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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07567/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14968/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] Rocco e PERENNO Marilena,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con dom. dig.all’indirizzo di pec: massimiliano.pani@ordineavvocatialba.eu-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 1634/2017 depositata il 15/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

In data 27/04/2013 venivano notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. gli avvisi di accertamento n.T7S021000688/2013 e n.

T7S021000689/2013, per gli anni di imposta2008 e 2009, entrambi aventi ad oggetto il recupero di maggiori IRAP edIVA, oltre interessi e sanzioni, nonché l’atto di contestazione n.T7SC001000512/2013 avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni ex art13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997.1.2.

In data 16/07/2013, in rettifica dei redditi di partecipazione deisoci ex art. 5 TUIR per le corrispondenti annualità, venivano notificati- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marilena gli avvisi di accertamento n.T7E012102334/2013 e n.

T7E012102339/2013;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rocco gli avvisi di accertamento n.T7E012102313/2013 e n.

T7E012102310/2013.1.3.

Gli avvisi a carico della società venivano emessi in applicazionedell’art. 30 l. n. 724 del 1994, atteso che l’Ufficio aveva verificato che lamedesima era costantemente in perdita negli anni 2008, 2009 e 2010 enon risultava né congrua né coerente con gli studi di settore; esaminato illibro dei cespiti ammortizzabili ed effettuato il cd. test di operatività,questo restituiva un esito negativo, emergendo che la media dei ricavidichiarati nel triennio era inferiore ai ricavi presunti.1.4.

Emersa dunque maggiore materia imponibile in capo alla società,l’Ufficio procedeva in rettifica altresì nei confronti dei soci per trasparenza.2.

Società e soci (questi ultimi, originariamente, dinanzi alla CTP diTorino per competenza) impugnavano tutti i superiori atti.3.

La CTP di Cuneo (dinanzi alla quale erano confluiti anche i ricorsi deisoci quale Giudice previamente adito), con sentenza n. 52/01/2015,accoglieva i ricorsi riuniti.4.

L’Ufficio presentava appello, rigettato dalla CTR del Piemonte, con lasentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026«Anche questo Collegio […] ha motivo di ritenere che non sussistano lecondizioni ed i presupposti per ritenere non ‘operativa’ la società R.M.C.sas nel periodo di imposta in questione per la concomitante e convergentecombinazione di sufficienti e convincenti prove portate dalla società stessae per l'assenza da parte dell'Ufficio di un impegno probatorio al di là delsemplice richiamo della normativa di legge.In particolare emerge dagli atti di causa l'avvenuto acquisto da partedella società R.M.C. dell'attività commerciale di una struttura alberghieraoperante con contratto di affitto che ha continuato ad operare, con lestesse modalità, sotto la nuova proprietà fino alla scadenza del contrattooriginario.…Il contratto di affitto, stipulato successivamente, stabilisce unincremento certo e consistente (circa il 40%) del canone in ragionedell'avvenuta ristrutturazione dell'immobile, dell'ammodernamento dellastruttura e dell'ampliamento dei servizi forniti (servizio di ristorazione per iclienti dell'albergo) ed è indice di persistente intraprendenzaimprenditoriale.Così come ad analoga conclusione induce il comportamento dellaproprietà con riferimento agli investimenti che la stessa ha sostenuto nelperiodo in questione ed anche successivamente.Il fatto che i risultati economici siano dimostrati insoddisfacente è cosadiversa dalla pretesa assenza di “operatività” […]».5.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unmotivo.

Resistevano i contribuenti con controricorso, formulando, in data31 maggio 2019, istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119 del2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018.In data 18 novembre 2025, il difensore dei contribuenti depositavadocumentazione, anche in riferimento ai pagamenti.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026In data 5 dicembre 2025, l’Avvocatura generale dello Stato depositavaistanza di parziale cessazione della materia del contendere,rappresentando:«che con l’allegata nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] diCuneo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizioneagevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e s. d.l. n. 119/2018limitatamente ai due atti impositivi emessi nei confronti della società sopraindicata, specificando invece che[:] “Con riferimento all’atto dicontestazione n.

T7SCO01000512/2013 (relativo all’anno d’imposta 2009)non è stata presentata alcuna domanda di definizione lite”, e che pertantoin relazione a quest’ultimo “è necessario presentare istanza ditrattazione”, richiesta già soddisfatta dall’avvenuta fissazione dell’udienzasuindicata;che, inoltre, con recente comunicazione informale la DirezioneProvinciale di Torino ha a propria volta, per quanto di competenza,comunicato l’intervenuta regolare definizione ai sensi degli artt. 6 e s. citt.dei quattro atti impositivi emessi nei confronti dei soci indicati inepigrafe».RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve rilevarsi che, alla luce della documentazionedepositata dal difensore dei contribuenti in data 18 novembre 2025,sussiste la prova dei pagamenti effettuati da società e soci in relazione alledomande di definizione concernenti i rispettivi avvisi.

