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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06718/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 392 cod. pen. (capo

1. della rubrica) e 61, n. 2 e 624-bis cod. pen. (capo 2.), con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a reiterare, con assunti versati in fatto, le doglianze prospettate con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione che ha dato conto diffusamente delle ragioni per cui è stato disatteso anche in parte qua il gravame (cfr. spec. p. 3 ss.); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati lui ascritti - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio senza dedurre il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), affidandosi poi ad assedi del tutto generici a proposito della qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 392 cod. pen. (capo 1. della rubrica) e 61, n. 2 e 624-bis cod. pen. (capo 2.), con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a reiterare, con assunti versati in fatto, le doglianze prospettate con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione che ha dato conto diffusamente delle ragioni per cui è stato disatteso anche in parte qua il gravame (cfr. spec. p. 3 ss.); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati lui ascritti - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio senza dedurre il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), affidandosi poi ad assedi del tutto generici a proposito della qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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