CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto il reclamo proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, il 25/07/2025, aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] alcuni permessi premio da fruirsi sia presso l'associazione Bivacco di Milano, sia presso l'abitazione famigliare in provincia di Roma, dal luglio al settembre 2025. Il Tribunale ha ritenuto, in sintesi, che il provvedimento reclamato non avesse adeguatamente valorizzato l'elemento di novità rappresentato dal nuovo procedimento penale in corso (operazione Hybris) a carico di appartenenti alla cosca Mole, circostanza idonea ad attestare la perdurante pericolosità e la piena operatività del sodalizio criminoso. A tale dato si aggiunge la recente condanna del figlio del richiedente, rispetto alla quale quest'ultimo ha mantenuto un atteggiamento di tipo negatorio e giustificatorio. L'insieme di tali elementi è stato ritenuto sintomatico dell'attualità dei collegamenti del condannato con una consorteria mafiosa operante sul territorio. Il Tribunale ha pertanto concluso nel senso che il percorso rieducativo maturato nel corso della carcerazione non risulti, allo stato, di grado tale da consentire la fruizione del beneficio richiesto, né da escludere il rischio di un attuale coinvolgimento del condannato nel contesto associativo di riferimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al principio di intangibilità del giudicato e all'art. 597 cod. proc. pen., per la dedotta divergenza tra il devolutum e la decisione del Tribunale di sorveglianza. Il reclamo proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva concesso i permessi premio era fondato su motivi di carattere generico — relativi alla ritenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., alla mancata dimostrazione dell'impossibilità di collaborare con la giustizia e alla perdurante operatività del clan Mole, cui in passato il [OSCURATO:PERSONA] aveva appartenuto — già ampiamente esaminati e disattesi dal giudice di sorveglianza, e riproposti in assenza di elementi di novità idonei a giustificare una rivalutazione del provvedimento. Peraltro, il Tribunale ha ecceduto, in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., i limiti del devoluto, procedendo — in assenza di una specifica censura sul punto — a una nuova valutazione del percorso di rivisitazione critica dei reati, ritenuto insufficiente, sulla base di una lettura parziale e in senso sfavorevole degli atti penitenziari. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. per avere il Tribunale utilizzato il criterio valutativo di cui al citato 2articolo nella valutazione del beneficio penitenziario, pur non rientrando la condanna in mt4" eut - espiazione nella prima fascia ma in quella di cuiV4-bis, comma 1 -ter, ord. pen. e , conseguentemente, adducendo a sostegno dell'accoglimento del reclamo la presunta attualità dei collegamenti e del pericolo di ripristino. Il criterio di valutazione applicato dal Tribunale di sorveglianza, di cui all'art. 4 -bis, comma 1 -bis, ord. pen., non è applicabile al caso in esame, atteso che [OSCURATO:PERSONA] ha pacificamente già espiato per intero la quota di pena relativa ai reati ostativi, essendo attualmente in esecuzione la pena dell'ergastolo per l'omicidio Caristerna. Pur dando atto di tale circostanza, il Tribunale ha tuttavia fondato l'accoglimento del reclamo sul presupposto della perdurante operatività della cosca Mole, nonché di presunti collegamenti del condannato con esponenti della stessa e del rischio di un suo attuale coinvolgimento, desunto dalla condanna intervenuta a carico del figlio. Tale argomentazione risulta, per un verso, intrinsecamente illogica e, per altro verso, giuridicamente errata, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il parametro valutativo previsto per il condannato ostativo generico di seconda fascia. In tale prospettiva, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'eventuale sussistenza di elementi concreti idonei a fondare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, elementi che non emergono dalle note informative acquisite ai sensi dell'art. 4 ord. pen., nelle quali la Questura competente ha costantemente rappresentato di non disporre di dati univoci né nel senso dell'esclusione né in quello dell'affermazione di tali collegamenti. Né risulta idonea a modificare i parametri decisionali applicabili la circostanza che il Magistrato di sorveglianza abbia disposto, in sede istruttoria, un approfondimento istruttorio ampliato. 