Con riferimento allasocietà, d’altronde, soccorre nel medesimo senso altresì la dichiarazionedell’Avvocatura generale dello Stato depositata in data 5 dicembre 2025con il corredo di conforme attestazione della DP di Cuneo competente.Di conseguenza, relativamente a tali avvisi, il giudizio deve esseredichiarato estinto, con spese – come per legge – a carico di chi le hasostenute.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

Il giudizio deve invece proseguire relativamente all’atto dicontestazione n.

T7SC001000512/2013 avente ad oggetto l’irrogazione disanzioni ex art 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, atteso che, comeriferito dall’Avvocatura generale dello Stato nella predetta dichiarazione,riportando testualmente l’attestazione della DP di Cuneo, per detto atto“non è stata presentata alcuna domanda di definizione lite”.2.1.

Invero, a questo riguardo, rileva l’art. 6, comma 8, d.l. n. 119 del2018, secondo cui “entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversiaautonoma è presentata una distinta domanda di definizione esentedall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversiaautonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”.La mancata presentazione di domanda di definizione per l’atto dicontestazione n.

T7SC001000512/2013 preclude qualsivoglia valutazione– per vero neppure sollecitata dai contribuenti – in ordine all’essereeventualmente le sanzioni collegate (agli effetti dell’ultimo periodo delcomma 3 del predetto articolo, in relazione a Cass. n. 36886 del 2021)con i tributi oggetto di recupero negli avvisi notificati alla società e, comedetto, definiti in via agevolata.3.

Può dunque procedersi alla disamina del ricorso, a mezzo del cuiunico motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 l. n. 724 del1994 e 2697 cod. civ., per avere la CTR richiesto “all’Ufficio un ‘quid pluris’in punto di prova” ed omesso di verificare “la sussistenza di ‘oggettivesituazioni’ tali da impedire il raggiungimento di una determinata soglia diricavi”.3.1.

Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, in quanto enucleacon precisione i profili di ritenuta illegittimità della sentenza impugnata,ragguagliandoli a corrispondente censura – è fondato e meritaaccoglimento.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20263.2.

Da tempo, in giurisprudenza, è invalso il principio secondo cui, “incaso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito allemodifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di nonoperatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendentidalla sua volontà, tali da comportare l'impossibilità assoluta e oggettiva diesercitare l'attività d'impresa” (così, da ult., Cass. n. 24731 del 2025).Ancora recentemente s’è precisato che le situazioni oggettive “sono daintendersi non già in senso assoluto, ma avuto riguardo alle effettivecondizioni di mercato” (Cass. n. 28313 del 2025, in un caso in cui la S.C.ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva ravvisato tali oggettivesituazioni nello stato di crisi che aveva colpito la società, comedocumentato dal ricorso al piano di risanamento ex art. 67 l.fall.).Trattasi d’una precisazione di sintesi a coronamento di pregressaelaborazione, volta a dare rilievo al contesto economico in cui si situal’attività d’impresa.Già in passato, infatti, s’era esplicitato che la presunzione “può esseresuperata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazionioggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti,bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato,idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test dioperatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attivitàimprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivoe della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società”(Cass. n. 16472 del 2022).

Più in dettaglio (come ricordato da Cass. n.36365 del 2021) “le oggettive situazioni di carattere straordinario” esulano“nell'ipotesi di totale assenza [di tale] pianificazione […] o di completa‘inettitudine produttiva’”.3.3.

La CTR non ha fatto applicazione dei superiori principi.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026Da un lato, ha addossato all’A.F. un onere probatorio aggiuntivo chenon le compete, “sub specie” “di un impegno probatorio al di là delsemplice richiamo della normativa di legge”: ossia “un impegnoprobatorio” finanche dichiaratamente ulteriore rispetto a quanto previstodalla legge.Dall’altro lato, ha attribuito decisiva rilevanza all’acquisto, da partedella società, di una struttura alberghiera ed al canone del relativocontratto d’affitto, in uno a sostenuti investimenti, senza minimamenteevidenziare in qual modo tali elementi corroborassero l’“esistenza disituazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in terminiassoluti, bensì economici”, l’onere della cui dimostrazione grava, in via dicontroprova, sul contribuente.4.

Pertanto, in relazione alla residua materia del contendere, si imponel’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame eper il regolamento delle spese di questo giudizio.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI ALTRIRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCValentino [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14968/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] Rocco e PERENNO Marilena,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con dom. dig.all’indirizzo di pec: massimiliano.pani@ordineavvocatialba.eu-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 1634/2017 depositata il 15/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20261.

In data 27/04/2013 venivano notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. gli avvisi di accertamento n.T7S021000688/2013 e n.

