intercorso tra SDA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ed il consorzio A.R. 2012 – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., riconoscendo nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. consorziata del Consorzio A.R. 2012 il proprio datore di lavoro dal quale riceveva ordini e direttive”. Secondo il giudice di appello, tale clausola esplicita si estendeva alla pretesa circa la effettiva titolarità in capo a SDA del rapporto di lavoro in oggetto anche con riferimento al periodo precedente gli ultimi mesi, secondo quanto evincibile dal riferimento anche alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, formale datore di lavoro del Marinelli fino a circa un anno prima. Ha quindi accertato la sussistenza del presupposto di validità dell’accordo transattivo rappresentato dalla esistenza delle reciproche concessioni, indipendentemente dall’asserita sproporzione tra le stesse. Sulla scorta di tali considerazioni la Corte distrettuale ha ritenuto che la validità della conciliazione sindacale rendesse la domanda inammissibile fino alla data della relativa sottoscrizione e cioè fino al 21 febbraio 2015, inammissibilità che non assorbiva l’intero giudizio avendo il lavoratore dedotto di avere lavorato per SDA fino al marzo 2015; 3.2. tanto premesso, le censure che investono la interpretazione dell’accordo conciliativo devono essere respinte alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la qualel’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede dilegittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010); 3.4. parte ricorrente, viceversa, si limita a prospettare genericamente la preferibilità del diverso risultato ermeneutico a sé favorevole ma non specifica, sotto il profilo della violazione di diritto, in che modo la sentenza impugnata si sia posta in contrasto con le regole legali di interpretazione; la Corte distrettuale ha espressamente preso in considerazione l’intero contenuto della transazione, l’ampiezza delle espressioni usate dal lavoratore e la circostanza che era fatto riferimento anche al formale datore di lavoro di circa un anno prima, per desumerne, con argomentazione non illogica né implausibile, il carattere per così dire “ tombale” della transazione quanto alle pretese rivendicate nei confronti di SDA fino alla data della transazione medesima; 4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 4.1. la sentenza impugnata ha accertato, all’esito del riesame delle deposizioni testimoniali sollecitato dal lavoratore in sede di gravame, che la prova orale era risultata quanto meno contraddittoria e non univoca circa il fatto che il Marinelli avesse continuato a lavorare per la STD, la cooperativa subentrata al Consorzio A.R. nel dicembre 2014, ed ha ritenuto che, pertanto, il lavoratore non avesse assolto all’onere probatorio a suo carico; 4.2. tale accertamento non è in alcun modo investito dalle censure formulate con il secondo motivo di ricorso, che concerne esclusivamente l’applicabilità alla fattispecie in esame del termine di cui all’art. 32, lett.d) l. n. 183/2010 e l’individuazione del dies a quo di relativa decorrenza; quest’ultimo aspetto,seppure espressamente esaminato e delibato dalla Corte di merito, risulta ultroneo rispetto all’accertamento di fatto alla base del decisum; invero, una volta escluso che il Marinelli aveva lavorato per la STD, la quale, per come pacifico era subentrata al Consorzio A.R. nel dicembre 2014 in relazione all’appalto di servizi conferito dalla odierna controricorrente, già in astratto viene meno la possibilità di configurare una pretesa del lavoratore nei confronti di SDA che concerna periodi non coperti dall’intervenuta transazione; l’accertamento fattuale della Corte di merito, in alcun modo contrastato dall’odierno ricorrente, esclude in radice tale possibilità; 4.3. le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esame della specifica questione relativa all’applicabilità del termine ex art. 32, comma 4 lett. d) l. n. 183/2010, conseguendone altresì la irrilevanza della prospettata questione di costituzionalità; 5. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 6. sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par