CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 28805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7494/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2203/2020 depositata il07/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la cassazione della sentenza n.2203\2020 emessa dalla Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 7.9.2020, con la quale la corte d’appello rigettava la sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che a sua volta aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA], finalizzata all’accertamento della natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di locazione finanziaria - leasing stipulato dalle parti nel 2007, con qualificazione dello stesso come contratto a titolo gratuito e condanna della concedente alla restituzione di quanto percepito in eccesso a titolo di interessi non dovuti. [OSCURATO:PERSONA] leasing s.p.a. resisteva con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. Non si procede all’esame e neppure alla esposizione dei motivi di ricorso in quanto nelle more la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] legale rapp.te p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], a ministero del suo procuratore speciale e difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] notificava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rituale atto di rinuncia al ricorso debitamente sottoscritto anche dalla parte; - la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a ministero del suo procuratore speciale e difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] notificava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rituale dichiarazione di accettazione della rinuncia ex art. 306 c.p.c. debitamente sottoscritto anche dalla parte. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. Ex art. 391, ult. co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). P.Q.M. Dichiara il giudizioestinto per rinunzia. Così deciso nella camera di consiglio della Terza S