T7S021000689/2013, per gli anni di imposta2008 e 2009, entrambi aventi ad oggetto il recupero di maggiori IRAP edIVA, oltre interessi e sanzioni, nonché l’atto di contestazione n.T7SC001000512/2013 avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni ex art13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997.1.2.

In data 16/07/2013, in rettifica dei redditi di partecipazione deisoci ex art. 5 TUIR per le corrispondenti annualità, venivano notificati- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marilena gli avvisi di accertamento n.T7E012102334/2013 e n.

T7E012102339/2013;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rocco gli avvisi di accertamento n.T7E012102313/2013 e n.

T7E012102310/2013.1.3.

Gli avvisi a carico della società venivano emessi in applicazionedell’art. 30 l. n. 724 del 1994, atteso che l’Ufficio aveva verificato che lamedesima era costantemente in perdita negli anni 2008, 2009 e 2010 enon risultava né congrua né coerente con gli studi di settore; esaminato illibro dei cespiti ammortizzabili ed effettuato il cd. test di operatività,questo restituiva un esito negativo, emergendo che la media dei ricavidichiarati nel triennio era inferiore ai ricavi presunti.1.4.

Emersa dunque maggiore materia imponibile in capo alla società,l’Ufficio procedeva in rettifica altresì nei confronti dei soci per trasparenza.2.

Società e soci (questi ultimi, originariamente, dinanzi alla CTP diTorino per competenza) impugnavano tutti i superiori atti.3.

La CTP di Cuneo (dinanzi alla quale erano confluiti anche i ricorsi deisoci quale Giudice previamente adito), con sentenza n. 52/01/2015,accoglieva i ricorsi riuniti.4.

L’Ufficio presentava appello, rigettato dalla CTR del Piemonte, con lasentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026«Anche questo Collegio […] ha motivo di ritenere che non sussistano lecondizioni ed i presupposti per ritenere non ‘operativa’ la società R.M.C.sas nel periodo di imposta in questione per la concomitante e convergentecombinazione di sufficienti e convincenti prove portate dalla società stessae per l'assenza da parte dell'Ufficio di un impegno probatorio al di là delsemplice richiamo della normativa di legge.In particolare emerge dagli atti di causa l'avvenuto acquisto da partedella società R.M.C. dell'attività commerciale di una struttura alberghieraoperante con contratto di affitto che ha continuato ad operare, con lestesse modalità, sotto la nuova proprietà fino alla scadenza del contrattooriginario.…Il contratto di affitto, stipulato successivamente, stabilisce unincremento certo e consistente (circa il 40%) del canone in ragionedell'avvenuta ristrutturazione dell'immobile, dell'ammodernamento dellastruttura e dell'ampliamento dei servizi forniti (servizio di ristorazione per iclienti dell'albergo) ed è indice di persistente intraprendenzaimprenditoriale.Così come ad analoga conclusione induce il comportamento dellaproprietà con riferimento agli investimenti che la stessa ha sostenuto nelperiodo in questione ed anche successivamente.Il fatto che i risultati economici siano dimostrati insoddisfacente è cosadiversa dalla pretesa assenza di “operatività” […]».5.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unmotivo.

Resistevano i contribuenti con controricorso, formulando, in data31 maggio 2019, istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119 del2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018.In data 18 novembre 2025, il difensore dei contribuenti depositavadocumentazione, anche in riferimento ai pagamenti.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026In data 5 dicembre 2025, l’Avvocatura generale dello Stato depositavaistanza di parziale cessazione della materia del contendere,rappresentando:«che con l’allegata nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] diCuneo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizioneagevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e s. d.l. n. 119/2018limitatamente ai due atti impositivi emessi nei confronti della società sopraindicata, specificando invece che[:] “Con riferimento all’atto dicontestazione n.

T7SCO01000512/2013 (relativo all’anno d’imposta 2009)non è stata presentata alcuna domanda di definizione lite”, e che pertantoin relazione a quest’ultimo “è necessario presentare istanza ditrattazione”, richiesta già soddisfatta dall’avvenuta fissazione dell’udienzasuindicata;che, inoltre, con recente comunicazione informale la DirezioneProvinciale di Torino ha a propria volta, per quanto di competenza,comunicato l’intervenuta regolare definizione ai sensi degli artt. 6 e s. citt.dei quattro atti impositivi emessi nei confronti dei soci indicati inepigrafe».RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve rilevarsi che, alla luce della documentazionedepositata dal difensore dei contribuenti in data 18 novembre 2025,sussiste la prova dei pagamenti effettuati da società e soci in relazione alledomande di definizione concernenti i rispettivi avvisi.

Con riferimento allasocietà, d’altronde, soccorre nel medesimo senso altresì la dichiarazionedell’Avvocatura generale dello Stato depositata in data 5 dicembre 2025con il corredo di conforme attestazione della DP di Cuneo competente.Di conseguenza, relativamente a tali avvisi, il giudizio deve esseredichiarato estinto, con spese – come per legge – a carico di chi le hasostenute.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

Il giudizio deve invece proseguire relativamente all’atto dicontestazione n.

