CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Benedetti ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 62C07 F205C) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- ricorrente -contro0482340650), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 55H51 B242K) ed elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3767/2019,pubblicata il 16 settembre 2019;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28aprile 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., convenne in giudizio, innanzial Tribunale di Milano, la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condannaal pagamento delle provvigioni residue, delle indennità di fine rapporto edNumero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026al risarcimento del danno, in forza del contratto di agenzia intercorso trale parti, cessato a seguito dell’illegittima iniziativa della preponente.L’attrice dedusse che: - la decisione, assunta nel marzo 2014 dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva comunicato ai propri agenti, a mezzodi mailing list, una serie di direttive aziendali, tra cui l'eliminazionedefinitiva dal listino di tutti i prodotti Widex - dalle apprezzabili qualità epotenzialità - aveva provocato una generale protesta da parte dei dettiagenti, alla quale aveva partecipato l’esponente, esprimendo le proprieperplessità con toni critici; - la società preponente aveva successivamentedeciso di recedere per giusta causa dal contratto di agenzia e,parallelamente, da quello di affitto di ramo d’azienda,contemporaneamente stipulati tra le parti nel luglio 2010, ritenendo lecondotte tenute dall’agente di tale gravità da interrompere il rapportofiduciario e da impedirne una prosecuzione anche solo temporanea.La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. contestò, dunque, lasussistenza delle condotte inadempienti poste a fondamento del recessoper giusta causa, e pertanto domandò il pagamento di tutte quelleindennità di fine rapporto che le sarebbero regolarmente spettate, aseguito del recesso ingiustificato della preponente.Si costituì la società convenuta, assumendo come il recesso intimatofosse fondato su un grave inadempimento da parte dell’agente edomandando, in via riconvenzionale, la condanna del predetto alpagamento dell’indennità di mancato preavviso e della penale, prevista dalcontratto di affitto di ramo d’azienda, dovuta per il ritardo nella riconsegnadei locali e delle attrezzature.Il Tribunale escluse l’esistenza di una giusta causa di recesso,riconoscendo il diritto dell’agente a ricevere alcune delle indennità richiestee, conseguentemente, condannò la società preponente al pagamentodell'importo complessivo di euro 132.171,61 in favore della società attricedi lite, respingendo ogni domanda riconvenzionale della convenuta.Numero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/20262. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3767/2019,pubblicata il 16 settembre 2019, ha respinto il gravame proposta dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA].3. Avverso tale sentenza d’appello, l’[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione affidato a sei motivi.La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. resiste concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119c.c..Sostiene, in sintesi, che la Corte di merito non avrebbe eseguito unacorretta sussunzione della fattispecie nella clausola elastica relativa allagiusta causa dei motivi valevoli a legittimare il recesso dal contratto diagenzia da parte del preponente.In particolare, la ricorrente critica la valutazione operata dalla Corteterritoriale circa il contenuto delle mail del 4 marzo 2014 e 7 marzo 2014e contesta il relativo apprezzamento nella parte in cui i giudici di meritohanno affermato trattarsi di mere «critiche alle strategie commercialidell’azienda preponente».Evidenzia, ancora, come la Corte territoriale avrebbe, secondo laprospettazione sviluppata in ricorso, omesso di considerare che, nel casodi specie, non vi sarebbe stata una mera critica alle decisioni aziendali,ma una vera e propria aggressione sia all'immagine e alla professionalitàdel preponente e denigrazione di tutti i suoi prodotti.In tal senso, dunque, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe esorbitato dall’ambitodella mera critica alla specifica decisione aziendale, finendo con ilsindacare la serietà dell’azienda preponente e di tutti i suoi prodotti.2.- La censura è inammissibile.Ed invero, gli argomenti sviluppati specificamente a sostegno di essae che sono stati appena sopra sintetizzati (oltre ad essere diffusamenteNumero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026leggibili alle pagg. 16-19 del ricorso introduttivo del presente giudizio dilegittimità) rendono piuttosto evidente come il motivo risulti interamenteincentrato su critiche sollevate nei riguardi degli accertamenti di fatto edella valutazione delle prove documentali operati dalla Corte di merito.Quest’ultima, infatti, dopo aver ricordato l’insegnamento di questaCorte secondo cui, nell’ambito del contratto di agenzia, la giusta causa èintegrata non soltanto dai comportamenti che incidono direttamente ed inmaniera immediata sul sinallagma contrattuale, ma anche da tutte quellecondotte che, pur riflettendosi sul rapporto solo in maniera mediata edindiretta, risultano lesive dei principi di lealtà e buona fede, ha chiaritoche, però, la condotta tenuta dall’agente [OSCURATO:PERSONA], socioaccomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., non poteva reputarsi valevole aconfigurare un comportamento di gravità tale da compromettere ilrapporto fiduciario alla base del contratto di agenzia.E ciò, in quanto la comunicazione con la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. avevarappresentato la necessità che anche gli agenti fossero consultati primadell’assunzione di importanti scelte aziendali, come l’eliminazione di unprodotto dal listino e aveva sollecitato la preponente a mantenere in listinoprodotti adeguati al prestigio del marchio, benché espressa in termini aspried accesi, non integrava in alcun modo un fatto tale da minare il rapportofiduciario e impedire la prosecuzione del contratto. Mentre, infatti, nelrapporto di lavoro subordinato, il lavoratore dipendente non ha uninteresse personale, immediato e diretto, a criticare la gestione degli affaridella società datrice di lavoro, né ha titolo per interferire con i poteri propridell’imprenditore, l’agente, invece, come lavoratore autonomo il cuireddito (provvigioni) è assai più correlato alla politica aziendale, ben puòdoversi confrontare in tale ambito con i soggetti rappresentativi dellasocietà, in una posizione di sostanziale o potenziale divergenza oantagonismo, non equiparabile assolutamente all’insubordinazione dellavoratore dipendente, e non valutabile di per sé, sul piano logico egiuridico, come sintomo di scarsa fedeltà alla società preponente.Numero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte distrettuale ha pertanto confermato la decisione del Tribunalequanto all’inesistenza della giusta causa di recesso e quanto allaconseguente spettanza all’agente delle indennità di fine rapporto, nonsenza mancare di chiarire come neppure la scelta dell’agente di esporre ilproprio pensiero all'interno della mailing list potesse ritenersi uncomportamento tale da giustificare un recesso in tronco, in quanto talecanale di comunicazione non era aperto al pubblico, ma solo a soggetti(agenti) comunque interessati e legittimati a commentare l'opportunitàdelle scelte aziendali.Dunque, ciò che la ricorrente evidenzia è che la fattispecie inquestione, come ricostruibile alla stregua della documentazione prodottain giudizio nelle fasi di merito, rientrerebbe nello schema della «giustacausa» di recesso (cioè valevole a non consentire la prosecuzione,nemmeno provvisoria, del rapporto di agenzia), con conseguenteapplicazione dell’art. 2119 c.c.; tesi che, evidentemente, presuppone unadiversa valutazione di merito non consentita in questa sede.3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziorisultante dalla documentazione prodotta e consistente nella circostanzache la mail del 7 marzo 2014 (contenente le critiche rivolte da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) era stata indirizzata anche a soggettiestranei alla società.4.- Con il terzo motivo, parimenti, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio risultante dalla documentazione prodotta e consistente nellacircostanza che alla base del recesso vi fosse l’inosservanza delleindicazioni contenute nella mail a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] (direttore delmarketing della preponente) del 7 marzo 2014, in cui quest’ultimochiedeva espressamente che, ai fini di un corretto e ordinato svolgimentodella vita aziendale, le comunicazioni interne si svolgessero mediantel’utilizzo dei canali a ciò appositamente dedicati.Numero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/20265.