CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 16716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023Data pubblicazione 13/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23856/2021 * proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * per procura allegata al ricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA * n. 10383/2018depositato il 01/09/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/20231. Con decreto pubblicato l 1 9 2021 il Tribunale di Venezia haData pubblicazione 13/06/2023respinto il ricorso di * * alias * * cittadinodella * avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dellostatus di rifugiato della protezione sussidiaria e di quella umanitariaall esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionaleda parte della competente Commissione * Il Tribunale haritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente ilquale riferiva di aver lasciato il suo * per timore di essere uccisocome lo era stato suo fratello in ragione di una contesa relativa allaproprietà di un terreno. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorresseroi presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezioneavuto anche riguardo alla situazione generale della * descrittanel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.2. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che si è costituito tardivamente al solo finedell eventuale partecipazione alla discussione orale.3. Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4. I motivi di ricorso sono così rubricati «I.Violazione delle normeche disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezioneinternazionale e umanitaria artt. 2 5 e 14 D. * n. 251/07 perpersona avente diritto alla protezione sussidiaria art. 32 comma 3D. * n. 25/08 artt. 5 comma 6 e 19 comma 1 D. * n. 286/98art. 11 comma 1 lett. c ter * 394/99 anche alla luce dellanuova formulazione disposta con il * 130/2020 per la protezioneumanitaria * Violazione anche quale vizio di motivazione su unpunto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le partidell art. 3 comma 5 lettere a e del * 251/07 in punto dionus probandi cooperazione istruttoria in capo al Giudice e criteri2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioniData pubblicazione 13/06/2023rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale* Violazione del principio del non refoulement di cui agli artt. 3CEDU e 33* di * ». Con il primo motivo il ricorrente censurail giudizio di non credibilità riproponendo la propria versione dei fattinarrati e deduce che i * si limitavano inammissibilmente aritenere inattendibile il racconto sulla base di singole e marginalidiscrepanze e ciò a fronte di una dettagliata circostanziata esostanzialmente non contraddittoria esposizione della vicenda personaleda parte del richiedente asilo. Il Tribunale di Venezia avrebbetotalmente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione dicredibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri diracconto del richiedente sarebbe quindi sufficientemente dettagliatoprivo di elementi di non plausibilità e calato nel contesto storicopolitico del * di origine diversamente da quanto ritenuto dalTribunale che non eseguiva alcun approfondimento istruttorio siasulla vicenda personale del richiedente la protezione che sullasituazione globale del * di provenienza. Si duole inoltre deldiniego della protezione sussidiaria in tutte le sue forme e citasentenze di merito che avrebbero riconosciuto a cittadini nigerianidetta protezione. * infine la statuizione di diniego dellaprotezione umanitaria richiamando diffusamente la normativa diriferimento e numerose pronunce di merito e deduce che il Giudicedi primo grado ometteva di valutare l effettivo inserimento socialelavorativo e linguistico in Italia del ricorrente la durata del suosoggiorno nel territorio nazionale e l assenza di legami familiari in* [OSCURATO:PERSONA] di primo grado avrebbe dovuto oltretutto valutarela concessione della nuova forma di protezione speciale comeintrodotta dal * 130/2020. * di avere dimostrato il percorsodi integrazione intrapreso e di avere lavorato anche dopo il luglio3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/20232020 tirocinio effettuato presso * * dal 10.06.2019 alData pubblicazione 13/06/202309.08.2019 tirocinio svolto presso CENTRO * *dal 05.08.2019 al 04.02.2020 tirocinio presso * 3.0. *AGRICOLA * dal 19.05.2020 al 18.11.2020 le buste pagadi ottobre novembre dicembre 2018 e gennaio 2019 relative alcontratto di stage presso il * * * DI* * dal 25.10.2018 al 24.04.2019 nonché bustepaga di luglio agosto giugno 2019 relative al tirocinio effettuatopresso * * le buste paga di maggio giugno luglio2020 relative al tirocinio presso * 3.0. * AGRICOLA* sita a * V in via * n. 27 dal19.05.2020 al 18.11.2020 * 2019 e * 2020 . * di avereprodotto tre attestazioni di ringraziamento per l attività di volontariatoprestata di cui una del Comune di