T7SC001000512/2013 avente ad oggetto l’irrogazione disanzioni ex art 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, atteso che, comeriferito dall’Avvocatura generale dello Stato nella predetta dichiarazione,riportando testualmente l’attestazione della DP di Cuneo, per detto atto“non è stata presentata alcuna domanda di definizione lite”.2.1.

Invero, a questo riguardo, rileva l’art. 6, comma 8, d.l. n. 119 del2018, secondo cui “entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversiaautonoma è presentata una distinta domanda di definizione esentedall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversiaautonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”.La mancata presentazione di domanda di definizione per l’atto dicontestazione n.

T7SC001000512/2013 preclude qualsivoglia valutazione– per vero neppure sollecitata dai contribuenti – in ordine all’essereeventualmente le sanzioni collegate (agli effetti dell’ultimo periodo delcomma 3 del predetto articolo, in relazione a Cass. n. 36886 del 2021)con i tributi oggetto di recupero negli avvisi notificati alla società e, comedetto, definiti in via agevolata.3.

Può dunque procedersi alla disamina del ricorso, a mezzo del cuiunico motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 l. n. 724 del1994 e 2697 cod. civ., per avere la CTR richiesto “all’Ufficio un ‘quid pluris’in punto di prova” ed omesso di verificare “la sussistenza di ‘oggettivesituazioni’ tali da impedire il raggiungimento di una determinata soglia diricavi”.3.1.

Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, in quanto enucleacon precisione i profili di ritenuta illegittimità della sentenza impugnata,ragguagliandoli a corrispondente censura – è fondato e meritaaccoglimento.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20263.2.

Da tempo, in giurisprudenza, è invalso il principio secondo cui, “incaso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito allemodifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di nonoperatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendentidalla sua volontà, tali da comportare l'impossibilità assoluta e oggettiva diesercitare l'attività d'impresa” (così, da ult., Cass. n. 24731 del 2025).Ancora recentemente s’è precisato che le situazioni oggettive “sono daintendersi non già in senso assoluto, ma avuto riguardo alle effettivecondizioni di mercato” (Cass. n. 28313 del 2025, in un caso in cui la S.C.ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva ravvisato tali oggettivesituazioni nello stato di crisi che aveva colpito la società, comedocumentato dal ricorso al piano di risanamento ex art. 67 l.fall.).Trattasi d’una precisazione di sintesi a coronamento di pregressaelaborazione, volta a dare rilievo al contesto economico in cui si situal’attività d’impresa.Già in passato, infatti, s’era esplicitato che la presunzione “può esseresuperata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazionioggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti,bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato,idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test dioperatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attivitàimprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivoe della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società”(Cass. n. 16472 del 2022).

Più in dettaglio (come ricordato da Cass. n.36365 del 2021) “le oggettive situazioni di carattere straordinario” esulano“nell'ipotesi di totale assenza [di tale] pianificazione […] o di completa‘inettitudine produttiva’”.3.3.

La CTR non ha fatto applicazione dei superiori principi.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026Da un lato, ha addossato all’A.F. un onere probatorio aggiuntivo chenon le compete, “sub specie” “di un impegno probatorio al di là delsemplice richiamo della normativa di legge”: ossia “un impegnoprobatorio” finanche dichiaratamente ulteriore rispetto a quanto previstodalla legge.Dall’altro lato, ha attribuito decisiva rilevanza all’acquisto, da partedella società, di una struttura alberghiera ed al canone del relativocontratto d’affitto, in uno a sostenuti investimenti, senza minimamenteevidenziare in qual modo tali elementi corroborassero l’“esistenza disituazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in terminiassoluti, bensì economici”, l’onere della cui dimostrazione grava, in via dicontroprova, sul contribuente.4.

Pertanto, in relazione alla residua materia del contendere, si imponel’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame eper il regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.MIn relazione agli avvisi di accertamento n.

T7S021000688/2013; n.T7S021000689/2013; n.

T7E012102334/2013; n.

T7E012102339/2013;n.

T7E012102313/2013 e n.

T7E012102310/2013, dichiara estinto ilgiudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate,In relazione all’atto di contestazione n.

T7SC001000512/2013, inaccoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MIn relazione agli avvisi di accertamento n.

T7S021000688/2013; n.T7S021000689/2013; n.

T7E012102334/2013; n.

T7E012102339/2013;n.

T7E012102313/2013 e n.

T7E012102310/2013, dichiara estinto ilgiudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate,In relazione all’atto di contestazione n.

