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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 42645/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 06/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, del 24/03/2021, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente alla qualificazione del fatto. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., commesso introducendosi, mediante violenza sulle cose, all'interno dei locali del laboratorio Nest della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, dove si impossessava di n. 2 computer portatili di proprietà del predetto laboratorio.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, dolendosi, in primis, dell'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., non potendo ravvisarsi in un istituto scolastico pubblico un luogo di privata dimora, secondo le coordinate delle Sezioni Unite di questa Corte.

2.1. Si denuncia, altresì, l'erronea configurazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, dal momento che non risulta dimostrato che il ricorrente si sia introdotto nell'edificio mediante forzatura delle vie di accesso (porte e finestre).

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa quale luogo di privata dimora. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei limiti in cui si dirà. 2.E' fondato, in particolare, il primo motivo, riguardante la qualificazione giuridica del fatto.

Le coordinate ermeneutiche necessarie per la qualificazione giuridica del fatto in scrutinio sono quelle delineate dalle Sezioni Unite " D'Amico": con tale arresto, il più autorevole consesso di legittimità, nel delineare il concetto di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., ha precisato che rientrano in tale nozione esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale(Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076).

Nella citata decisione, il S.C. ha preso le mosse, da un lato, dai principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008) per circoscrivere la nozione di "domicilio" ai fini della copertura costituzionale dell'art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio); dall'altro, dall'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento in sentenza è a Sez.

U. n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269), secondo cui la nozione di domicilio di cui all'art. 14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall'art. 614 cod. pen. e, quale che sia il rapporto tra le due disposizioni, «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza».

Non c'è dubbio, prosegue la Corte nella sentenza richiamata, che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza.

Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente».

2.1. In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che l'espressione contenuta nell'art. 624-bis cod. pen.

«in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora» va riferito ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima.

In tale nozione vanno conseguentemente ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione ( in tal senso Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016 Rv. 267908 e Sez. 5 - n. 2670 del 24/09/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275486 che hanno considerato privata dimora un camper) .

L'ampliamento dell'ambito di applicabilità della nuova fattispecie incriminatrice anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto scaturisce, da un lato, dalla necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall'altro, dall'esigenza di tutelare l'individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell'abitazione.

Deve, però, trattarsi, in sintonia con la ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto.

Tale interpretazione della norma è conforme ai principi enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale in tema di privata dimora (Corte costituzionale n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008), che ha inquadrato la libertà domiciliare nel sistema delle libertà fondamentali e ha sottolineato che il problema di costituzionalità si poneva con riferimento a forme di «intrusione nel domicilio in quanto tale», avendo la libertà di domicilio «una valenza essenzialmente negativa, che si concreta nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo».

La sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269, dopo aver premesso che la nozione di domicilio di cui all'art.14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall'art. 614 cod. pen., ha affermato che, qualunque sia il rapporto tra le due disposizioni, «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza».

Non c'è dubbio che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza.

Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente.

In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia questo o meno presente».

Assume quindi rilievo come elemento caratterizzante della nozione di privata dimora il requisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità».

Di conseguenza, l'interpretazione letterale e sistematica della norma delinea la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Indubbiamente nei luoghi di lavoro, di studio e di svago il soggetto compie atti della vita privata; ciò però non è sufficiente per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora e che per i reati di furto in essi commessi trovi applicazione la disciplina sanzionatoria più grave prevista per il furto in abitazione.

La tipologia di luoghi sopra menzionata, generalmente, è accessibile ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto: ad essa è quindi estraneo il carattere di riservatezza per l'esposizione alla intrusione altrui.

Pertanto, la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. è riferibile a tali luoghi soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione, ad esempio, se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).

Ai fini di tale verifica e per delimitare in negativo il concetto di privata dimora, proprio nei casi in cui la definizione non sia netta o presenti margini di apprezzamento discrezionale, può giovare anche la definizione di luogo aperto al pubblico parimenti rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte, sia pure ad altri fini: si è infatti affermato che la locuzione si riferisce a quel luogo al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (cfr. sez. 3 n. 29586 del 17/02/2017, Rv. 270251).

2.2. In tale ottica, nella giurisprudenza di questa Corte, si è escluso che il corridoio dell'istituto scolastico configuri un luogo di privata dimora nella nozione così illustrata, facendo difetto i requisiti sopra commentati: il luogo, anche ammesso che possa dirsi inaccessibile, da parte di terzi, senza il consenso del titolare, non è utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne e soprattutto manca una durata apprezzabile del rapporto che lega fra loro il luogo e la persona, in modo da caratterizzarlo in termini di una certa stabilità e non di mera occasionalità (Sez. 5, n. 51113 del 19/10/2017 Rv. 271629).

3. Consegue a quanto esposto e ai principi richiamati che la Corte di appello di Firenze non ha correttamente condotto lo scrutinio relativo alla qualificazione giuridica del fatto al suo esame, e, pertanto, dovrà esplicitare nel rinnovato giudizio di merito, le ragioni per le quali i locali adibiti a laboratorio dell'[OSCURATO:PERSONA] di Pisa, destinati ad attività didattiche di una indeterminata comunità di studenti, possano essere considerati come luoghi di privata dimora, nel senso che si tratti di luoghi per i quali possano rinvenirsi i connotati propri dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto.

3.1. Né vale, ai fini in esame, far leva sulla presenza di un portiere con mansioni di custode, come fa la Corte di appello, giacchè, nella fattispecie in esame, ciò che rileva è la natura del locale in cui venne compiuto il furto, ovvero, appunto, un laboratorio della scuola che, per caratteristiche intrinseche, alla luce del perimetro ermeneutico che si è delineato, resta al di fuori della nozione di privata dimora.

4. E' infondato, invece, il secondo motivo che attinge la sentenza impugnata con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose, perché reitera, peraltro con argomenti congetturali, quello già prospettato con il gravame di merito, e omette di confrontarsi adeguatamente con la motivazione offerta, sul punto, dalla sentenza impugnata, che ha richiamato le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato che aveva ammesso durante l'interrogatorio di avere forzato le porte dei locali in cui si era introdotto, ritenendo compatibile tale condotta con l'assenza di macroscopici danneggiamenti.

5. L'epilogo del presente giudizio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame relativamente alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. 6.

Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza, privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, anche relativamente alle circostanze aggravanti contestate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Fire