- Le predette censure, senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, sono inammissibili, dovendo, ancora una volta, ribadirsiil principio secondo cui «Nell’ipotesi di “doppia conforme”, previstadall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per ilmotivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse.» (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la Corte territorialeconfermato quanto statuito dal giudice di prime cure in ordineall’illegittimità del recesso della preponente ed odierna ricorrente societàAmplifon S.p.A..Peraltro, va ribadito come, nell'ipotesi di cd. “doppia conforme” ex art.348-ter, comma 5, c.p.c., fosse onere della società ricorrente indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e del rigetto dell’appello, dimostrando la loro eventuale diversità(cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 2630del 29 gennaio 2024).Tale onere, tuttavia, non risulta essere stato assolto nel caso inesame, non potendo, del resto, nemmeno trascurarsi il principio secondocui «Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter,commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondatesul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principalioggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice.» (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).Numero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/20266.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, ancora ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio.Sostiene, in particolare, che la Corte di merito avrebbe omesso dirilevare che dalla documentazione prodotta in giudizio era desumibilecome l’intimazione di rilascio del ramo d’azienda nei confronti della societàodierna controricorrente, fosse stata effettuata in forma scrittacontestualmente alla comunicazione del recesso dal contratto di agenzia.7.- La censura risulta radicalmente priva di fondamento.Ed invero, secondo la doglianza sviluppata in appello dall’odiernaricorrente, dalla risoluzione del contratto di agenzia, avvenuta con effettoimmediato in data 14 marzo 2014, indipendentemente dalla sussistenzadi una giusta causa di recesso, sarebbe derivata l’immediata e contestualerisoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda e, dunque, l’obbligodi riconsegna dei locali dove veniva esercitata l’attività e delleaffitto di ramo d'azienda.Nondimeno, anche questa doglianza è stata reputata infondata dallaCorte d’Appello di Milano.Dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, essa ha ricavato checon mail e raccomandata datata 13 marzo 2014, consegnata a mano,senza sottoscrizione per ricevuta della [OSCURATO:SOCIETA]., l’[OSCURATO:SOCIETA]aveva comunicato il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia edintimato l’immediata restituzione del ramo d'azienda. Con ulterioreraccomandata datata 17 marzo 2014, pervenuta a conoscenza delladestinataria il 18 marzo 2014, la preponente aveva reiterato la richiestadi immediata restituzione dell’azienda da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,lamentando come pochi giorni prima l’agente si fosse rifiutata diconsegnare i locali e le attrezzature agli incaricati della preponente.Tale comunicazione era stata riscontrata dal legale della [OSCURATO:SOCIETA]con lettera del 18 marzo 2014, con la quale era stata contestata laNumero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026legittimità del recesso per giusta causa e la pretesa di ottenerel’immediato rilascio dei locali oggetto del ramo d’azienda affittato.Con raccomandata ricevuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 16 aprile 2014, la FRAMS.a.s. aveva manifestato la volontà di restituire l’azienda, ma avevachiesto il pagamento delle indennità e provvigioni maturate, attesa laritenuta illegittimità del recesso per giusta causa della preponente, eaveva chiesto anche l'indicazione di una data per il rilascio dei locali e delleCon raccomandata datata 24 aprile 2014, l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva indicatoper il 29 aprile 2014 la data per la restituzione.In data 29 aprile 2014 era stato sottoscritto dalle parti il verbale direstituzione dell'azienda. Secondo la preponente, dunque, essendotrascorsi 47 giorni tra la data della comunicazione del recesso dal contrattoe quella della restituzione dell'azienda, era dovuta la penale pattuita peril ritardo.La Corte distrettuale, tuttavia, seguendo un percorso logico-argomentativo differente rispetto alla motivazione della sentenza di primogrado, ha osservato come sia il contratto di agenzia che quello d’affittod’azienda, nella clausola di cui all'art. 13, prevedessero la cessazioneimmediata dell'affitto del ramo d'azienda, in caso di cessazione delcontratto di agenzia.Ha, quindi, chiarito che: «Contrariamente a quanto ritenuto daltribunale, il recesso dal contratto di agenzia determina comunque lacessazione del rapporto, rilevando l'esistenza o meno della giusta causasulle conseguenze economiche della risoluzione, ed in particolare sullaspettanza delle varie indennità. L'art. 10 del contratto di affitto d'azienda,stabilisce una penale a carico dell'affittuario nel caso di mancato rilasciodel ramo d'azienda, entro il termine di 15 giorni dalla data di cessazione,per qualunque causa, del contratto. L’art. 16 del contratto di agenziaprevede che, in presenza di una giusta causa, la parte preponente possarecedere con effetto immediato, mediante recesso da