CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Riesame di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 391-ter,comma terzo, cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indaginipreliminari, l’indagato avrebbe concorso nel reato commesso dal suocero La RosaAntonio, che, ristretto presso il carcere di Avellino, utilizzava indebitamente untelefono cellulare. Fatto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quantofinalizzato ad agevolare le attività della omonima ‘ndrina operante in territoriovibonese.Con ordinanza del 6 maggio 2025, il Tribunale del riesame aveva annullatol’ordinanza genetica, escludendo la configurabilità del delitto contestato inconsiderazione della condotta meramente passiva tenuta dal [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, il giudice del riesame aveva ritenuto che, alla luce di un’interpretazioneletterale della norma incriminatrice, il comportamento dell’indagato, limitato allaricezione delle telefonate effettuate dal detenuto, non fosse idoneo ad assumererilevanza penale, neppure sotto il profilo del concorso morale, dovendo piuttostoessere ricondotto nell’ambito della connivenza non punibile.Con sentenza del 31 ottobre 2025, la Prima Sezione Penale di Questa Corte,a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diCatanzaro, aveva annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. In particolare, avevaritenuto che il Tribunale non avesse fatto corretta applicazione dei principi inmateria di concorso di persone nel reato. Aveva osservato che la motivazionedell’ordinanza risultava fortemente contraddittoria e manifestamente illogica,avendo, da un lato, valorizzato le numerose conversazioni intercorse tra ildetenuto e il [OSCURATO:PERSONA], protrattesi per un significativo arco temporale, e, dall’altro,escluso che tali condotte potessero integrare un’ipotesi di concorso del [OSCURATO:PERSONA] nelreato proprio commesso dal detenuto, quantomeno sotto il profilo morale. Nellasentenza di annullamento, era stato evidenziato come il compendio probatoriorichiamato nell’ordinanza evidenziasse conversazioni idonee a incideretelefono cellulare e a rafforzarne la determinazione, fungendo da esortazione allaprotrazione nel tempo della condotta illecita. A fronte di tale compendio probatorio,nell’ordinanza, «non risultavano indicati, con la necessaria linearità e logicità, imotivi per i quali il Tribunale avesse omesso di apprezzare se la condotta delSurace potesse integrare gli estremi di un’agevolazione concorsuale, rilevante aisensi dell’art. 110 cod. pen. rispetto alla condotta tipica, che, nel caso del terzocomma che viene in rilievo, è rappresentata dalla comunicazione con altri inelusione delle prescrizioni imposte».Sulla base di tali considerazioni, la Prima Sezione aveva annullato l’ordinanza,con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro affinché valutasse se, nellacondotta del [OSCURATO:PERSONA], sussistessero gli estremi del concorso morale nel delitto dicui all’art. 391-ter cod. pen., verificando in particolare se l’indagato, interloquendocontinuativamente con il detenuto ristretto in carcere ed esortandolo a ulterioriindebite conversazioni telefoniche, avesse potuto rafforzarne o comunqueagevolarne il proposito criminoso.2. Con ordinanza emessa il 18 dicembre 2025, il Tribunale di Catanzaro, insede di rinvio, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari,disponendo, per l’effetto, il ripristino della misura cautelare nelle forme dellacustodia cautelare in carcere.3. Avverso la “nuova” ordinanza del Tribunale di Catanzaro, l’indagato haproposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori di fiducia.3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 110 e 391-ter cod. proc. pen.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell’applicare i principiregolativi del concorso di persone nel reato, dilatando l’ambito della fattispecieincriminatrice di cui all’art. 391-ter cod. pen. e violando i principi di legalità e ditassatività. La norma, infatti, punisce al comma 3 il detenuto che indebitamentericeve o utilizza un apparecchio telefonico, configurando un reato proprio, la cuicondotta tipica è realizzata esclusivamente dal soggetto qualificato, cioè daldetenuto. Il legislatore, nel disciplinare le condotte punibili a carico dei terzi,avrebbe tipizzato soltanto le azioni di procurare, consentire l’uso o introdurre ildispositivo, omettendo invece di sanzionare la condotta del soggetto esterno chesi limiti a ricevere la comunicazione. La Corte territoriale, dando rilievo ai contattitelefonici, avrebbe finito per estendere la fattispecie a condotte nonespressamente previste dalla norma incriminatrice, in netto contrasto con i principidi legalità e di tassatività.Quanto al concorso morale, il ricorrente sostiene che non potrebbe ravvisarsiun contributo partecipativo positivo nella mera convivenza, occorrendo invece,anche nella forma del rafforzamento del proposito criminoso altrui, un apportocausalmente efficiente, consapevole e causalmente orientato alla realizzazione delreato. Nel caso di specie, il proposito criminoso del detenuto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statoautonomo e preesistente.3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Contesta la valutazione degli indizi e in particolare di alcune conversazioniintercettate, effettuata dal Tribunale, sostenendo che il giudice di merito neavrebbe dato una «lettura palesemente forzata». Si tratterebbe di frasi estrapolateda un «flusso comunicativo continuativo tra stretti congiunti», dal quale nonpotrebbe desumersi un rafforzamento del proposito criminoso del detenuto. IlTribunale avrebbe erroneamente desunto il contributo morale dal contenuto diconversazioni relative alla gestione di affari familiari e alle strategie difensive.3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen.Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa alriconoscimento dell'aggravante dell’agevolazione mafiosa, sostenendo che ilTribunale si sarebbe limitato «a inferire la finalità agevolatrice dal mero contenutodelle conversazioni, senza spiegare come la condotta di mero ricettore delletelefonate possa essere stata consapevolmente e volontariamente diretta a fornireun contributo alla vita del sodalizio». La Corte territoriale non avrebbe chiarito«perché [OSCURATO:PERSONA], rispondendo al telefono al proprio suocero, avrebbe agitocon lo scopo specifico di agevolare la ‘ndrina [OSCURATO:PERSONA]».3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativaalle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale non avrebbe dimostrato«l'attualità del pericolo di recidiva» e non avrebbe fornito «una spiegazione logicae concreta delle ragioni per cui la misura della custodia in carcere sia l'unicaadeguata al caso di specie». Con particolare riferimento al requisito dell’attualità,evidenzia che «le condotte contestate risalgono al periodo ottobre 2020-maggio2021», mentre «l'ordinanza impugnata è stata emessa a fine 2025, a distanza dioltre quattro anni dai fatti».4. Le conclusioni scritte del Procuratore generale non sono scrutinabili,essendo state depositate tardivamente rispetto al termine di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo è infondato.Risulta infondata la censura con cui il ricorrente sostiene che il Tribunale abbiaesteso l’ambito applicativo della fattispecie a condotte non espressamentecontemplate dalla norma incriminatrice, in violazione dei principi di legalità e ditassatività. Il giudice del riesame, in realtà, nel solco delle indicazioni già tracciatedalla sentenza di annullamento, ha vagliato approfonditamente le numeroseconversazioni intercorse, nell’arco di un significativo periodo di tempo, tra ildetenuto e il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, all’esito della valutazione, configurabile il concorsomorale dell’indagato nel reato proprio commesso dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, haritenuto le numerose conversazioni idonee a incidere sul proposito criminoso deldetenuto di fare indebito uso del telefono cellulare, in elusione delle prescrizioniimposte.Il Tribunale, sulla base delle eloquenti conversazioni intercettate, ha ritenutoche l’indagato, interloquendo continuativamente con il detenuto ristretto in carcereed esortandolo a ulteriori indebite conversazioni telefoniche, ne avesse rafforzatoil proposito criminoso, istigandolo alla prosecuzione delle condotte illecite. A taleconclusione il giudice del riesame è pervenuto valorizzando la natura e lafrequenza degli scambi comunicativi intercorsi tra i due, finalizzati a soddisfarespecifiche esigenze del detenuto o a curare incombenze da questi demandate alSurace. Si trattava, infatti, di interlocuzioni costanti e reciproche, tutt’altro chericonducibili a mere conversazioni di carattere colloquiale, dalle quali emergeva ilruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore privilegiato del [OSCURATO:PERSONA] e stabile punto diriferimento del detenuto, nell’arco di un significativo periodo di tempo, per lagestione di questioni di vario interesse, anche relative alle vicende della ‘ndrina.Tali elementi, unitamente ad alcune conversazioni nelle quali l’indagato sollecitavaespressamente il [OSCURATO:PERSONA] a contattarlo mediante altra utenza telefonica ovverorinviava a successivi contatti per ulteriori aggiornamenti, hanno coerentementeindotto il Tribunale a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’instaurazione e ilmantenimento di rapporti comunicativi continuativi, abbia rafforzato il propositocriminoso del suocero.Risulta, dunque, infondata la censura relativa alla violazione di principi dilegalità e di tassatività, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principiin materia di concorso di persone nel reato, ritenendo la condotta del Suraceintegrativa degli estremi di un concorso morale, rilevante ai sensi dell’art. 110 cod.pen., rispetto alla condotta tipica, costituita dalla comunicazione del detenuto conaltri, in elusione delle prescrizioni imposte. Né sussiste alcuna preclusione, sulpiano logico o su quello giuridico, alla configurabilità del concorso morale inrelazione alla fattispecie prevista dall’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., benpotendo tale disposizione trovare applicazione in combinazione con la disciplinagenerale dettata dall’art. 110 cod. pen.1.2. Il secondo motivo è inammissibile.Con esso, invero, il ricorrente ha articolato generiche censure che, puressendo state da lui riferite alla categoria del vizio di violazione di legge, ai sensidell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di leggené travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sulmerito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano).Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllodi legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudiceper le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.269438).Il ricorrente, in larga parte, propone una diversa lettura delle conversazioniintercettate, chiedendo a questa Corte di effettuare valutazioni esclusivamente dimerito, precluse dai limiti del sindacato di legittimità.Al riguardo, va ribadito che, «in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite» (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).Va, in ogni caso, rilevato che le censure del ricorrente sono generiche eassertive e che il Tribunale ha rigorosamente analizzato le conversazioni ritenutedi maggior rilievo (cfr. pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata), esponendo inmaniera coerente il percorso logico che l’ha indotto a ritenere che, da esse, fossedesumibile il contributo concorsuale fornito dal ricorrente alla realizzazione delreato, rafforzando il proposito criminoso del suocero attraverso l'instaurazione dicontatti continuativi.1.3. Il terzo motivo è infondato.Il Tribunale, invero, in ordine all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, hareso una motivazione ampia e congrua, analizzando le conversazioni ritenute dimaggior rilievo (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata), esponendo in manieracoerente il percorso logico che l’ha indotto a ritenere che, da esse, emergesse inmaniera evidente «la funzionalità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] agli scopi consortili».In particolare, «ad assicurare la gestione della consorteria e dei conseguentiaffari illeciti in assenza del capo cosca (si vedano, in tal senso, il progr. 190 dell’11luglio 2020, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] raccomandava al [OSCURATO:PERSONA] di mantenere un profilobasso per evitare di essere arrestato e di mettere a repentaglio le sorti delsodalizio, nonché i dialoghi intercettati a partire dal 29 ottobre 2020, di cui allepagine 102 e seguenti della richiesta cautelare, nei quali i due gestivanocongiuntamente l'intermediazione in seno a un affare di compravendita di gasoliotra soggetti di origine pugliese e vibonese), a dirimere contrasti insorti all'internodel gruppo familiare a causa del mutato assetto criminale imposto dallo statodetentivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. progr. 3865 del 2 maggio2021 nel quale il [OSCURATO:PERSONA], notiziando il [OSCURATO:PERSONA] sui comportamenti irriverenti tenutida [OSCURATO:PERSONA], gli chiedeva come avrebbe dovuto reagire) e, più ingenerale, a garantire costanti aggiornamenti al detenuto su quanto avvenivaall'esterno del carcere (cfr. progr. 256 del 12/7/2020 nel quale [OSCURATO:PERSONA] aggiornavaLa [OSCURATO:PERSONA] sul recente arresto subito dal fratello [OSCURATO:PERSONA], preoccupandosidelle ripercussioni che tale comportamento avrebbe avuto sulla reputazione dellacosca), così da garantire il mantenimento del ruolo direttivo del [OSCURATO:PERSONA] e lasopravvivenza della omonima ‘ndrina».1.4. Il quarto motivo è infondato.Va, invero, rilevato che il Tribunale, in ordine alle esigenze cautelari, ha resouna motivazione ampia e congrua, argomentando specificamente in ordine allanecessità di applicare, nel caso concreto, la custodia cautelare in carcere.In particolare, il Tribunale ha rilevato che, dall'analisi della condottadelittuosa, emergeva «un allarmante contesto criminale di natura familiare,caratterizzato dalla piena disponibilità mostrata dai soggetti coinvolti – e, nel casodi specie, da [OSCURATO:PERSONA] – ad attivarsi per ogni esigenza del sodalizio in unmomento di fibrillazione dettato dagli arresti, assumendo il [OSCURATO:PERSONA] un ruologestorio in luogo del suocero detenuto, nonché dall’assoluta indifferenza verso glieffetti dei provvedimenti restrittivi che avevano riguardato l'esponente apicale».Ha evidenziato che «il descritto contesto è ulteriormente aggravato dall'esame delcurriculum criminale dell’indagato che lumeggia la sua risalente contiguità agliambienti mafiosi del territorio vibonese», atteso che «trattasi di soggetto gravatoda precedente penale per favoreggiamento personale e trasferimento di valori conl'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nonché da procedimento pendenteper i delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed estorsioneaggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.; fatti, questi ultimi, involgenti anche ledinamiche della 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] e per i quali, all'esito del giudizio abbreviato,veniva condannato alla pena complessiva di 13 anni di reclusione con sentenza del20 marzo 2025».Sotto il profilo della misura applicabile, il Tribunale ha rilevato che lapericolosità manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] – sia con la condotta in esame sia con quellerelative agli altri precedenti penali –, l’annosa vicinanza ai contesti mafiosirichiamati e l’indifferenza verso i provvedimenti dell’autorità deponevano perl’inadeguatezza di misure rimesse alla libera scelta del soggetto. Ha quindi ritenutoche l’indagato, se sottoposto a un presidio cautelare meno gravoso, anche dinatura autocustodiale, potesse comunque proseguire la messa a disposizione neiconfronti della consorteria criminale con condotte analoghe, avendo già dato provaconcreta di inclinazione a eludere le limitazioni connesse a misure restrittive benpiù gravi, per coltivare gli interessi del sodalizio.Quanto al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, va rilevato che ilTribunale oltre alle condotte contestate nel presente procedimento ha dato rilievoanche ad altri precedenti penali, relativi a fatti recenti.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]