CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza del dolo del reato ed alla quantificazione della somma liquidata in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno. 3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze, senza nemmeno precisare il tipo di vizio dedotto e senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom il 22/1/2022 o nsigl [OSCURATO:PERSONA] / DEPWiTATO IN CANCIt'i ' \ - 23