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 06/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, del 24/03/2021, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente alla qualificazione del fatto. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., commesso introducendosi, mediante violenza sulle cose, all'interno dei locali del laboratorio Nest della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, dove si impossessava di n. 2 computer portatili di proprietà del predetto laboratorio. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, dolendosi, in primis, dell'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., non potendo ravvisarsi in un istituto scolastico pubblico un luogo di privata dimora, secondo le coordinate delle Sezioni Unite di questa Corte. 2.1. Si denuncia, altresì, l'erronea configurazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, dal momento che non risulta dimostrato che il ricorrente si sia introdotto nell'edificio mediante forzatura delle vie di accesso (porte e finestre). 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla qualificazione della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa quale luogo di privata dimora. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei limiti in cui si dirà. 2.E' fondato, in particolare, il primo motivo, riguardante la qualificazione giuridica del fatto. Le coordinate ermeneutiche necessarie per la qualificazione giuridica del fatto in scrutinio sono quelle delineate dalle Sezioni Unite " D'Amico": con tale arresto, il più autorevole consesso di legittimità, nel delineare il concetto di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., ha precisato che rientrano in tale nozione esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale(Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). Nella citata decisione, il S.C. ha preso le mosse, da un lato, dai principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008) per circoscrivere la nozione di "domicilio" ai fini della copertura costituzionale dell'art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio); dall'altro, dall'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento in sentenza è a Sez. U. n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269), secondo cui la nozione di domicilio di cui all'art. 14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall'art. 614 cod. pen. e, quale che sia il rapporto tra le due disposizioni, «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza». Non c'è dubbio, prosegue la Corte nella sentenza richiamata, che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente». 2.1. In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che l'espressione contenuta nell'art. 624-bis cod. pen. «in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora» va riferito ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima. In tale nozione vanno conseguentemente ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione ( in tal senso Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016 Rv. 267908 e Sez. 5 - n. 2670 del 24/09/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275486 che hanno considerato privata dimora un camper) . L'ampliamento dell'ambito di applicabilità della nuova fattispecie incriminatrice anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto scaturisce, da un lato, dalla necessità di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall'altro, dall'esigenza di tutelare l'individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell'abitazione. Deve, però, trattarsi, in sintonia con la ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto. Tale interpretazione della norma è conforme ai principi enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale in tema di privata dimora (Corte costituzionale n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008), che ha inquadrato la libertà domiciliare nel sistema delle libertà fondamentali e ha sottolineato che il problema di costituzionalità si poneva con riferimento a forme di «intrusione nel domicilio in quanto tale», avendo la libertà di domicilio «una valenza essenzialmente negativa, che si concreta nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo». La sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269, dopo aver premesso che la nozione di domicilio di cui all'art.14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall'art. 614 cod. pen., ha affermato che, qualunque sia il rapporto tra le due disposizioni, «il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza». Non c'è dubbio che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia questo o meno presente». Assume quindi rilievo come elemento caratterizzante della nozione di privata dimora il requisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità». Di conseguenza, l'interpretazione letterale e sistematica della norma delinea la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Indubbiamente nei luoghi di lavoro, di studio e di svago il soggetto compie atti della vita privata; ciò però non è sufficiente per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora e che per i reati di furto in essi commessi trovi applicazione la disciplina sanzionatoria più grave prevista per il furto in abitazione. La tipologia di luoghi sopra menzionata, generalmente, è accessibile ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto: ad essa è quindi estraneo il carattere di riservatezza per l'esposizione alla intrusione altrui. Pertanto, la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. è riferibile a tali luoghi soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione, ad esempio, se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). Ai fini di tale verifica e per delimitare in negativo il concetto di privata dimora, proprio nei casi in cui la definizione non sia netta o presenti margini di apprezzamento discrezionale, può giovare anche la definizione di luogo aperto al pubblico parimenti rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte, sia pure ad altri fini: si è infatti affermato che la locuzione si riferisce a quel luogo al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (cfr. sez. 3 n. 29586 del 17/02/2017, Rv. 270251). 2.2. In tale ottica, nella giurisprudenza di questa Corte, si è escluso che il corridoio dell'istituto scolastico configuri un luogo di privata dimora nella nozione così illustrata, facendo difetto i requisiti sopra commentati: il luogo, anche ammesso che possa dirsi inaccessibile, da parte di terzi, senza il consenso del titolare, non è utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne e soprattutto manca una durata apprezzabile del rapporto che lega fra loro il luogo e la persona, in modo da caratterizzarlo in termini di una certa stabilità e non di mera occasionalità (Sez. 5, n. 51113 del 19/10/2017 Rv. 271629). 3. Consegue a quanto esposto e ai principi richiamati che la Corte di appello di Firenze non ha correttamente condotto lo scrutinio relativo alla qualificazione giuridica del fatto al suo esame, e, pertanto, dovrà esplicitare nel rinnovato giudizio di merito, le ragioni per le quali i locali adibiti a laboratorio dell'[OSCURATO:PERSONA] di Pisa, destinati ad attività didattiche di una indeterminata comunità di studenti, possano essere considerati come luoghi di privata dimora, nel senso che si tratti di luoghi per i quali possano rinvenirsi i connotati propri dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto. 3.1. Né vale, ai fini in esame, far leva sulla presenza di un portiere con mansioni di custode, come fa la Corte di appello, giacchè, nella fattispecie in esame, ciò che rileva è la natura del locale in cui venne compiuto il furto, ovvero, appunto, un laboratorio della scuola che, per caratteristiche intrinseche, alla luce del perimetro ermeneutico che si è delineato, resta al di fuori della nozione di privata dimora. 4. E' infondato, invece, il secondo motivo che attinge la sentenza impugnata con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose, perché reitera, peraltro con argomenti congetturali, quello già prospettato con il gravame di merito, e omette di confrontarsi adeguatamente con la motivazione offerta, sul punto, dalla sentenza impugnata, che ha richiamato le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato che aveva ammesso durante l'interrogatorio di avere forzato le porte dei locali in cui si era introdotto, ritenendo compatibile tale condotta con l'assenza di macroscopici danneggiamenti. 5. L'epilogo del presente giudizio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame relativamente alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. 6. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza, privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, anche relativamente alle circostanze aggravanti contestate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Fire
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