2.3. Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione e bilanciamento delle risultanze favorevoli valorizzate dai documenti penitenziari e dal percorso penitenziario, in ragione dell'errato criterio della presunzione assoluta di attualità ex art. 4 -bis, comma 1 -bis, ord. pen., con valorizzazione del solo dato della condanna del figlio e con conseguente violazione del divieto di regressione trattamentale. Il Tribunale ha ritenuto che il condannato non avesse raggiunto, nel corso della carcerazione, un grado di rieducazione adeguato alla fruizione del beneficio richiesto. Tale affermazione, tuttavia, non risulta sorretta da una motivazione coerente con il compendio istruttorio, atteso che non tiene conto della protratta e regolare fruizione, per anni, di permessi premio e di permessi di necessità, sempre svolti con esito positivo, né delle risultanze complessive della documentazione penitenziaria, la cui lettura integrale restituisce un quadro diverso. La motivazione si risolve, sul punto, in un'affermazione apodittica, in contrasto con il contenuto delle relazioni di sintesi e con i principi di diritto in materia di permessi3 aiepremio, secondo cui non è richiesta una revisione critica completa di tutte le condotte delittuose. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che la rivisitazione critica del passato deviante si fosse maturata esclusivamente in relazione al reato per cui è stata inflitta la pena dell'ergastolo, valorizzando, in senso sfavorevole, un presunto atteggiamento negatorio o giustificatorio riferito sia ad altri fatti oggetto di precedenti condanne, sia al procedimento pendente a carico del figlio del condannato. Tale argomentazione non è conforme ai parametri valutativi applicabili, non potendo pretendersi una revisione critica in relazione a condotte altrui, peraltro non definitivamente accertate. Al contrario, dalle relazioni di sintesi — segnatamente da quella del 25 marzo 2024 — emerge che il condannato non si è mai sottratto all'osservazione criminologica né al confronto sui reati in espiazione, ivi compreso quello associativo, con valutazioni complessivamente positive del percorso trattamentale, confermate anche nella successiva relazione del giugno 2025. Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui esclude l'adeguatezza del percorso rieducativo e della rivisitazione critica, risulta meramente assertiva e priva di un effettivo confronto con gli elementi oggettivi emergenti dalla documentazione penitenziaria. La motivazione risulta palesemente viziata anche con riferimento alla valutazione della condotta risarcitoria posta in essere dal condannato, consistente nel versamento della somma di euro 10.000 in favore di un'associazione indicata dai familiari della vittima dell'omicidio per il quale egli è stato condannato. Tale condotta è stata, infatti, valorizzata dal Tribunale in senso negativo, quale indice della mancata comprensione dei danni arrecati alla collettività dalla cosca di appartenenza. L'argomentazione si presenta, tuttavia, gravemente illogica, non essendo dato comprendere come da una condotta risarcitoria riferita a uno specifico reato possa inferirsi la mancata presa di coscienza del disvalore di condotte diverse. Essa risulta, inoltre, contraddittoria, nella misura in cui tale elemento è stato considerato isolatamente, senza alcuna valutazione congiunta delle ulteriori attività a valenza riparatoria poste in essere dal condannato nel corso degli anni di detenzione. Infine, la motivazione risulta manifestamente viziata nella parte in cui il Tribunale ha desunto l'attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata dalla perdurante operatività della cosca Molè e dalla recente condanna del figlio. Tale conclusione non è sorretta da alcun elemento concreto idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza di rapporti attuali con una consorteria mafiosa operante sul territorio, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, né il generico richiamo all'operatività del sodalizio né la mera esistenza di vincoli di parentela. Un simile apparato argomentativo risulta insufficiente tanto alla luce dei presupposti più rigorosi previsti dall'art. 4 -bis, comma 1 -bis, ord. pen., quanto con riferimento ai criteri applicabili ai sensi dell'art. 4 -bis, comma 1 -ter, oggi pertinenti al caso di specie, 4imponendosi, in ogni caso, la verifica della presenza di elementi concreti e attuali attestanti un effettivo collegamento del condannato con la criminalità organizzata. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 666 comma 5 cod. proc. pen. per mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio in relazione alla richiesta formulata dal Procuratore generale e omessa motivazione sul punto. A fronte della richiesta di approfondimento istruttorio formulata dal Procuratore generale in udienza, in ordine all'effettività dei collegamenti, il Tribunale ha desunto tali circostanze da elementi non specifici, omettendo sia di disporre gli accertamenti richiesti sia di motivare sul diniego del rinvio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria rubricata "motivi nuovi", con la quale ha ribadito le censure già dedotte nel ricorso principale, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che contiene anche tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione al principio di intangibilità del giudicato e all'art. 597 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. Quanto al preteso giudicato, è sufficiente osservare che l'efficacia di stabilità dei provvedimenti di sorveglianza presuppone la loro mancata impugnazione, mentre, nella specie, il decreto del Magistrato di sorveglianza è stato tempestivamente reclamato dal pubblico ministero, con conseguente devoluzione della decisione al Tribunale e insussistenza di qualsivoglia intangibilità. Né sussiste violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.: è vero che il reclamo in materia di permessi premio ha natura impugnatoria e deve essere sorretto da motivi che si correlino alla ratio decidendi del provvedimento gravato; tuttavia, una volta ritenuto fondato il reclamo e negato, in concreto, il beneficio in precedenza concesso, il giudice del gravame non può che procedere alla verifica complessiva dei presupposti di cui all'art. 30-ter ord. pen., dunque anche del grado di rieducazione e della sua incidenza sul requisito dell'assenza di pericolosità sociale, trattandosi di profili inscindibilmente connessi al giudizio prognostico richiesto dalla norma. Come condivisibilmente osservato 5dal Procuratore generale, in seno alla sua requisitoria, è, pertanto, inconferente il richiamo difensivo a Sez. 1, n. 19640 del 2017, che riguarda il divieto, per le parti, di introdurre in sede di reclamo una domanda nuova modificativa della causa petendi e del thema decidendum, situazione radicalmente diversa da quella qui in esame. 3. Ai fini della disamina delle ulteriori doglianze, giova richiamare la natura e i presupposti del beneficio di cui all'art. 30-ter ord. pen., che presenta carattere plurifunzionale, assolvendo, oltre a una funzione premiale, a una finalità trattamentale e rieducativa, quale strumento volto a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato. Ai fini della sua concessione, il giudice è tenuto ad accertare la contestuale sussistenza di tre presupposti: la regolare condotta del detenuto, l'assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali o lavorativi. Ebbene, ciò posto, i restanti motivi avanzati in ricorso investono il medesimo giudizio prognostico formulato dal Tribunale di sorveglianza in ordine all'assenza di pericolosità sociale e, quindi, alla concedibilità del permesso premio. Nell'ambito di tale scrutinio deve preliminarmente esaminarsi la dedotta violazione di legge prospettata con il secondo motivo, per poi procedere alla valutazione congiunta delle censure di ordine motivazionale e istruttorio veicolate dai motivi terzo e quarto. La censura non merita accoglimento. Il Tribunale ha operato nell'alveo degli accertamenti richiesti dall'art. 30 -ter ord. pen., concentrandosi sul giudizio di attuale pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] e sulla concreta consistenza della sua partecipazione al trattamento. Non vi è, dunque, applicazione "diretta" del parametro di cui all'art. 4 -bis, comma ord. pen., ma valutazione dei dati fattuali pertinenti al permesso premio. In tale cornice, anche per la natura dei reati e per condotte intervenute nel corso dell'espiazione, era doveroso verificare se vi fossero segnali attuali di collegamenti - o rischio di loro ripristino - con una consorteria mafiosa operante sul territorio. Coerentemente con tali premesse, il giudizio richiesto dall'art. 30 -ter ord. pen. ha natura eminentemente prognostica e deve essere condotto su base attuale e complessiva, verificando non solo la regolarità della condotta intramuraria, ma soprattutto l'assenza di concreti indicatori di persistenza o di possibile ripristino di collegamenti con l'area criminale di riferimento; né la presenza di informazioni non univoche o "neutre" esaurisce il potere-dovere del giudice di trarre, dal complesso degli elementi disponibili, una valutazione di affidabilità ai fini della temporanea reimmissione in libertà. Il Tribunale ha, peraltro, dato atto degli elementi favorevoli emergenti dal percorso intramurario e dalle pregresse fruizioni del beneficio, ma li ha ritenuti, nel bilanciamento complessivo, recessivi rispetto agli indicatori contrari sopra richiamati, ritenuti ancora ostativi a un giudizio di affidabilità allo stato. 6È in tale prospettiva che i dati valorizzati dal Tribunale (attualità del contesto associativo desumibile dall'operazione Hybris, dinamiche familiari significative e criticità della rielaborazione) assumono rilievo quali indici concreti e tra loro convergenti, idonei a sorreggere, senza automatismi, la conclusione circa la non ancora raggiunta affidabilità del condannato ai fini del beneficio. In tale ottica, il Tribunale ha scandito l'analisi su tre piani tra loro coordinati: l'attualità del contesto associativo di riferimento, il possibile rilievo del circuito relazionale e familiare, e, infine, la tenuta del percorso di rielaborazione trattamentale. L'ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato l'elemento di novità rappresentato dal procedimento penale in corso (operazione Hybris) a carico di appartenenti alla cosca Molè, quale dato idoneo a confermare la perdurante operatività del sodalizio e a incidere sul giudizio prognostico relativo ai permessi premio. Il dato investigativo è utilizzato come indicatore dell'attualità del contesto associativo e impone una verifica cauta del rischio di contatti o di ripristino di collegamenti, senza automatismi. Né può ritenersi illogico che il Tribunale abbia attribuito rilievo, nel quadro complessivo, alla recente condanna del figlio del richiedente per reati di natura associativa, in quanto tale dato, pur riferito a un terzo, è utilizzabile come indice sintomatico se correlato alla posizione del condannato e alle informazioni sui rapporti familiari e ambientali. In tale prospettiva, la decisione non si fonda su un inammissibile automatismo derivante dal vincolo di parentela, ma muove dall'esigenza di verificare se e in che misura il contesto relazionale di riferimento possa ancora fungere da possibile tramite di collegamenti indiretti o di ripristino dei medesimi, profilo che, in tema di permessi premio, rileva direttamente ai fini dell'accertamento dell'assenza di pericolosità sociale. Non è manifestamente illogico, poi, il rilievo circa l'insufficienza della rivisitazione critica dell'appartenenza associativa, anche in ragione della discrasia tra le dichiarazioni dell'interessato e quanto emerge dalle sentenze richiamate, ivi compresa la successiva condanna nell'operazione Mediterraneo, in concorso, tra altri, con il figlio Ippolito. Le criticità del percorso di rielaborazione, pur non autonomamente ostative, possono essere valorizzate come indicatori negativi dell'assenza di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567). Le censure difensive sollecitano, in sostanza, una rivalutazione del merito del giudizio prognostico, preclusa in sede di legittimità, a fronte di motivazione coerente e ancorata agli elementi ritenuti decisivi. Il Tribunale ha valorizzato, in modo unitario, la perdurante operatività del sodalizio, la recente condanna del figlio e le criticità della rielaborazione critica, traendone la persistente inaffidabilità del condannato, allo stato, rispetto alla fruizione di permessi premio. Non risultano violazioni di legge (artt. 30-ter e 4-bis ord. pen.) né vizi motivazionali scrutinabili in questa sede. 7Esclusa la fondatezza del secondo motivo e, quanto ai motivi terzo e quarto, in esito al loro esame congiunto, restano non decisive le ulteriori doglianze in tema di condotta risarcitoria e di mancata attivazione dei poteri istruttori d'ufficio, perché non incidono sulla motivazione relativa al giudizio prognostico di attuale pericolosità, che costituisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. P.Q.MDep3si.tatain ...-ia oggi Rorn.4":, !i MAG , 2025 IL FUNZiONARi•t -IUDIZIARIO'DIZIARTO 8