T7SC001000512/2013, inaccoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14968/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] Rocco e PERENNO Marilena,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con dom. dig.all’indirizzo di pec: massimiliano.pani@ordineavvocatialba.eu-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 1634/2017 depositata il 15/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20261. In data 27/04/2013 venivano notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]   C. gli avvisi di accertamento n.T7S021000688/2013 e n. T7S021000689/2013, per gli anni di imposta2008 e 2009, entrambi aventi ad oggetto il recupero di maggiori IRAP edIVA, oltre interessi e sanzioni, nonché l’atto di contestazione n.T7SC001000512/2013 avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni ex art13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997.1.2. In data 16/07/2013, in rettifica dei redditi di partecipazione deisoci ex art. 5 TUIR per le corrispondenti annualità, venivano notificati- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marilena gli avvisi di accertamento n.T7E012102334/2013 e n. T7E012102339/2013;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rocco gli avvisi di accertamento n.T7E012102313/2013 e n. T7E012102310/2013.1.3. Gli avvisi a carico della società venivano emessi in applicazionedell’art. 30 l. n. 724 del 1994, atteso che l’Ufficio aveva verificato che lamedesima era costantemente in perdita negli anni 2008, 2009 e 2010 enon risultava né congrua né coerente con gli studi di settore; esaminato illibro dei cespiti ammortizzabili ed effettuato il cd. test di operatività,questo restituiva un esito negativo, emergendo che la media dei ricavidichiarati nel triennio era inferiore ai ricavi presunti.1.4. Emersa dunque maggiore materia imponibile in capo alla società,l’Ufficio procedeva in rettifica altresì nei confronti dei soci per trasparenza.2. Società e soci (questi ultimi, originariamente, dinanzi alla CTP diTorino per competenza) impugnavano tutti i superiori atti.3. La CTP di Cuneo (dinanzi alla quale erano confluiti anche i ricorsi deisoci quale Giudice previamente adito), con sentenza n. 52/01/2015,accoglieva i ricorsi riuniti.4. L’Ufficio presentava appello, rigettato dalla CTR del Piemonte, con lasentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026«Anche questo Collegio […] ha motivo di ritenere che non sussistano lecondizioni ed i presupposti per ritenere non ‘operativa’ la società R.M.C.sas nel periodo di imposta in questione per la concomitante e convergentecombinazione di sufficienti e convincenti prove portate dalla società stessae per l'assenza da parte dell'Ufficio di un impegno probatorio al di là delsemplice richiamo della normativa di legge.In particolare emerge dagli atti di causa l'avvenuto acquisto da partedella società R.M.C. dell'attività commerciale di una struttura alberghieraoperante con contratto di affitto che ha continuato ad operare, con lestesse modalità, sotto la nuova proprietà fino alla scadenza del contrattooriginario.…Il contratto di affitto, stipulato successivamente, stabilisce unincremento certo e consistente (circa il 40%) del canone in ragionedell'avvenuta ristrutturazione dell'immobile, dell'ammodernamento dellastruttura e dell'ampliamento dei servizi forniti (servizio di ristorazione per iclienti dell'albergo) ed è indice di persistente intraprendenzaimprenditoriale.Così come ad analoga conclusione induce il comportamento dellaproprietà con riferimento agli investimenti che la stessa ha sostenuto nelperiodo in questione ed anche successivamente.Il fatto che i risultati economici siano dimostrati insoddisfacente è cosadiversa dalla pretesa assenza di “operatività” […]».5. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unmotivo. Resistevano i contribuenti con controricorso, formulando, in data31 maggio 2019, istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119 del2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018.In data 18 novembre 2025, il difensore dei contribuenti depositavadocumentazione, anche in riferimento ai pagamenti.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026In data 5 dicembre 2025, l’Avvocatura generale dello Stato depositavaistanza di parziale cessazione della materia del contendere,rappresentando:«che con l’allegata nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] diCuneo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizioneagevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e s. d.l. n. 119/2018limitatamente ai due atti impositivi emessi nei confronti della società sopraindicata, specificando invece che[:] “Con riferimento all’atto dicontestazione n. T7SCO01000512/2013 (relativo all’anno d’imposta 2009)non è stata presentata alcuna domanda di definizione lite”, e che pertantoin relazione a quest’ultimo “è necessario presentare istanza ditrattazione”, richiesta già soddisfatta dall’avvenuta fissazione dell’udienzasuindicata;che, inoltre, con recente comunicazione informale la DirezioneProvinciale di Torino ha a propria volta, per quanto di competenza,comunicato l’intervenuta regolare definizione ai sensi degli artt. 6 e s. citt.dei quattro atti impositivi emessi nei confronti dei soci indicati inepigrafe».RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rilevarsi che, alla luce della documentazionedepositata dal difensore dei contribuenti in data 18 novembre 2025,sussiste la prova dei pagamenti effettuati da società e soci in relazione alledomande di definizione concernenti i rispettivi avvisi. Con riferimento allasocietà, d’altronde, soccorre nel medesimo senso altresì la dichiarazionedell’Avvocatura generale dello Stato depositata in data 5 dicembre 2025con il corredo di conforme attestazione della DP di Cuneo competente.Di conseguenza, relativamente a tali avvisi, il giudizio deve esseredichiarato estinto, con spese – come per legge – a carico di chi le hasostenute.