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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23169/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 12070del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona dell ' Ammi- nistratore unico, con sede in Mondovì (CN), [OSCURATO:PERSONA] n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SCP- PLA41C27A479D) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria presso gli indirizzi di posta elettronica certificata paoloscaparone@pec.ordineavvoca- titorino.it e [OSCURATO:EMAIL] al numero [OSCURATO:TELEFONO] – ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] c/ o [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - pec agpla- [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]) in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, per delega ed elezione di domicilio in allegata in via telematica a norma dell'art. 83 cod. proc. civ.

Ricorrente contro Comune di Alassio, [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]- bertà n° 1, Alassio, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 70H02 D969P), patrocinante in cassazione, p.e.c.: avvo- [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], con domicilio eletto presso la p.e.c. e comunque presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n° 67 deposita- ta il 21 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] del 20 gennaio 2003 il Comune di Alassio e la [OSCURATO:SOCIETA]., cui successivamente subentrò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si accordarono per la costruzione di un parcheggio pubblico interrato in [OSCURATO:PERSONA]: la società avrebbe costruito e gestito il parcheggio e avrebbe pagato al comune un canone complessivo di euro 516.456,90 in rate annuali di pari importo, oltre ad un ca- none aggiuntivo dal sessantunesimo anno di gestione.

Nel 2011 la Fincos ricevette in affidamento dal Comune, con verba- le di consegna del 31 maggio 2011 e successivo atto del 28 set- tembre 2011, anche i parcheggi a raso siti in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Con ordinanza – ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n° 639/ 1910, il Comune di Alassio intimava alla Fincos il pagamento di eu- ro 60.482,33, oltre alle sanzioni, a titolo di pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo all ' anno 2011 ed ai parcheggi a raso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'opposizione proposta dall'ingiunta veniva rigettata dal Tribunale di Savona e la decisione del primo Giudice veniva confermata dalla Corte d'appello di Genova con la sentenza indicata in intestazione.

Osservava la Corte – per quanto ancora strettamente rileva nella presente fase processuale –che dagli accordi tra le parti emergeva che le aree destinate a parcheggio a raso non erano rimaste nella disponibilità del Comune e che il concessionario non agiva come mero sostituto nello sfruttamento del bene. [OSCURATO:PERSONA], infatti, tratteneva i ricavi del parcheggio e, in assenza di pagamento del canone, avrebbe usufruito dell'area gratuitamente.

L'affidamento delle aree a parcheggio era avvenuto col verbale di consegna del 31 maggio 2011 e col successivo atto del 28 novem- bre 2011, nel quale erano contenute le condizioni di esercizio della gestione.

Tali documenti richiamavano l'art. 29 della Convenzione del 2003, nella quale Fincos e Comune avevano previsto che la prima avreb- be potuto ottenere la gestione di parcheggi a raso alle stesse con- dizioni applicate dal Comune per aree simili.

Tale espressione doveva intendersi come un riferimento al Regola- mento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il quale all'art. 20, voce n° 12, disciplinava il caso delle “aree di par- cheggio a pagamento”. 3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Fincos, affidando il gravame a tre motivi.

Resiste il Comune di Alassio, che conclude per l'inammissibilità dei mezzi e, comunque, per la loro infondatezza.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ.

Le parti hanno depositato le rispettive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 63 d.lgs. n° 446/1997, 9, 20 e 27 del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pub- bliche e dei principi di affidamento e certezza del diritto.

Premesso che l'atto col quale il Comune le aveva affidato la gestio- ne delle aree a parcheggio non aveva natura contrattuale, ma con- sisteva in un affidamento di un servizio pubblico locale, la ricorren- te deduce, secondo un primo profilo, che la concessione del servizio pubblico di parcheggio non implica l'attribuzione al concessionario della disponibilità dei suoli interessati, dovendosi distinguere – se- condo l'orientamento di questa stessa Corte – il caso in cui sia sta- to affidato il mero servizio di parcheggio, da quello in cui l'area sia stata data nella disponibilità del privato, sussistendo solo in que- st'ultimo caso il presupposto per il pagamento del Cosap.

