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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10780/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2022, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Monza, pronunciata il 14 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, lesioni personali e violenza privata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la contraddittorietà della motivazione derivante dal travisamento della prova testimoniale del teste Aliano in ordine al fatto costitutivo del delitto di rapina contestato all'imputato, è del tutto generico ed aspecifico; osservato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01); considerato che, nel caso di specie, tale decisività non è stata esaminata dal ricorrente al confronto con la motivazione del provvedimento impugnato che, ai fini della prova del fatto, si è basata sulle credibili dichiarazioni della persona offesa e sui numerosi riscontri oggettivi alle stesse, indicati a pagine 4 e 5, tra cui la presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione della vittima, accertata dalle riprese video, lo stesso giorno e negli stessi orari (di inizio e fine) in cui si è consumata l'aggressione nonché l'assenza di traffico nell'utenza per il tempo interessato dall'impossessamento del telefono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2022, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Monza, pronunciata il 14 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, lesioni personali e violenza privata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la contraddittorietà della motivazione derivante dal travisamento della prova testimoniale del teste Aliano in ordine al fatto costitutivo del delitto di rapina contestato all'imputato, è del tutto generico ed aspecifico; osservato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01); considerato che, nel caso di specie, tale decisività non è stata esaminata dal ricorrente al confronto con la motivazione del provvedimento impugnato che, ai fini della prova del fatto, si è basata sulle credibili dichiarazioni della persona offesa e sui numerosi riscontri oggettivi alle stesse, indicati a pagine 4 e 5, tra cui la presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione della vittima, accertata dalle riprese video, lo stesso giorno e negli stessi orari (di inizio e fine) in cui si è consumata l'aggressione nonché l'assenza di traffico nell'utenza per il tempo interessato dall'impossessamento del telefono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore I
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