Vicenza e due del Comune di * doc.18 nota deposito del 20.11.2020 – Tribunale Venezia – * n.10383/2018 e in data 20.11.2020 due attestati di frequenza alcorso di lingua italiana doc.19 nota deposito del 20.11.2020 –Tribunale Venezia – * n. 10383/2018 . Con il secondo motivolamenta nuovamente l omesso adempimento del dovere istruttorioufficioso e del principio dell onere probatorio attenuato con diffusirichiami della normativa di riferimento delle pronunce di questaCorte e di pronunce di merito. Con il terzo motivo afferma di trovarsiin una condizione tale per cui se fosse costretto a ritornare nel *di origine la sua vita rischierebbe di subire un grave danno ai sensidell art. 14 comma 1 lett. b * 251/07 potrebbe essere vittima ditorture o altre forme di trattamento inumano o degradante secondol interpretazione data all articolo dalla giurisprudenza della Corte di* Europea * C 465/07 o comunque di una «minaccia gravee individuale alla vita o alla persona» non dipendente da determinateviolenze condanna a morte o esecuzione della pena di morte violenzaindiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionalecondizioni legittimanti quantomeno per le prime due ipotesi il4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all art. 2 lett. g *Numero di raccolta generale 16716/2023251/07 mentre per la terza il rilascio del permesso di soggDaiota rpnubob liceaxzio ne 13/06/2023artt. 5 comma 6 19 co. 1 * 286/98 e ex art. 11 co. 1 lett. c ter* 394/99. Pertanto ad avviso del ricorrente anche sotto taleprofilo la decisione impugnata è manifestamente irragionevole equindi illegittima.5. I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessionesono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.5.1. Le censure in punto di giudizio di non credibilità sonoinammissibili perché si risolvono sotto l apparente denuncia di vizidi violazione di legge e motivazionali in una sostanziale richiesta diriesame del merito. In ricorso neppure sono compiutamente indicatii precisi fatti il cui esame si assume omesso a fronte della diversaricostruzione del Tribunale che ha indicato in dettaglio più profili dicontraddittorietà lacunosità e genericità del racconto cfr. pag.8 e9 del decreto impugnato .5.2. * inammissibili in quanto generiche ed astratte sonole doglianze relative al diniego della protezione sussidiaria ai sensidell art.14 lett.c d.lgs.n.251/2007. In ricorso sono infatti riportatediffusamente informazioni non riferibili ad una situazione di conflittoarmato interno poiché riguardano violazione dei diritti umanicorruzione della polizia episodi terroristici e le censure neppure siconfrontano compiutamente con la motivazione del Tribunale che hacitato fonti di conoscenza tipizzate cfr. * .5.3. Le censure relative al diniego della “protezione minore” sonofondate nei termini che si vanno ad illustrare.In tema di protezione speciale la seconda parte dell art. 19 comma1.1 del d.lgs. 286 del 1998 come modificato dal d.l. n. 130 del2020 convertito con l. n. 173 del 2020 applicabile ratione temporisnella specie attribuisce diretto rilievo all integrazione sociale efamiliare del richiedente protezione in Italia da valutare tenendoconto della natura e dell effettività dei suoi vincoli familiari del suo5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023inserimento sociale in Italia della durata del suo soggiorno eData pubblicazione 13/06/2023dell esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo paesed origine. Secondo l orientamento di questa Corte che il Collegiocondivide in tema di protezione umanitaria ai fini della valutazionecomplessiva dell integrazione sociale e del radicamento sul territorioitaliano deve essere valutato in concreto l intero percorso compiutodal cittadino straniero anche considerando a titolo esemplificativole attività svolte all interno del sistema di accoglienza previsto dallalegge e realizzato dagli enti locali e la continuità temporale dellestesse * nonché le attività svolte in tirocinioformativo * .Il Tribunale ha affermato in punto di fatto che non era apprezzabileuna particolare integrazione socio lavorativa del richiedente in Italiaconsiderando che non era stata presentata documentazionelavorativa successiva al luglio 2020 che gli scarsi importi percepitidal ricorrente non gli consentirebbero di condurre una vita dignitosae autonoma in Italia garantita allo stato attuale solo dal permanereall interno del sistema di accoglienza e che egli non aveva dimostratouna sufficiente conoscenza della lingua italiana poiché avevasostenuto l audizione con l ausilio di un interprete.Tale percorso argomentativo non rispetta i criteri enunciati da questaCorte fra le altre cfr. * sez. un. 24413/2021 * sez. un.29459/2019 da ultimo * 33315/2022 e * citataavendo invero il Tribunale omesso di verificare se le plurimeassunzioni in tirocinio e a tempo determinato del richiedente sianoeffettive e permettano di fondare una valutazione positiva della suaintegrazione in * Non può infatti certamente escluderel integrazione la circostanza che le assunzioni lavorative sianoavvenute per l appunto mediante instaurazione di rapporti diformazione professionale e a termine soprattutto ove come nellaspecie siano state ripetute e costanti nel tempo.6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023Il Tribunale ha inoltre omesso di valutare ai fini dell integrazioneData pubblicazione 13/06/2023sociale lo svolgimento di attività di volontariato.