Con un secondo profilo, fa rilevare che l'art. 63 del d.lgs. n° 446/ 1997 prescrive che nel provvedimento di concessione di spazi pub- blici sia indicato il Canone da versare.

Nella fattispecie tale indicazione sarebbe mancante, con la conse- guenza che il Comune non avrebbe inteso chiedere alcun canone.

In ogni modo, la richiesta di pagamento di un canone, nonostante la sua mancata indicazione nel provvedimento concessorio, con- fermerebbe che il Comune non intendeva esigere alcun importo a titolo di occupazione.

La Corte, invece, avrebbe erroneamente ritenuto integrato il prov- vedimento amministrativo, privo dell'indicazione del canone, dal [OSCURATO:PERSONA], ledendo così l'affidamento del privato.

Col secondo motivoFincos Alassio si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 2, 20 e 27 del [OSCURATO:PERSONA] per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Tali disposizioni chiarirebbero che, affinché si configuri un'occupa- zione di suolo pubblico, occorre non solo che l'area sia concessa ad un privato per un uso speciale o particolare, ma anche che tale area sia sottratta all'uso generale.

Nel caso di gestore di parcheggio pubblico, dunque, l'occupante non è il gestore, ma il soggetto che usufruisce del servizio, che pa- ga il Canone versando la tariffa prevista per il parcheggio, come del resto stabilito, anche se ai fini della Tari, dalla Commissione tribu- taria regionale della Liguria con la sentenza n° 1402 del 26 ottobre 2018, in una controversia tra il Comune e la stessa [OSCURATO:PERSONA].

Nell'atto di affidamento (art. 3) era previsto che Fincos potesse lo- care le aree a terzi per brevi periodi, ma solo in questo caso sareb- be stato dovuto il Canone, come previsto dall'art. 3 dell'atto pre- detto, nel quale era previsto l'obbligo della Fincos di presentare ap- posita domanda di autorizzazione all'occupazione.

Col terzo mezzola ricorrente lamenta la violazione dell'art. 63 del d.lgs. n° 446/1997 e dei principi sull'interpretazione dei provvedi- menti amministrativi.

L'omessa indicazione, sia nel verbale di consegna, sia nell'atto di affidamento del servizio, ancorché quest'ultimo sia stato anticipato da una nota comunale con la richiesta di pagamento del Canone, di ogni riferimento al Cosap sarebbe un dato testuale inequivoco che non lascerebbe dubbi sull'interpretazione dell'atto amministrativo, non integrabile aliunde, e, dunque, sulla volontà del Comune di non percepire alcun Canone, tant'è che la remunerazione del servizio deriverebbe dall'incasso della tariffa posta a carico dei soggetti che di tale parcheggio usufruiscono.

Infine, la facoltà riconosciuta alla Fincos di concedere in locazione a terzi l'area, in “deroga” all'oggetto dell'affidamento (art. 3 del rela- tivo atto), con l'obbligo, in questo solo caso, di presentare istanza di autorizzazione, proverebbe a contrario che Fincos, al di fuori del- la deroga prevista, non occupa le aree a parcheggio scoperto. 5.-I motivi, scrutinabili congiuntamente in ragione della loro stret- ta connessione, sono infondati.

È, infatti, fin troppo noto che questa Corte – dopo un primo orien- tamento, secondo il quale il tributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n° 507 del 1993, è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottra- zione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui esso rappresenta il corrispettivo, sicché la tassa o il canone grave- rebbe anche sul soggetto gestore di un parcheggio pubblico (Cass., sez. trib., 25 novembre 2009, n° 28003) – è pervenuta ad un di- verso approdo interpretativo, col quale si è eliminato tale automati- smo.

Questa Corte ha, infatti, deciso che, nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città adibita a par- cheggio di autoveicoli in concessione a società privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubbli- co, integrando, così, il presupposto della Tosap, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito –quale sostituto dell ' ente nello sfrut- tamento dei beni – il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un'occupazione tempora- nea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest'ultima dalla tassazione in forza dell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass., sez. trib., 3 luglio 2023, n° 18670, con menzione di altri precedenti).