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Il giudizio deve invece proseguire relativamente all’atto dicontestazione n. T7SC001000512/2013 avente ad oggetto l’irrogazione disanzioni ex art 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, atteso che, comeriferito dall’Avvocatura generale dello Stato nella predetta dichiarazione,riportando testualmente l’attestazione della DP di Cuneo, per detto atto“non è stata presentata alcuna domanda di definizione lite”.2.1. Invero, a questo riguardo, rileva l’art. 6, comma 8, d.l. n. 119 del2018, secondo cui “entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversiaautonoma è presentata una distinta domanda di definizione esentedall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversiaautonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”.La mancata presentazione di domanda di definizione per l’atto dicontestazione n. T7SC001000512/2013 preclude qualsivoglia valutazione– per vero neppure sollecitata dai contribuenti – in ordine all’essereeventualmente le sanzioni collegate (agli effetti dell’ultimo periodo delcomma 3 del predetto articolo, in relazione a Cass. n. 36886 del 2021)con i tributi oggetto di recupero negli avvisi notificati alla società e, comedetto, definiti in via agevolata.3. Può dunque procedersi alla disamina del ricorso, a mezzo del cuiunico motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 l. n. 724 del1994 e 2697 cod. civ., per avere la CTR richiesto “all’Ufficio un ‘quid pluris’in punto di prova” ed omesso di verificare “la sussistenza di ‘oggettivesituazioni’ tali da impedire il raggiungimento di una determinata soglia diricavi”.3.1. Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, in quanto enucleacon precisione i profili di ritenuta illegittimità della sentenza impugnata,ragguagliandoli a corrispondente censura – è fondato e meritaaccoglimento.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20263.2. Da tempo, in giurisprudenza, è invalso il principio secondo cui, “incaso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito allemodifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di nonoperatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendentidalla sua volontà, tali da comportare l'impossibilità assoluta e oggettiva diesercitare l'attività d'impresa” (così, da ult., Cass. n. 24731 del 2025).Ancora recentemente s’è precisato che le situazioni oggettive “sono daintendersi non già in senso assoluto, ma avuto riguardo alle effettivecondizioni di mercato” (Cass. n. 28313 del 2025, in un caso in cui la S.C.ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva ravvisato tali oggettivesituazioni nello stato di crisi che aveva colpito la società, comedocumentato dal ricorso al piano di risanamento ex art. 67 l.fall.).Trattasi d’una precisazione di sintesi a coronamento di pregressaelaborazione, volta a dare rilievo al contesto economico in cui si situal’attività d’impresa.Già in passato, infatti, s’era esplicitato che la presunzione “può esseresuperata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazionioggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti,bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato,idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test dioperatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attivitàimprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivoe della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società”(Cass. n. 16472 del 2022). Più in dettaglio (come ricordato da Cass. n.36365 del 2021) “le oggettive situazioni di carattere straordinario” esulano“nell'ipotesi di totale assenza [di tale] pianificazione […] o di completa‘inettitudine produttiva’”.3.3. La CTR non ha fatto applicazione dei superiori principi.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026Da un lato, ha addossato all’A.F. un onere probatorio aggiuntivo chenon le compete, “sub specie” “di un impegno probatorio al di là delsemplice richiamo della normativa di legge”: ossia “un impegnoprobatorio” finanche dichiaratamente ulteriore rispetto a quanto previstodalla legge.Dall’altro lato, ha attribuito decisiva rilevanza all’acquisto, da partedella società, di una struttura alberghiera ed al canone del relativocontratto d’affitto, in uno a sostenuti investimenti, senza minimamenteevidenziare in qual modo tali elementi corroborassero l’“esistenza disituazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in terminiassoluti, bensì economici”, l’onere della cui dimostrazione grava, in via dicontroprova, sul contribuente.4. Pertanto, in relazione alla residua materia del contendere, si imponel’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame eper il regolamento delle spese di questo giudizio.