* risulta che i giudici di merito abbiano in concreto accertatol effettiva conoscenza da parte del richiedente della lingua italianapur dando atto della produzione di attestato di frequenza di corsi. IlTribunale ha infatti attribuito esclusiva rilevanza al fatto chel audizione giudiziale si era svolta con l ausilio di un interprete il cheinvece come si rimarca in ricorso risponde data l importanza diquell incombenza processuale a una garanzia di tutela del diritto didifesa del cittadino straniero dalla quale pertanto in difetto diconcreto accertamento fattuale al riguardo non è datoautomaticamente evincersi che il richiedente non abbia conoscenzadella lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato ossia taleda consentirgli l instaurazione di relazioni sociali e lavorative.Per contro il ricorrente ha in dettaglio indicato in assolvimentodell onere ex art. 366 c.p.c. come prodotti innanzi al Tribunaledocumenti da cui risulta che ha svolto attività di volontariato hafrequentato due corsi di lingua italiana e che da fine 2018 fino anovembre 2020 ha svolto attività lavorativa subordinata in tirocinioe a tempo determinato ripetuta e costante nel tempo pag.n.25 e26 del ricorso senza che il decreto impugnato ne abbia tuttaviatenuto il debito conto nei termini di cui si è detto.6. In conclusione il ricorso va accolto nel senso precisato il decretoimpugnato va cassato nei limiti della censura accolta e la causa varinviata al Tribunale di Venezia in diversa composizione anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023Data pubblicazione 13/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23856/2021 * proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * per procura allegata al ricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA * n. 10383/2018depositato il 01/09/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dalConsigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/20231. Con decreto pubblicato l 1 9 2021 il Tribunale di Venezia haData pubblicazione 13/06/2023respinto il ricorso di * * alias * * cittadinodella * avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dellostatus di rifugiato della protezione sussidiaria e di quella umanitariaall esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionaleda parte della competente Commissione * Il Tribunale haritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente ilquale riferiva di aver lasciato il suo * per timore di essere uccisocome lo era stato suo fratello in ragione di una contesa relativa allaproprietà di un terreno. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorresseroi presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezioneavuto anche riguardo alla situazione generale della * descrittanel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.2. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che si è costituito tardivamente al solo finedell eventuale partecipazione alla discussione orale.3. Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4. I motivi di ricorso sono così rubricati «I.Violazione delle normeche disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezioneinternazionale e umanitaria artt. 2 5 e 14 D. * n. 251/07 perpersona avente diritto alla protezione sussidiaria art. 32 comma 3D. * n. 25/08 artt. 5 comma 6 e 19 comma 1 D. * n. 286/98art. 11 comma 1 lett. c ter * 394/99 anche alla luce dellanuova formulazione disposta con il * 130/2020 per la protezioneumanitaria * Violazione anche quale vizio di motivazione su unpunto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le partidell art. 3 comma 5 lettere a e del * 251/07 in punto dionus probandi cooperazione istruttoria in capo al Giudice e criteri2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioniData pubblicazione 13/06/2023rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale* Violazione del principio del non refoulement di cui agli artt. 3CEDU e 33* di * ». Con il primo motivo il ricorrente censurail giudizio di non credibilità riproponendo la propria versione dei fattinarrati e deduce che i * si limitavano inammissibilmente aritenere inattendibile il racconto sulla base di singole e marginalidiscrepanze e ciò a fronte di una dettagliata circostanziata esostanzialmente non contraddittoria esposizione della vicenda personaleda parte del richiedente asilo. Il Tribunale di Venezia avrebbetotalmente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione dicredibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri diracconto del richiedente sarebbe quindi sufficientemente dettagliatoprivo di elementi di non plausibilità e calato nel contesto storicopolitico del * di origine diversamente da quanto ritenuto dalTribunale che non eseguiva alcun approfondimento istruttorio siasulla vicenda personale del richiedente la protezione che sullasituazione globale del * di provenienza. Si duole inoltre deldiniego della protezione sussidiaria in tutte le sue forme e citasentenze di merito che avrebbero riconosciuto a cittadini nigerianidetta protezione. * infine la statuizione di diniego dellaprotezione umanitaria richiamando diffusamente la normativa diriferimento e numerose pronunce di merito e deduce che il Giudicedi primo grado ometteva di valutare l effettivo inserimento socialelavorativo e linguistico in Italia del ricorrente la durata del suosoggiorno nel territorio nazionale e l assenza di legami familiari in* [OSCURATO:PERSONA] di primo grado avrebbe dovuto oltretutto valutarela concessione della nuova forma di protezione speciale comeintrodotta dal * 130/2020. * di avere dimostrato il percorsodi integrazione intrapreso e di avere lavorato anche dopo il luglio3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/20232020 tirocinio effettuato presso * * dal 10.06.2019 alData pubblicazione 13/06/202309.08.2019 tirocinio svolto presso CENTRO * *dal 05.08.2019 al 04.02.2020 tirocinio presso * 3.0. *AGRICOLA * dal 19.05.2020 al 18.11.2020 le buste pagadi ottobre novembre dicembre 2018 e gennaio 2019 relative alcontratto di stage presso il * * * DI* * dal 25.10.2018 al 24.04.2019 nonché bustepaga di luglio agosto giugno 2019 relative al tirocinio effettuatopresso * * le buste paga di maggio giugno luglio2020 relative al tirocinio presso * 3.0. * AGRICOLA* sita a * V in via * n. 27 dal19.05.2020 al 18.11.2020 * 2019 e * 2020 . * di avereprodotto tre attestazioni di ringraziamento per l attività di volontariatoprestata di cui una del Comune di Vicenza e due del Comune di * doc.18 nota deposito del 20.11.2020 – Tribunale Venezia – * n.10383/2018 e in data 20.11.2020 due attestati di frequenza alcorso di lingua italiana doc.19 nota deposito del 20.11.2020 –Tribunale Venezia – * n. 10383/2018 . Con il secondo motivolamenta nuovamente l omesso adempimento del dovere istruttorioufficioso e del principio dell onere probatorio attenuato con diffusirichiami della normativa di riferimento delle pronunce di questaCorte e di pronunce di merito. Con il terzo motivo afferma di trovarsiin una condizione tale per cui se fosse costretto a ritornare nel *di origine la sua vita rischierebbe di subire un grave danno ai sensidell art. 14 comma 1 lett. b * 251/07 potrebbe essere vittima ditorture o altre forme di trattamento inumano o degradante secondol interpretazione data all articolo dalla giurisprudenza della Corte di* Europea * C 465/07 o comunque di una «minaccia gravee individuale alla vita o alla persona» non dipendente da determinateviolenze condanna a morte o esecuzione della pena di morte violenzaindiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionalecondizioni legittimanti quantomeno per le prime due ipotesi il4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all art. 2 lett. g *Numero di raccolta generale 16716/2023251/07 mentre per la terza il rilascio del permesso di soggDaiota rpnubob liceaxzio ne 13/06/2023artt. 5 comma 6 19 co. 1 * 286/98 e ex art. 11 co. 1 lett. c ter* 394/99. Pertanto ad avviso del ricorrente anche sotto taleprofilo la decisione impugnata è manifestamente irragionevole equindi illegittima.5. I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessionesono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.5.1. Le censure in punto di giudizio di non credibilità sonoinammissibili perché si risolvono sotto l apparente denuncia di vizidi violazione di legge e motivazionali in una sostanziale richiesta diriesame del merito. In ricorso neppure sono compiutamente indicatii precisi fatti il cui esame si assume omesso a fronte della diversaricostruzione del Tribunale che ha indicato in dettaglio più profili dicontraddittorietà lacunosità e genericità del racconto cfr. pag.8 e9 del decreto impugnato .5.2. * inammissibili in quanto generiche ed astratte sonole doglianze relative al diniego della protezione sussidiaria ai sensidell art.14 lett.c d.lgs.n.251/2007. In ricorso sono infatti riportatediffusamente informazioni non riferibili ad una situazione di conflittoarmato interno poiché riguardano violazione dei diritti umanicorruzione della polizia episodi terroristici e le censure neppure siconfrontano compiutamente con la motivazione del Tribunale che hacitato fonti di conoscenza tipizzate cfr. * .5.3. Le censure relative al diniego della “protezione minore” sonofondate nei termini che si vanno ad illustrare.In tema di protezione speciale la seconda parte dell art. 19 comma1.1 del d.lgs. 286 del 1998 come modificato dal d.l. n. 130 del2020 