Ora, la Corte d'appello, con apprezzamento compiutamente e coe- rentemente motivato, ha ritenuto che gli accordi delle parti non fossero nel senso di attribuire alla Fincos la sola gestione del servi- zio di parcheggio, ma di affidarle le aree dei parcheggi stessi, da gestire in autonomia e con proprio profitto.

La Corte è addivenuta a tale interpretazione esaminando l'atto di consegna del 31 maggio 2011 e l'atto di affidamento del 28 no- vembre successivo, ritenendo –con un percorso logico che ha con- dotto ad una interpretazione della volontà delle parti del tutto plau- sibile –che il richiamo di tali documenti all' art. 29 della Convenzio- ne del 2003 e, in particolare, alla previsione della possibilità di affi- dare alla Fincos altre aree “alle condizioni applicate dal Comune per aree similari”, implicasse l'applicazione del Canone poi riscosso con ingiunzione.

Sul punto giova solo rammentare che l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accer- tamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti, sia pure con qualche adattamento, soprattutto in considerazione del carattere unilaterale dello stesso (Cass., sez.

I, 3 giugno 2024, n° 15367).

Pertanto, è altresì qui invocabile quell'orientamento giurispruden- ziale di questa Corte, secondo il quale l'interpretazione del contrat- to e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimi- tà soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrat- tuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stes- sa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla deci- sione (ex multis: Cass. sez.

I, 12 ottobre 2018, n° 25554).

Nella presente sede la ricorrente, pur dolendosi della erronea inter- pretazione degli atti amministrativi e della ricostruzione della vo- lontà delle parti (PA e Fincos), non censura la sentenza impugnata mediante l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato, ma si duole del risulta- to ermeneutico cui è giunto il giudice del merito, prospettando un possibile altro risultato interpretativo (che, peraltro, non appare nemmeno condivisibile).

Mancando, dunque, la precisa indicazione delle lacune argomenta- tive del ragionamento seguito dal giudice di secondo grado, ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza, è evidente che i tre motivi di ricorso debbano essere respinti.

In ogni caso, le censure avverso l'interpretazione data dal giudice del merito dovrebbero anche essere accompagnate dalla trascrizio- ne del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di verificare la pertinenza delle critiche sollevate e d'individuare la diversa portata che il ricorrente pretende di attribuire alla clausola in questione, ancor prima di valutare la sussistenza dei vizi lamen- tati: adempimento, anche questo, del tutto mancante nella presen- te vicenda processuale. 6.-Le ragioni di rigetto sopra esposte sono assorbenti rispetto agli ulteriori profili di censura esposti nei motivi e, in particolare, rispet- to al profilo della mancata indicazione del Canone nell'atto di con- cessione, della erronea eterointegrazione dell'atto amministrativo e dell'affidamento della Fincos.

In ogni modo, il tema della omessa indicazione del Canone, e delle conseguenze che deriverebbero da tale carenza, non risulta trattato nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la mancata indi- cazione del luogo processuale dove tale questione sia stata posta nei gradi di merito rende il rilievo inammissibile (Cass., sez.

VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804).

L'eterointegrazione, che la ricorrente pretende essere illegittima, rientra in realtà appieno nel tema della interpretazione del contrat- to ed è rimessa completamente al giudice del merito, come già so- pra detto.

Quanto all'affidamento, la Corte ha ben chiarito che Fincos cono- sceva –o, comunque, doveva conoscere – il Regolamento comuna- le sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, trattandosi di atto previsto dalla legge, al quale, peraltro, il Comune aveva fatto rife- rimento nella missiva 17 giugno 2011 inviata alla concessionaria, nella quale l'Ente locale aveva fatto riferimento all'applicazione del- le condizioni previste nel Regolamento predetto.

