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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:390
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CC0236_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il presente ricorso chiedendo che la Corte voglia dichiarare che l' Irlanda non si è conformata alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (1).

Alla direttiva, conformemente al suo art. 6, doveva essere data attuazione al più tardi il 1 gennaio 1989.

2. Il governo irlandese ha riconosciuto, nel suo controricorso di non aver ancora adottato le norme necessarie per conformarsi alla direttiva.

Ha tuttavia dichiarato che la direttiva è in pratica rispettata.

Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che "semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato" (2).

3. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e di condannare l' Irlanda alle spese. (*) Lingua originale: il danese. (1) ° GU L 167, pag.

54. (2) ° Sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 2945, punto 13 della motivazione).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CC0236_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il presente ricorso chiedendo che la Corte voglia dichiarare che l' Irlanda non si è conformata alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (1). Alla direttiva, conformemente al suo art. 6, doveva essere data attuazione al più tardi il 1 gennaio 1989. 2. Il governo irlandese ha riconosciuto, nel suo controricorso di non aver ancora adottato le norme necessarie per conformarsi alla direttiva. Ha tuttavia dichiarato che la direttiva è in pratica rispettata. Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che "semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato" (2). 3. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e di condannare l' Irlanda alle spese. (*) Lingua originale: il danese. (1) ° GU L 167, pag. 54. (2) ° Sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 2945, punto 13 della motivazione).
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris