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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 40652/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce il 21 maggio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina impropria Or furto

12. aggravato .

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo : -violazione di legge processuale per essere stata respinta dalla corte l'eccezione in ordine al rigetto da parte del tribunale della istanza di differimento dell'udienza, nonostante l'impedimento a comparire dell'imputato per motivi di salute: -vizio di omessa motivazione da parte della corte sull'istanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale avanzata con l'atto di appello -violazione di legge per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato al capo A della rubrica e sua riqualificazione in quello di tentato furto in appartamento. -Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; - violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle concesse attenuanti generiche da applicarsi in prevalenza sulle contestate aggravanti.

Il ricorso è inammissibile.

La prima censura è manifestamente infondata poiché la corte ha spiegato come agli atti è presente la dichiarazione di rinunzia alla partecipazione al giudizio dell'imputato per ragioni di salute, mentre non è mai pervenuta richiesta contraria della sua volontà di presenziare.

Correttamente la corte ha fatto applicazione di quella giurisprudenza secondo cui gli effetti della rinunzia a comparire in udienza permangono sino al momento della revoca espressa di tale rinunzia, essendo onere dell'imputato detenuto manifestare e comunicare al giudice la sua volontà di essere presente e partecipare al giudizio, dopo avere rinunziato alla presenza a precedente udienza.

La censura in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è generica poiché il ricorrente neppure allega le ragioni che rendevano necessaria tale rinnovazione e come l'omissione possa avere influito e inficiato il giudizio di responsabilità.

Manifestamente infondata e generica è la richiesta di riqualificazione della condotta ascritta all'imputato, che non risulta contestata in punto di fatto ed integra gli estremi della rapina impropria poiché l'imputato ha esercitato violenza al fine di garantirsi il possesso della refurtiva e l'impunità dal reato commesso.

La corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione anche in ordine alla recidiva reiterata specifica infra quinquennale, valorizzando la maggiore pericolosità del ricorrente è palesata dei suoi precedenti penali specifici, e ha motivatamente negato il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva e sulle aggravanti, valorizzando la negativa personalità dell'imputato e le specifiche modalità della condotta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] , I i O 2 21 i i 1 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce il 21 maggio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di tentata rapina impropria Or furto 12. aggravato . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo : -violazione di legge processuale per essere stata respinta dalla corte l'eccezione in ordine al rigetto da parte del tribunale della istanza di differimento dell'udienza, nonostante l'impedimento a comparire dell'imputato per motivi di salute: -vizio di omessa motivazione da parte della corte sull'istanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale avanzata con l'atto di appello -violazione di legge per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato al capo A della rubrica e sua riqualificazione in quello di tentato furto in appartamento. -Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; - violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle concesse attenuanti generiche da applicarsi in prevalenza sulle contestate aggravanti. Il ricorso è inammissibile. La prima censura è manifestamente infondata poiché la corte ha spiegato come agli atti è presente la dichiarazione di rinunzia alla partecipazione al giudizio dell'imputato per ragioni di salute, mentre non è mai pervenuta richiesta contraria della sua volontà di presenziare. Correttamente la corte ha fatto applicazione di quella giurisprudenza secondo cui gli effetti della rinunzia a comparire in udienza permangono sino al momento della revoca espressa di tale rinunzia, essendo onere dell'imputato detenuto manifestare e comunicare al giudice la sua volontà di essere presente e partecipare al giudizio, dopo avere rinunziato alla presenza a precedente udienza. La censura in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è generica poiché il ricorrente neppure allega le ragioni che rendevano necessaria tale rinnovazione e come l'omissione possa avere influito e inficiato il giudizio di responsabilità. Manifestamente infondata e generica è la richiesta di riqualificazione della condotta ascritta all'imputato, che non risulta contestata in punto di fatto ed integra gli estremi della rapina impropria poiché l'imputato ha esercitato violenza al fine di garantirsi il possesso della refurtiva e l'impunità dal reato commesso. La corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione anche in ordine alla recidiva reiterata specifica infra quinquennale, valorizzando la maggiore pericolosità del ricorrente è palesata dei suoi precedenti penali specifici, e ha motivatamente negato il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva e sulle aggravanti, valorizzando la negativa personalità dell'imputato e le specifiche modalità della condotta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] , I i O 2 21 i i 1 i
Sentenza Cassazione n. 40652/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris