CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi da 59 a 61 dell'ordinanza genetica), nei confronti dell'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la mera apparenza della motivazione, in realtà adattabile ad ogni provvedimento e senza autonoma valutazione della fattispecie, neppure in relazione alla chiesta configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309. 2.2. Col secondo motivo, quanto alle esigenze cautelari, vi era parimenti difetto di motivazione, dal momento che non sussisteva specificazione degli elementi dai quali trarre la loro concretezza ed attualità, tanto più perché i fatti risalivano al 2018, ed andava giustificato il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non era stato ancora giudicato colpevole in via definitiva. Doveva pertanto considerarsi imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti necessariamente considerati di attualità. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, il ricorso in definitiva non si confronta col percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata che, sia pure in modo sintetico, ha comunque dato specifico conto degli elementi fattuali posti a base del giudizio di gravità indiziaria. In proposito, tra l'altro, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Al contrario, la doglianza si è limitata a considerazioni generali e astratte circa gli obblighi motivazionali che il giudice della cautela dovrebbe rispettare, ma in definitiva non ha preso posizione in ordine all'iter argonnentativo contenuto nel provvedimento impugnato, se non per sostenere, del tutto genericamente come ha rilevato anche il Procuratore generale, che non si trattava di motivazione adeguata. 4.2. In ordine al secondo motivo di censura, anche in tal caso la valutazione del Procuratore generale si presenta condivisibile. 4.2.1. Vero è, infatti, che in tema di misure cautelari il riferimento in ordine al tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (in specie si trattava appunto di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in relazione a fatti commessi più di tre anni prima)(Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377; Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, Strassil e altro, Rv. 255725). In definitiva, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722). 4.2.2. In specie siffatto momento motivazionale è mancato, nonostante il decorso di un triennio tra i fatti di cui alla contestazione (capi da 59 a 61) e il deposito dell'ordinanza genetica. Né, al riguardo, appare censurabile lo stesso rilievo difensivo, quanto alle contraddittorie considerazioni tra le - non meglio chiarite - capacità dell'indagato di occultare prove e, invece, la facile leggibilità delle conversazioni intercettate, anche nei risvolti in tesi criptici, nelle parti dedicate ai traffici illeciti ascritti all'odierno ricorrente. 4.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso in Roma il 10/0