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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24859/2023

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onunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28658/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. 03076 310105 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domicilia ta presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8 Oggetto: tributi N.28658/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1354/05/17 depositata in data 2 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente trasformata in S.p.A., ha impugnato un avviso di pagamento relativo ad accise del periodo di imposta 2007 con il quale –a seguito di PVC - veniva accertata la sussistenza di eccedenze di giacenze di prodotti energetici (benzina verde e gasolio) rispetto alle risultanze contabili, relativamente aun deposito fiscale di oli minerali gestito dalla società contribuente; che l’Ufficio aveva provveduto a riscontrare l’inventario fisico della merce rinvenuta, tenuto conto dei cali fisici, rispetto ai quantitativi risultanti dalla contabilità e che la società contribuente, oltre a contestare il difetto di motivazione, ha dedotto l’insussistenza delle eccedenze accertate dall’Ufficio, ritenendo sussistere circostanze in fatto in grado di giustificare le eccedenze contestate dall’Ufficio; che la CTP diGenova ha rigettato il ricorso; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 2 ottobre 2017, ha accolto l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che l’atto impositivo fosse privo di motivazione, in quanto lo stesso era stato motivato per relationem al PVC del 2007, atto che non era stato allegato all’atto impugnato , accogliendo l’appello anche nel merito, alla luce dei campioni periti durante l’ispezione del 16 giugno 2007; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi , cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] N.28658/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino che lasocietà contribuente, odierna controricorrente, ha depositato in data 24 febbraio 20 23 istanza di sospensione ex L. 197/ 20 22 , dichiarando di volersi avvalere del suddetto beneficio; che deve procedersi alla sospensione di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 186), con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo; P. Q. M. sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. 197/22 e rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28658/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. 03076 310105 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domicilia ta presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8 Oggetto: tributi N.28658/18 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1354/05/17 depositata in data 2 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente trasformata in S.p.A., ha impugnato un avviso di pagamento relativo ad accise del periodo di imposta 2007 con il quale –a seguito di PVC - veniva accertata la sussistenza di eccedenze di giacenze di prodotti energetici (benzina verde e gasolio) rispetto alle risultanze contabili, relativamente aun deposito fiscale di oli minerali gestito dalla società contribuente; che l’Ufficio aveva provveduto a riscontrare l’inventario fisico della merce rinvenuta, tenuto conto dei cali fisici, rispetto ai quantitativi risultanti dalla contabilità e che la società contribuente, oltre a contestare il difetto di motivazione, ha dedotto l’insussistenza delle eccedenze accertate dall’Ufficio, ritenendo sussistere circostanze in fatto in grado di giustificare le eccedenze contestate dall’Ufficio; che la CTP diGenova ha rigettato il ricorso; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 2 ottobre 2017, ha accolto l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che l’atto impositivo fosse privo di motivazione, in quanto lo stesso era stato motivato per relationem al PVC del 2007, atto che non era stato allegato all’atto impugnato , accogliendo l’appello anche nel merito, alla luce dei campioni periti durante l’ispezione del 16 giugno 2007; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi , cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] N.28658/18 R.G. Est. F. D’Aquino che lasocietà contribuente, odierna controricorrente, ha depositato in data 24 febbraio 20 23 istanza di sospensione ex L. 197/ 20 22 , dichiarando di volersi avvalere del suddetto beneficio; che deve procedersi alla sospensione di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 186), con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo; P. Q. M. sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. 197/22 e rinvia la c
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