comunicarsiall'agente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Rileva la CorteNumero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026come le modalità attraverso le quali la società preponente ha intimato ilrilascio del ramo d’azienda - oralmente e prima ancora delperfezionamento delle formalità previste per il recesso dal contratto diagenzia - non sono state rispettose né delle previsioni contrattuali, dallequali si ricava che è previsto un termine di quindici giorni per l'agente perorganizzare l'attività di restituzione dell’azienda, né del canone di buonafede al quale deve conformarsi la condotta dei contraenti, posto che èevidente come prima di procedere al rilascio di locali ed attrezzature, sianonecessarie operazioni materiali (esempio inventario), per prevenire futurecontestazioni tra le parti. Dalla documentazione prodotta nel corso delgiudizio di primo grado, sopra ricordata, non emerge una volontàdell'agente di opporsi alla restituzione alla società [OSCURATO:SOCIETA] dell’azienda,ma solo una, giustificata, contestazione delle modalità adottate dallapreponente per ottenere la restituzione dei locali e delle attrezzature,accompagnata dalla richiesta che venissero pagate all'agente tutte leindennità al medesimo spettanti. Tenuto conto che il rifiuto della Amplifondi corrispondere alla FRAM le indennità di fine rapporto era ingiustificato,mettendo a confronto le condotte delle parti dopo la cessazione delcontratto, deve ritenersi che era la preponente ad essere inadempiente,in relazione alle obbligazioni a suo carico. Pertanto, deve escludersi che lad'azienda, e ciò, come detto, sia in ragione delle modalità, non conformialle previsioni negoziali ed a buona fede, con le quali veniva intimato ilrilascio del ramo d'azienda dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sia in quanto eraquest'ultima a risultare inadempiente rispetto all'obbligo di corrispondereall'agente le indennità di fine rapporto. Per le ragioni sopra esposte,l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va respinto, con la integraleconferma della sentenza impugnata.».Pertanto, dalla lettura e disamina della sentenza impugnata emerge,in maniera piuttosto evidente, come la Corte di merito abbia esaminato ildocumento rappresentato dalla missiva del 13 marzo 2014 e la richiestadi rilascio del ramo d’azienda in essa contenuta, ma abbia altresì esclusoNumero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026la fondatezza della pretesa al pagamento della penale, sulla base di unavalutazione sia delle clausole contrattuali - che contemplavano un terminedi quindici giorni per permettere all’agente di organizzare l'attività direstituzione dell'azienda - sia della condotta di quest’ultimo, dalla quale lastessa Corte di merito non ha reputato desumibile una volontà di opporsial rilascio, sia infine della condotta della stessa preponente che ancoranon aveva adempiuto le obbligazioni a suo carico (e, cioè, in particolare,il pagamento dell’indennità dovuta all’agente). Tali valutazioni, in quantovalevoli a concretare accertamenti in fatto, sono sottratte al sindacato dilegittimità.8.- Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 1382 c.c., nonché dellenorme sul diritto di ritenzione. Sostiene, in sintesi, che, attraverso levalutazioni operate dalla Corte di merito in ordine all’infondatezza dellapretesa di pagamento della penale, quest’ultima avrebbe nella sostanzafinito con il riconoscere, in favore dell’agente, un diritto di ritenzione al difuori delle ipotesi in cui esso risulta tassativamente previsto.9.- La censura è inammissibile, giacché gli argomenti sviluppatispecificamente a sostegno di essa (diffusamente leggibili alle pagg. 26-29del ricorso) risultano tutti incentrati su accertamenti di fatto e sullavalutazione delle prove documentali, operata dalla Corte di merito.Peraltro, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, puòsenz’altro affermarsi che la Corte d’Appello di Milano, nel reputare«giustificata» la contestazione dell’agente circa le «modalità adottate dallapreponente per ottenere la restituzione dei locali e delle attrezzature,accompagnata dalla richiesta che venissero pagate all'agente tutte leindennità al medesimo spettanti», abbia fatto sostanziale applicazionedell’art. 1460 c.c. in favore dell’odierna controricorrente. Ciò, del resto, èquanto può desumersi anche dalla lettura dell’ultimo passaggio dellamotivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale spiegache «Tenuto conto che il rifiuto della [OSCURATO:SOCIETA] di corrispondere alla FRAMle indennità di fine rapporto era ingiustificato, mettendo a confronto leNumero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026condotte delle parti dopo la cessazione del contratto, deve ritenersi cheera la preponente ad essere inadempiente, in relazione alle obbligazioni asuo carico. Pertanto, deve escludersi che la FRAM sia incorsa in un ritardocolpevole nella restituzione del ramo d'azienda, e ciò, come detto, sia inragione delle modalità, non conformi alle previsioni negoziali ed a buonafede, con le quali veniva intimato il rilascio del ramo d'azienda dallaAmplifon s.p.a., sia in quanto era quest'ultima a risultare inadempienterispetto all'obbligo di corrispondere all'agente le indennità di fine rapporto.Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. varespinto, con la integrale conferma della sentenza impugnata».In altri termini, la Corte di merito ha valutato, con apprezzamento difatto non suscettibile di essere sindacato nella presente sede, le rispettivecondotte delle parti, escludendo che quella della società odiernacontroricorrente avesse influito sull’equilibrio sinallagmatico del rapportoe reputando, dunque, legittima l’exceptio inadimpleti contractus sollevatadalla predetta nei confronti della preponente (cfr., in tal senso ed “expermultis”, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 4134 del 18 febbraio 2025).10.- Con il sesto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione delle norme in materiadi interpretazione del contratto di affitto d’azienda, nonché del principio dibuona fede nell’esecuzione del contratto.Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenereche l’art. 10 del contratto di affitto prevedesse un termine di quindici giorniper il rilascio del ramo d’azienda e che l’[OSCURATO:SOCIETA]., non riconoscendotale termine all’agente, avrebbe violato oltre che le previsioni contrattualianche il canone di buona fede.Evidenzia, altresì, che la clausola di cui all’art. 10 del contrattod’affitto, non prevedeva affatto che l’agente avesse quindici giorni perriconsegnare il ramo, bensì solo che, ove la riconsegna avvenisse dopo ilquindicesimo giorno dalla risoluzione, dovesse essere riconosciuta allapreponente [OSCURATO:SOCIETA]. la penale ivi stabilita.Numero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026Dunque, la Corte di merito, secondo la prospettazione sviluppata dallaricorrente, avrebbe fatto cattiva applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c.,laddove ha ritenuto che nel contratto di affitto del ramo d’azienda fosseprevisto un termine di quindici giorni a favore dell’agente per organizzarel’attività di restituzione e avrebbe omesso di considerare la, pur chiara,lettera della clausola 8.2 del contratto di agenzia, la quale non prevedevaalcun termine a favore dell’Agente per restituire il ramo d’azienda, nétanto meno prevedeva un termine, a carico del preponente, per poterlorichiedere.11.- Anche tale censura risulta inammissibile, alla stregua delconsolidato orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui «In temadi sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto unadelle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non puòcontestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa allapropria effettuata dal giudice del merito.» (cfr., in tal senso ed “expermultis”, Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 18214 del 3 luglio 2024).Parimenti, è stato chiarito che «La parte che, con il ricorso percassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio diragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendoinvece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesadal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stataprivilegiata l'altra.» (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 28319 del 28novembre 2017).Numero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026Nella specie, l’interpretazione fornita dalla Corte di merito con riguardoalla clausola contenuta nell’art. 10 del contratto di affitto di ramod’azienda risulta perfettamente plausibile, atteso che, prevedendo chel’affittuario dovesse corrispondere una penale per il ritardo nel rilascio delramo solo a far tempo dal sedicesimo giorno dopo la risoluzione,implicitamente intendeva riconoscere all’agente la possibilità di fruire diun termine, pari a quindici giorni, allo scopo di organizzare l’attività direstituzione e provvedere alla concreta realizzazione di essa.Infine, quanto al profilo attinente alla violazione del canone dellabuona fede nell’esecuzione del contratto, trattasi, con tutta evidenza, divalutazioni di merito (desumibili da quanto già chiarito con riguardo ai dueprecedenti motivi) incensurabili in sede di legittimità.12.- Il ricorso, pertanto, è rigettato e a tale esito segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità, nella misura liquidata in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 28 aprile 2026.Numero registro generale 3211/2020Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 20721/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il Presidente