Da ultimo, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n° 1402 del 26 ottobre 2018, indicata nel secondo motivo di ricorso, oltre a non avere alcun rilievo decisorio nella presente lite, è stata cassata da questa Corte con ordinanza della sezione tribu- taria n° 32215 del 21 novembre 2023 (ordinanza gemella a quella della medesima sezione, n° 32216 del 21 novembre 2023). 7.-Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modifica- to dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 60,4 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R epubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese del presente giudizio, che liquida in eu- ro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim- borso f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 12070del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona dell ' Ammi- nistratore unico, con sede in Mondovì (CN), [OSCURATO:PERSONA] n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SCP- PLA41C27A479D) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria presso gli indirizzi di posta elettronica certificata paoloscaparone@pec.ordineavvoca- titorino.it e [OSCURATO:EMAIL] al numero [OSCURATO:TELEFONO] – ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] c/ o [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - pec agpla- [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]) in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, per delega ed elezione di domicilio in allegata in via telematica a norma dell'art. 83 cod. proc. civ. Ricorrente contro Comune di Alassio, [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in [OSCURATO:PERSONA]- bertà n° 1, Alassio, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 70H02 D969P), patrocinante in cassazione, p.e.c.: avvo- [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], con domicilio eletto presso la p.e.c. e comunque presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n° 67 deposita- ta il 21 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] del 20 gennaio 2003 il Comune di Alassio e la [OSCURATO:SOCIETA]., cui successivamente subentrò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si accordarono per la costruzione di un parcheggio pubblico interrato in [OSCURATO:PERSONA]: la società avrebbe costruito e gestito il parcheggio e avrebbe pagato al comune un canone complessivo di euro 516.456,90 in rate annuali di pari importo, oltre ad un ca- none aggiuntivo dal sessantunesimo anno di gestione. Nel 2011 la Fincos ricevette in affidamento dal Comune, con verba- le di consegna del 31 maggio 2011 e successivo atto del 28 set- tembre 2011, anche i parcheggi a raso siti in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.- Con ordinanza – ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n° 639/ 1910, il Comune di Alassio intimava alla Fincos il pagamento di eu- ro 60.482,33, oltre alle sanzioni, a titolo di pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo all ' anno 2011 ed ai parcheggi a raso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'opposizione proposta dall'ingiunta veniva rigettata dal Tribunale di Savona e la decisione del primo Giudice veniva confermata dalla Corte d'appello di Genova con la sentenza indicata in intestazione. Osservava la Corte – per quanto ancora strettamente rileva nella presente fase processuale –che dagli accordi tra le parti emergeva che le aree destinate a parcheggio a raso non erano rimaste nella disponibilità del Comune e che il concessionario non agiva come mero sostituto nello sfruttamento del bene. [OSCURATO:PERSONA], infatti, tratteneva i ricavi del parcheggio e, in assenza di pagamento del canone, avrebbe usufruito dell'area gratuitamente. L'affidamento delle aree a parcheggio era avvenuto col verbale di consegna del 31 maggio 2011 e col successivo atto del 28 novem- bre 2011, nel quale erano contenute le condizioni di esercizio della gestione. Tali documenti richiamavano l'art. 29 della Convenzione del 2003, nella quale Fincos e Comune avevano previsto che la prima avreb- be potuto ottenere la gestione di parcheggi a raso alle stesse con- dizioni applicate dal Comune per aree simili. Tale espressione doveva intendersi come un riferimento al Regola- mento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il quale all'art. 20, voce n° 12, disciplinava il caso delle “aree di par- cheggio a pagamento”. 3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Fincos, affidando il gravame a tre motivi. Resiste il Comune di Alassio, che conclude per l'inammissibilità dei mezzi e, comunque, per la loro infondatezza. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. Le parti hanno depositato le rispettive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 63 d.lgs. n° 446/1997, 9, 20 e 27 del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pub- bliche e dei principi di affidamento e certezza del diritto. Premesso che l'atto col quale il Comune le aveva affidato la gestio- ne delle aree a parcheggio non aveva natura contrattuale, ma con- sisteva in un affidamento di un servizio pubblico locale, la ricorren- te deduce, secondo un primo profilo, che la concessione del servizio pubblico di parcheggio non implica l'attribuzione al concessionario della disponibilità dei suoli interessati, dovendosi distinguere – se- condo l'orientamento di questa stessa Corte – il caso in cui sia sta- to affidato il mero servizio di parcheggio, da quello in cui l'area sia stata data nella disponibilità del privato, sussistendo solo in que- st'ultimo caso il presupposto per il pagamento del Cosap. Con un secondo profilo, fa rilevare che l'art. 63 del d.lgs. n° 446/ 1997 prescrive che nel provvedimento di concessione di spazi pub- blici sia indicato il Canone da versare. Nella fattispecie tale indicazione sarebbe mancante, con la conse- guenza che il Comune non avrebbe inteso chiedere alcun canone. In ogni modo, la richiesta di pagamento di un canone, nonostante la sua mancata indicazione nel provvedimento concessorio, con- fermerebbe che il Comune non intendeva esigere alcun importo a titolo di occupazione. La Corte, invece, avrebbe erroneamente ritenuto integrato il prov- vedimento amministrativo, privo dell'indicazione del canone, dal [OSCURATO:PERSONA], ledendo così l'affidamento del privato. Col secondo motivoFincos Alassio si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 2, 20 e 27 del [OSCURATO:PERSONA] per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Tali disposizioni chiarirebbero che, affinché si configuri un'occupa- zione di suolo pubblico, occorre non solo che l'area sia concessa ad un privato per un uso speciale o particolare, ma anche che tale area sia sottratta all'uso generale. Nel caso di gestore di parcheggio pubblico, dunque, l'occupante non è il gestore, ma il soggetto che usufruisce del servizio, che pa- ga il Canone versando la tariffa prevista per il parcheggio, come del resto stabilito, anche se ai fini della Tari, dalla Commissione tribu- taria regionale della Liguria con la sentenza n° 1402 del 26 ottobre 2018, in una controversia tra il Comune e la stessa [OSCURATO:PERSONA]. Nell'atto di affidamento (art. 3) era previsto che Fincos potesse lo- care le aree a terzi per brevi periodi, ma solo in questo caso sareb- be stato dovuto il Canone, come previsto dall'art. 3 dell'atto pre- detto, nel quale era previsto l'obbligo della Fincos di presentare ap- posita domanda di autorizzazione all'occupazione. Col terzo mezzola ricorrente lamenta la violazione dell'art. 63 del d.lgs. n° 446/1997 e dei principi sull'interpretazione dei provvedi- menti amministrativi. L'omessa indicazione, sia nel verbale di consegna, sia nell'atto di affidamento del servizio, ancorché quest'ultimo sia stato anticipato da una nota comunale con la richiesta di pagamento del Canone, di ogni riferimento al Cosap sarebbe un dato testuale inequivoco che non lascerebbe dubbi sull'interpretazione dell'atto amministrativo, non integrabile aliunde, e, dunque, sulla volontà del Comune di non percepire alcun Canone, tant'è che la remunerazione del servizio deriverebbe dall'incasso della tariffa posta a carico dei soggetti che di tale parcheggio usufruiscono. Infine, la facoltà riconosciuta alla Fincos di concedere in locazione a terzi l'area, in “deroga” all'oggetto dell'affidamento (art. 3 del rela- tivo atto), con l'obbligo, in questo solo caso, di presentare istanza di autorizzazione, proverebbe a contrario che Fincos, al di fuori del- la deroga prevista, non occupa le aree a parcheggio scoperto. 5.-I motivi, scrutinabili congiuntamente in ragione della loro stret- ta connessione, sono infondati. È, infatti, fin troppo noto che questa Corte – dopo un primo orien- tamento, secondo il quale il tributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n° 507 del 1993, è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottra- zione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui esso rappresenta il corrispettivo, sicché la tassa o il canone grave- rebbe anche sul soggetto gestore di un parcheggio pubblico (Cass., sez. trib., 25 novembre 2009, n° 28003) – è pervenuta ad un di- verso approdo interpretativo, col quale si è eliminato tale automati- smo. Questa Corte ha, infatti, deciso che, nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città adibita a par- cheggio di autoveicoli in concessione a società privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubbli- co, integrando, così, il presupposto della Tosap, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito –quale sostituto dell ' ente nello sfrut- tamento dei beni – il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un'occupazione tempora- nea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest'ultima dalla tassazione in forza dell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass., sez. trib., 3 luglio 2023, n° 18670, con menzione di altri precedenti). Ora, la Corte d'appello, con apprezzamento compiutamente e coe- rentemente motivato, ha ritenuto che gli accordi delle parti non fossero nel senso di attribuire alla Fincos la sola gestione del servi- zio di parcheggio, ma di affidarle le aree dei parcheggi stessi, da gestire in autonomia e con proprio profitto. La Corte è addivenuta a tale interpretazione esaminando l'atto di consegna del 31 maggio 2011 e l'atto di affidamento del 28 no- vembre successivo, ritenendo –con un percorso logico che ha con- dotto ad una interpretazione della volontà delle parti del tutto plau- sibile –che il richiamo di tali documenti all' art. 29 della Convenzio- ne del 2003 e, in particolare, alla previsione della possibilità di affi- dare alla Fincos altre aree “alle condizioni applicate dal Comune per aree similari”, implicasse l'applicazione del Canone poi riscosso con ingiunzione. Sul punto giova solo rammentare che l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accer- tamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti, sia pure con qualche adattamento, soprattutto in considerazione del carattere unilaterale dello stesso (Cass., sez. I, 3 giugno 2024, n° 15367). Pertanto, è altresì qui invocabile quell'orientamento giurispruden- ziale di questa Corte, secondo il quale l'interpretazione del contrat- to e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimi- tà soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrat- tuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stes- sa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla deci- sione (ex multis: Cass. sez. I, 12 ottobre 2018, n° 25554). Nella presente sede la ricorrente, pur dolendosi della erronea inter- pretazione degli atti amministrativi e della ricostruzione della vo- lontà delle parti (PA e Fincos), non censura la sentenza impugnata mediante l'indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato, ma si duole del risulta- to ermeneutico cui è giunto il giudice del merito, prospettando un possibile altro risultato interpretativo (che, peraltro, non appare nemmeno condivisibile). Mancando, dunque, la precisa indicazione delle lacune argomenta- tive del ragionamento seguito dal giudice di secondo grado, ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza, è evidente che i tre motivi di ricorso debbano essere respinti. In ogni caso, le censure avverso l'interpretazione data dal giudice del merito dovrebbero anche essere accompagnate dalla trascrizio- ne del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di verificare la pertinenza delle critiche sollevate e d'individuare la diversa portata che il ricorrente pretende di attribuire alla clausola in questione, ancor prima di valutare la sussistenza dei vizi lamen- tati: adempimento, anche questo, del tutto mancante nella presen- te vicenda processuale. 6.-Le ragioni di rigetto sopra esposte sono assorbenti rispetto agli ulteriori profili di censura esposti nei motivi e, in particolare, rispet- to al profilo della mancata indicazione del Canone nell'atto di con- cessione, della erronea eterointegrazione dell'atto amministrativo e dell'affidamento della Fincos. In ogni modo, il tema della omessa indicazione del Canone, e delle conseguenze che deriverebbero da tale carenza, non risulta trattato nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la mancata indi- cazione del luogo processuale dove tale questione sia stata posta nei gradi di merito rende il rilievo inammissibile (Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019, n° 32804). L'eterointegrazione, che la ricorrente pretende essere illegittima, rientra in realtà appieno nel tema della interpretazione del contrat- to ed è rimessa completamente al giudice del merito, come già so- pra detto. Quanto all'affidamento, la Corte ha ben chiarito che Fincos cono- sceva –o, comunque, doveva conoscere – il Regolamento comuna- le sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, trattandosi di atto previsto dalla legge, al quale, peraltro, il Comune aveva fatto rife- rimento nella missiva 17 giugno 2011 inviata alla concessionaria, nella quale l'Ente locale aveva fatto riferimento all'applicazione del- le condizioni previste nel Regolamento predetto. Da ultimo, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n° 1402 del 26 ottobre 2018, indicata nel secondo motivo di ricorso, oltre a non avere alcun rilievo decisorio nella presente lite, è stata cassata da questa Corte con ordinanza della sezione tribu- taria n° 32215 del 21 novembre 2023 (ordinanza gemella a quella della medesima sezione, n° 32216 del 21 novembre 2023). 7.-Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modifica- to dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 60,4 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R epubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese del presente giudizio, che liquida in eu- ro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim- borso f
Sentenza Cassazione n. 23169/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris