CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17303/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge processuale per non aver rilevato il giudice la remissione tacita della querela dalla mancata comparizione della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non si ha remissione tacita della querela in caso di mancanza o rinuncia alla costituzione di parte civile da parte del querelante, essendo a tal fine necessaria una manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l'istanza di punizione che determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta (Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Rv. 264660 - 01; Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv. 277555-01; Sez. 2, n. 11108 del 17/01/2024, Moccia, non massimata); rilevato, inoltre, che l'improcedibilità prevista dall'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285064 - 01), circostanza non rilevabile nella specie (vedi ir proposito quanto indicato a pagina 3 della sentenza impugnata in ordine alla mancata citazione della persona offesa nel giudizio di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] :re e2s ,e_n_s_oje- [OSCURATO:PERSONA] dente