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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13715/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11962/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 31, scala C -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliato -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Catania n. 1912 /20 2 0 , pubblicata in data10 novembre 202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza n. 1912 del 2020, emessa dalla Corte d’appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Editoriali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con due motivi.

2. Questi i fatti dai quali scaturisce la controversia.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 30 ottobre 2008, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto al convenuto, al quale era legata da rapporto di coniugio, la proprietà della quota indivisa, pari alla metà, dell’immobile sito in Gravina di Catania, via Caduti del Lavoro, n. 46, originariamente adibito a casa coniugale, al prezzo di euro 50.000,00; in via subordinata, dichiararsi ex art. 69 legge fallimentare la revoca del contratto di compravendita e, in via ancor più subordinata, dichiararsi l’inefficacia del medesimo atto ai sensi degli artt. 66 legge fallimentare e 2901 cod. civ.

A supporto delle domande esponeva che il prezzo indicato nell’atto di compravendita era più basso rispetto al reale valore del cespite immobiliare, come dimostrato dal successivo contratto preliminare stipulato dal Maccarrone con un terzo (Vindigni), che il venditore e l’acquirente erano legati da rapporto di coniugio e che non risultava corrisposto il prezzo pattuito.

Il convenuto faceva rilevare che: il contratto di compravendita non prevedeva il pagamento del prezzo in favore della Papa, ma la corresponsione direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, in ragione di pregressi debiti della venditrice, aveva iscritto sull’immobile due ipoteche; aveva già offerto di pagare al creditore la somma di euro 85.000,00 e, quanto al preliminare concluso con il terzo, che la promissaria acquirente aveva offerto la somma di poco superiore ad euro 300.000,00 per acquistare l’intero immobile libero dal mutuo ipotecario e da tutte le ipoteche.

Il Tribunale, all’esito della disposta c.t.u., rigettava tutte le domande avanzate dalla Curatela.

2.2. La Corte d’appello di Catania, pronunciandosi sul gravame interposto dalla Curatela, ha dichiarato inefficace ex artt. 66 legge fallimentare e 2901 cod. civ. l’atto di compravendita, respingendo la domanda di simulazione del medesimo contratto.

3. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare ( 088 – Fallimento – S1 ) della Prima Sezione c ivile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare [ tra le tante, Cass., sez. 1, 22/11/2021, n. 36033 (081180) ]. il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente ( 088 – Fallimento –S1 ).

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11962/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 31, scala C -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliato -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Catania n. 1912 /20 2 0 , pubblicata in data10 novembre 202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza n. 1912 del 2020, emessa dalla Corte d’appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Editoriali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con due motivi. 2. Questi i fatti dai quali scaturisce la controversia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, dichiararsi la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 30 ottobre 2008, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto al convenuto, al quale era legata da rapporto di coniugio, la proprietà della quota indivisa, pari alla metà, dell’immobile sito in Gravina di Catania, via Caduti del Lavoro, n. 46, originariamente adibito a casa coniugale, al prezzo di euro 50.000,00; in via subordinata, dichiararsi ex art. 69 legge fallimentare la revoca del contratto di compravendita e, in via ancor più subordinata, dichiararsi l’inefficacia del medesimo atto ai sensi degli artt. 66 legge fallimentare e 2901 cod. civ. A supporto delle domande esponeva che il prezzo indicato nell’atto di compravendita era più basso rispetto al reale valore del cespite immobiliare, come dimostrato dal successivo contratto preliminare stipulato dal Maccarrone con un terzo (Vindigni), che il venditore e l’acquirente erano legati da rapporto di coniugio e che non risultava corrisposto il prezzo pattuito. Il convenuto faceva rilevare che: il contratto di compravendita non prevedeva il pagamento del prezzo in favore della Papa, ma la corresponsione direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, in ragione di pregressi debiti della venditrice, aveva iscritto sull’immobile due ipoteche; aveva già offerto di pagare al creditore la somma di euro 85.000,00 e, quanto al preliminare concluso con il terzo, che la promissaria acquirente aveva offerto la somma di poco superiore ad euro 300.000,00 per acquistare l’intero immobile libero dal mutuo ipotecario e da tutte le ipoteche. Il Tribunale, all’esito della disposta c.t.u., rigettava tutte le domande avanzate dalla Curatela. 2.2. La Corte d’appello di Catania, pronunciandosi sul gravame interposto dalla Curatela, ha dichiarato inefficace ex artt. 66 legge fallimentare e 2901 cod. civ. l’atto di compravendita, respingendo la domanda di simulazione del medesimo contratto. 3. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare ( 088 – Fallimento – S1 ) della Prima Sezione c ivile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare [ tra le tante, Cass., sez. 1, 22/11/2021, n. 36033 (081180) ]. il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente ( 088 – Fallimento –S1 ). Così deciso in Roma, ne
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