convertito con l. n. 173 del 2020 applicabile ratione temporisnella specie attribuisce diretto rilievo all integrazione sociale efamiliare del richiedente protezione in Italia da valutare tenendoconto della natura e dell effettività dei suoi vincoli familiari del suo5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023inserimento sociale in Italia della durata del suo soggiorno eData pubblicazione 13/06/2023dell esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo paesed origine. Secondo l orientamento di questa Corte che il Collegiocondivide in tema di protezione umanitaria ai fini della valutazionecomplessiva dell integrazione sociale e del radicamento sul territorioitaliano deve essere valutato in concreto l intero percorso compiutodal cittadino straniero anche considerando a titolo esemplificativole attività svolte all interno del sistema di accoglienza previsto dallalegge e realizzato dagli enti locali e la continuità temporale dellestesse * nonché le attività svolte in tirocinioformativo * .Il Tribunale ha affermato in punto di fatto che non era apprezzabileuna particolare integrazione socio lavorativa del richiedente in Italiaconsiderando che non era stata presentata documentazionelavorativa successiva al luglio 2020 che gli scarsi importi percepitidal ricorrente non gli consentirebbero di condurre una vita dignitosae autonoma in Italia garantita allo stato attuale solo dal permanereall interno del sistema di accoglienza e che egli non aveva dimostratouna sufficiente conoscenza della lingua italiana poiché avevasostenuto l audizione con l ausilio di un interprete.Tale percorso argomentativo non rispetta i criteri enunciati da questaCorte fra le altre cfr. * sez. un. 24413/2021 * sez. un.29459/2019 da ultimo * 33315/2022 e * citataavendo invero il Tribunale omesso di verificare se le plurimeassunzioni in tirocinio e a tempo determinato del richiedente sianoeffettive e permettano di fondare una valutazione positiva della suaintegrazione in * Non può infatti certamente escluderel integrazione la circostanza che le assunzioni lavorative sianoavvenute per l appunto mediante instaurazione di rapporti diformazione professionale e a termine soprattutto ove come nellaspecie siano state ripetute e costanti nel tempo.6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023Il Tribunale ha inoltre omesso di valutare ai fini dell integrazioneData pubblicazione 13/06/2023sociale lo svolgimento di attività di volontariato.* risulta che i giudici di merito abbiano in concreto accertatol effettiva conoscenza da parte del richiedente della lingua italianapur dando atto della produzione di attestato di frequenza di corsi. IlTribunale ha infatti attribuito esclusiva rilevanza al fatto chel audizione giudiziale si era svolta con l ausilio di un interprete il cheinvece come si rimarca in ricorso risponde data l importanza diquell incombenza processuale a una garanzia di tutela del diritto didifesa del cittadino straniero dalla quale pertanto in difetto diconcreto accertamento fattuale al riguardo non è datoautomaticamente evincersi che il richiedente non abbia conoscenzadella lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato ossia taleda consentirgli l instaurazione di relazioni sociali e lavorative.Per contro il ricorrente ha in dettaglio indicato in assolvimentodell onere ex art. 366 c.p.c. come prodotti innanzi al Tribunaledocumenti da cui risulta che ha svolto attività di volontariato hafrequentato due corsi di lingua italiana e che da fine 2018 fino anovembre 2020 ha svolto attività lavorativa subordinata in tirocinioe a tempo determinato ripetuta e costante nel tempo pag.n.25 e26 del ricorso senza che il decreto impugnato ne abbia tuttaviatenuto il debito conto nei termini di cui si è detto.6. In conclusione il ricorso va accolto nel senso precisato il decretoimpugnato va cassato nei limiti della censura accolta e la causa varinviata al Tribunale di Venezia in diversa composizione anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. *La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa ildecreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia la causaal Tribunale di Venezia in diversa composizione anche per ladecisione sulle spese del giudizio di legittimità.7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023In caso di diffusione omettere le generalitàData pubblicazione 13/06/2023Così deciso in Roma lì 6 febbraio 2023.La Presidente* *8 di 8* **La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa ildecreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia la causaal Tribunale di Venezia in diversa composizione anche per ladecisione sulle spese del giudizio di legittimità.7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23856/2021Numero sezionale 595/2023Numero di raccolta generale 16716/2023In caso di diffusione omettere le generalitàData pubblicazione 13/06/2023Così deciso in Roma lì 6 febbraio 2023.La Presidente* *8 di 8* *