CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36118/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per i delitti di ricettazione (capo A) e furto pluriaggravato (capo B), dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 2 I. 110/1975 (capo C) per intervenuta prescrizione e rideterminando, per l'effetto, la pena; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali per avere la Corte di appello sussunto la fattispecie concreta di cui al capo A) nell'ipotesi criminosa prevista dall'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile ricostruzione fattuale mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di seconde cure. La sentenza d'appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, che trovano fondamento nella ritenuta inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato circa la provenienza delle tessere, non solo alla luce della tardività con cui è stata offerta, come asserito dal ric:orrente, ma anche e principalmente in virtù della sua genericità e vaghezza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata). La giurisprudenza di legittimità costante ritiene che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017, Kebe, Rv. 270120). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mm nde. Così deciso