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI ALTRIRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCValentino [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14968/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] Rocco e PERENNO Marilena,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con dom. dig.all’indirizzo di pec: massimiliano.pani@ordineavvocatialba.eu-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 1634/2017 depositata il 15/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20261. In data 27/04/2013 venivano notificati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]   C. gli avvisi di accertamento n.T7S021000688/2013 e n. T7S021000689/2013, per gli anni di imposta2008 e 2009, entrambi aventi ad oggetto il recupero di maggiori IRAP edIVA, oltre interessi e sanzioni, nonché l’atto di contestazione n.T7SC001000512/2013 avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni ex art13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997.1.2. In data 16/07/2013, in rettifica dei redditi di partecipazione deisoci ex art. 5 TUIR per le corrispondenti annualità, venivano notificati- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marilena gli avvisi di accertamento n.T7E012102334/2013 e n. T7E012102339/2013;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rocco gli avvisi di accertamento n.T7E012102313/2013 e n. T7E012102310/2013.1.3. Gli avvisi a carico della società venivano emessi in applicazionedell’art. 30 l. n. 724 del 1994, atteso che l’Ufficio aveva verificato che lamedesima era costantemente in perdita negli anni 2008, 2009 e 2010 enon risultava né congrua né coerente con gli studi di settore; esaminato illibro dei cespiti ammortizzabili ed effettuato il cd. test di operatività,questo restituiva un esito negativo, emergendo che la media dei ricavidichiarati nel triennio era inferiore ai ricavi presunti.1.4. Emersa dunque maggiore materia imponibile in capo alla società,l’Ufficio procedeva in rettifica altresì nei confronti dei soci per trasparenza.2. Società e soci (questi ultimi, originariamente, dinanzi alla CTP diTorino per competenza) impugnavano tutti i superiori atti.3. La CTP di Cuneo (dinanzi alla quale erano confluiti anche i ricorsi deisoci quale Giudice previamente adito), con sentenza n. 52/01/2015,accoglieva i ricorsi riuniti.4. L’Ufficio presentava appello, rigettato dalla CTR del Piemonte, con lasentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026«Anche questo Collegio […] ha motivo di ritenere che non sussistano lecondizioni ed i presupposti per ritenere non ‘operativa’ la società R.M.C.sas nel periodo di imposta in questione per la concomitante e convergentecombinazione di sufficienti e convincenti prove portate dalla società stessae per l'assenza da parte dell'Ufficio di un impegno probatorio al di là delsemplice richiamo della normativa di legge.In particolare emerge dagli atti di causa l'avvenuto acquisto da partedella società R.M.C. dell'attività commerciale di una struttura alberghieraoperante con contratto di affitto che ha continuato ad operare, con lestesse modalità, sotto la nuova proprietà fino alla scadenza del contrattooriginario.…Il contratto di affitto, stipulato successivamente, stabilisce unincremento certo e consistente (circa il 40%) del canone in ragionedell'avvenuta ristrutturazione dell'immobile, dell'ammodernamento dellastruttura e dell'ampliamento dei servizi forniti (servizio di ristorazione per iclienti dell'albergo) ed è indice di persistente intraprendenzaimprenditoriale.Così come ad analoga conclusione induce il comportamento dellaproprietà con riferimento agli investimenti che la stessa ha sostenuto nelperiodo in questione ed anche successivamente.Il fatto che i risultati economici siano dimostrati insoddisfacente è cosadiversa dalla pretesa assenza di “operatività” […]».5. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unmotivo. Resistevano i contribuenti con controricorso, formulando, in data31 maggio 2019, istanza di sospensione ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119 del2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018.In data 18 novembre 2025, il difensore dei contribuenti depositavadocumentazione, anche in riferimento ai pagamenti.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026In data 5 dicembre 2025, l’Avvocatura generale dello Stato depositavaistanza di parziale cessazione della materia del contendere,rappresentando:«che con l’allegata nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] diCuneo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizioneagevolata della lite ai sensi degli artt. 6 e s. d.l. n. 119/2018limitatamente ai due atti impositivi emessi nei confronti della società sopraindicata, specificando invece che[:] “Con riferimento all’atto dicontestazione n. T7SCO01000512/2013 (relativo all’anno d’imposta 2009)non è stata presentata alcuna domanda di definizione lite”, e che pertantoin relazione a quest’ultimo “è necessario presentare istanza ditrattazione”, richiesta già soddisfatta dall’avvenuta fissazione dell’udienzasuindicata;che, inoltre, con recente comunicazione informale la DirezioneProvinciale di Torino ha a propria volta, per quanto di competenza,comunicato l’intervenuta regolare definizione ai sensi degli artt. 6 e s. citt.dei quattro atti impositivi emessi nei confronti dei soci indicati inepigrafe».RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rilevarsi che, alla luce della documentazionedepositata dal difensore dei contribuenti in data 18 novembre 2025,sussiste la prova dei pagamenti effettuati da società e soci in relazione alledomande di definizione concernenti i rispettivi avvisi. Con riferimento allasocietà, d’altronde, soccorre nel medesimo senso altresì la dichiarazionedell’Avvocatura generale dello Stato depositata in data 5 dicembre 2025con il corredo di conforme attestazione della DP di Cuneo competente.Di conseguenza, relativamente a tali avvisi, il giudizio deve esseredichiarato estinto, con spese – come per legge – a carico di chi le hasostenute.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Il giudizio deve invece proseguire relativamente all’atto dicontestazione n. T7SC001000512/2013 avente ad oggetto l’irrogazione disanzioni ex art 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, atteso che, comeriferito dall’Avvocatura generale dello Stato nella predetta dichiarazione,riportando testualmente l’attestazione della DP di Cuneo, per detto atto“non è stata presentata alcuna domanda di definizione lite”.2.1. Invero, a questo riguardo, rileva l’art. 6, comma 8, d.l. n. 119 del2018, secondo cui “entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversiaautonoma è presentata una distinta domanda di definizione esentedall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversiaautonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”.La mancata presentazione di domanda di definizione per l’atto dicontestazione n. T7SC001000512/2013 preclude qualsivoglia valutazione– per vero neppure sollecitata dai contribuenti – in ordine all’essereeventualmente le sanzioni collegate (agli effetti dell’ultimo periodo delcomma 3 del predetto articolo, in relazione a Cass. n. 36886 del 2021)con i tributi oggetto di recupero negli avvisi notificati alla società e, comedetto, definiti in via agevolata.3. Può dunque procedersi alla disamina del ricorso, a mezzo del cuiunico motivo l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 l. n. 724 del1994 e 2697 cod. civ., per avere la CTR richiesto “all’Ufficio un ‘quid pluris’in punto di prova” ed omesso di verificare “la sussistenza di ‘oggettivesituazioni’ tali da impedire il raggiungimento di una determinata soglia diricavi”.3.1. Il motivo – che supera il vaglio di ammissibilità, in quanto enucleacon precisione i profili di ritenuta illegittimità della sentenza impugnata,ragguagliandoli a corrispondente censura – è fondato e meritaaccoglimento.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/20263.2. Da tempo, in giurisprudenza, è invalso il principio secondo cui, “incaso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito allemodifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di nonoperatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendentidalla sua volontà, tali da comportare l'impossibilità assoluta e oggettiva diesercitare l'attività d'impresa” (così, da ult., Cass. n. 24731 del 2025).Ancora recentemente s’è precisato che le situazioni oggettive “sono daintendersi non già in senso assoluto, ma avuto riguardo alle effettivecondizioni di mercato” (Cass. n. 28313 del 2025, in un caso in cui la S.C.ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva ravvisato tali oggettivesituazioni nello stato di crisi che aveva colpito la società, comedocumentato dal ricorso al piano di risanamento ex art. 67 l.fall.).Trattasi d’una precisazione di sintesi a coronamento di pregressaelaborazione, volta a dare rilievo al contesto economico in cui si situal’attività d’impresa.Già in passato, infatti, s’era esplicitato che la presunzione “può esseresuperata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazionioggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti,bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato,idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test dioperatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attivitàimprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivoe della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società”(Cass. n. 16472 del 2022). Più in dettaglio (come ricordato da Cass. n.36365 del 2021) “le oggettive situazioni di carattere straordinario” esulano“nell'ipotesi di totale assenza [di tale] pianificazione […] o di completa‘inettitudine produttiva’”.3.3. La CTR non ha fatto applicazione dei superiori principi.Numero registro generale 14968/2018Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 7567/2026Data pubblicazione 29/03/2026Da un lato, ha addossato all’A.F. un onere probatorio aggiuntivo chenon le compete, “sub specie” “di un impegno probatorio al di là delsemplice richiamo della normativa di legge”: ossia “un impegnoprobatorio” finanche dichiaratamente ulteriore rispetto a quanto previstodalla legge.Dall’altro lato, ha attribuito decisiva rilevanza all’acquisto, da partedella società, di una struttura alberghiera ed al canone del relativocontratto d’affitto, in uno a sostenuti investimenti, senza minimamenteevidenziare in qual modo tali elementi corroborassero l’“esistenza disituazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in terminiassoluti, bensì economici”, l’onere della cui dimostrazione grava, in via dicontroprova, sul contribuente.4. Pertanto, in relazione alla residua materia del contendere, si imponel’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame eper il regolamento delle spese di questo giudizio. P.Q.MIn relazione agli avvisi di accertamento n. T7S021000688/2013; n.T7S021000689/2013; n. T7E012102334/2013; n. T7E012102339/2013;n. T7E012102313/2013 e n. T7E012102310/2013, dichiara estinto ilgiudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate,In relazione all’atto di contestazione n. T7SC001000512/2013, inaccoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MIn relazione agli avvisi di accertamento n. T7S021000688/2013; n.T7S021000689/2013; n. T7E012102334/2013; n. T7E012102339/2013;n. T7E012102313/2013 e n. T7E012102310/2013, dichiara estinto ilgiudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate,In relazione all’atto di contestazione n. T7SC001000512/2013, inaccoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 07567/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris