CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procuraspeciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e RosamariaNicastro, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Di TannoAssociati in via Crescenzio n. 14;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], n. 5630/14/2023, depositata in data11/10/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026;[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, “[OSCURATO:SOCIETA]” ovvero la “Ricorrente”ovvero la “Società”) ha per oggetto sociale, tra l’altro, lo svolgimentodell’attività di organizzazione e gestione, diretta ed indiretta, di sale emultisale cinematografiche e teatri.La società conduce l’attività nel cinema Madison (di seguito il “CinemaMadison”) costituito da n. 8 sale cinematografiche ubicate in Roma,quartiere Ostiense-[OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], n. 121-123 e125, con una capienza di n. 811 posti a sedere.Dal 22 maggio 2015 al 15 luglio 2016, la Guardia di Finanza -Compagnia di Fiumicino (di seguito, la “Guardia di Finanza”), hacondotto nei confronti della Società, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n.600/1973 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, una verifica fiscaleavente ad oggetto l’intera gestione societaria relativamente all’[OSCURATO:PERSONA] delle Società (IRES), all’[OSCURATO:PERSONA] sulle AttivitàProduttive (IRAP) e all’Imposta sul [OSCURATO:PERSONA] (IVA), conriferimento ai periodi d’imposta 2011 (dall’8 febbraio), 2012, 2013,2014 e 2015 (fino al 22 maggio).r.g. n. 4595/2024 a.c. 20/2/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026In data 15 luglio 2016, a conclusione della predetta verifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un processo verbale di constatazione con il qualeha contestato alla società, ai fini IRES, IRAP ed IVA – in relazione alsolo anno d’imposta 2013 - la deducibilità dei costi (e la detraibilitàdell’IVA) documentati da talune fatture passive emesse dalla GIADAS.r.l. (per un imponibile pari ad € 38.400,00) e dalla PAR.SEC. diGianpiero Capasso (per un imponibile pari ad € 640,00) in quantoasseritamente riferibili ad operazioni “oggettivamente inesistenti”.In particolare, il convincimento della Guardia di Finanza circal’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali sottostanti allepredette fatture si basava sui seguenti elementi:-la [OSCURATO:SOCIETA]. e la PAR.SEC di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anchele “società fornitrici”) per il periodo sottoposto a controllo (2013), nonavevano mai presentato le dichiarazioni fiscali e non avevano maieseguito alcun versamento di imposta;-dai sopralluoghi effettuati nel mese di giugno 2015 le società fornitricinon erano state trovate negli esercizi aperti al pubblico di Via GabrielloChiabrera, n. 151 (la [OSCURATO:SOCIETA].), via [OSCURATO:PERSONA]Amico, n. 13 (laPAR.SEC) e via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (la PAR.SEC);-la [OSCURATO:SOCIETA].: aveva cessato di fatto l’attività nel 2011; non avevauna struttura per svolgere le prestazioni indicate nelle fatturecontestate; non aveva riscosso bonifici e non risultava essereintestataria di alcun conto corrente;-la PAR.SEC (i.e., il Sig. [OSCURATO:PERSONA]) non aveva dimostrato didetenere macchinari e/o attrezzature atte ad effettuare le prestazioniindicate nelle fatture contestate;-la spesa annua per la stampa di volantini pubblicitari sostenuta“normalmente”, da aziende che gestiscono sale cinematografiche,sarebbe stata pari a 4.000/5.000 euro per anno;r.g. n. 4595/2024 a.c. 20/2/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026-dalla disamina dell’estratto del conto corrente n. 1085000001142acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.),intestato al Sig. [OSCURATO:PERSONA], erano stati riscontrati alcuni bonificieffettuati nel 2012 dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA].;-le socie di minoranza della ricorrente, le signore [OSCURATO:PERSONA] eRoberta Ilari, che avevano lavorato nel 2012 per il [OSCURATO:PERSONA],avevano dichiarato - in sede di “esposto” del 22 gennaio 2016 - che leprestazioni di servizi descritte nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]e dalla PAR.SEC nei confronti della medesima ricorrente, risultavano aloro sconosciute.In data 6 ottobre 2018, nonostante le argomentazioni e l’ampiadocumentazione probatoria prodotta dalla società in sede di memorieal PVC, l’Agenzia delle Entrate, recependo integralmente i contenuti delPVC, ha notificato alla ricorrente l’Avviso di accertamento n.TK503R303029/2018 mediante il quale, in relazione al periodo diimposta 2013, ha richiesto il pagamento di: una maggiore IRES per €10.736,00; una maggiore IRAP per € 1.882,00; una maggiore IVA per€ 8.589,00; sanzioni per € 17.104,00 oltre ad interessi (calcolati finoalla data del 4 settembre 2018 e pari ad € 3.667,03) e spese di notifica(pari ad € 8,75), per un importo complessivo richiesto pari ad €41.986,78.In data 23 novembre 2018, la società presentò all’Ufficio, ai sensidell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, istanza di accertamentocon adesione ma il relativo procedimento con adesione ebbe esitonegativo. Conseguentemente, in data 22 febbraio 2019, la societàpropose ricorso avverso l’Avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma (ora Corte di GiustiziaTributaria di I° grado di Roma).Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la CommissioneTributaria Provinciale di Roma (ora Corte di Giustizia Tributaria di I°r.g. n. 4595/2024 a.c. 20/2/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026grado di Roma) con la sentenza n. 7278/16/2021, pronunciata in data8 giugno 2021, depositata in data 16 giugno 2021, non notificata,rigettò il ricorso proposto dalla società.In data 17 gennaio 2022, la società impugnò la sentenza di primoGrado dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (oraCorte di Giustizia Tributaria di II° grado del Lazio).Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, con la sentenza n.5630/14/2023, pronunciata il 6 luglio 2023, depositata l’11 ottobre2023, non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado delLazio rigettò l’appello proposto dalla società.Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, illustrati da una memoria difensivaex art. 380 bis.1. c.p.c.L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente deduce che con l’avviso diaccertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla Società ladeducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA) documentati da talunefatture passive emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (per un imponibile pari ad €38.400,00) e dalla PAR.SEC. di [OSCURATO:PERSONA] (per un imponibilepari ad € 640,00) in quanto asseritamente riferibili ad operazioni“oggettivamente inesistenti”.l’assoluta inconsistenza di tutti gli elementi su cui si basava la ripresaa tassazione in contestazione.r.g. n. 4595/2024 a.c. 20/2/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026Dopo aver indicato la produzione documentale versata in giudizio, lacontribuente si duole che i giudici di appello hanno rigettato l’appellosenza dare conto della copiosa documentazione prodotta in giudizio.1.1.Il motivo è inammissibile.Esso, seppure rubricato con riferimento a violazione di legge, devolvein realtà a questa Corte la rivalutazione del materiale istruttorioacquisito al giudizio di merito, e dunque chiede alla Corte un nuovogiudizio di fatto sul merito della controversia che si sovrapponga aquello dato dal giudice di appello.La CGT-2 ha bene e diffusamente argomentato che la ripresa fiscaleera fondata sulla inesistenza oggettiva delle prestazioni rese allasocietà, e che tale inesistenza risultava da convergenti elementiprobatori, idonei a fondare la presunzione di inesistenza delle detteprestazioni, inesistenza non smentita, viceversa, dagli elementiinferenziali o probatori dedotti dalla società.In particolare, ai fini del giudizio cui è pervenuto, il giudice di appelloha valorizzato i numerosi bonifici disposti a favore dell’amministratoredella società contribuente da parte dei fornitori delle asseriteprestazioni, che non avrebbero, secondo quanto argomentatamenteaffermato dal giudice di appello, avuto altra ragione se non quella diretrocedere alla società gli esborsi da questa apparentemente effettuatia fronte delle prestazioni inesistenti; le dichiarazioni delle socie diminoranza della stessa società contribuente, convergenti nel sensodella inesistenza delle prestazioni rese; la circostanza della inidoneitàdei locali ad espletare la tipologia di servizi che sarebbero stati resi allaodierna contribuente.Per contro, il giudice di appello ha anche escluso che fossero sufficientidenunce sporte dagli amministratori e gerenti della società contro lesocie di minoranza per inficiare la attendibilità delle dichiarazioni“accusatorie” (sul piano fiscale) provenienti da queste ultime.r.g. n. 4595/2024 a.c. 20/2/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026Si tratta di un apparato argomentativo completo, che non può esseresovvertito in questa sede di legittimità.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità dellaSentenza Impugnata per violazione degli artt. 40 e 39, comma 1, lett.d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche inrelazione all’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente deduce che con l’avviso diaccertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla ricorrente ladeducibilità dei costi (e la detraibilità dell’IVA) documentati da talunefatture passive emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (per un imponibile pari ad €38.400,00) e dalla PAR.SEC. di [OSCURATO:PERSONA] (per un imponibilepari ad € 640,00) in quanto asseritamente riferibili ad operazioni“oggettivamente inesistenti”.La ripresa fiscale si fonderebbe su una serie di elementi sulla base deiquali l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, in via presuntiva, l’asseritainesistenza oggettiva delle prestazioni poste in essere dalla GIADAS.r.l. e dalla PAR.SEC nei confronti della Società, in violazione dei criteridi gravità, precisione e concordanza disposti dal combinato dispostodegli artt. 40 e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e degliartt. 2727 e 2729 c.c. in tema di formazione della prova presuntiva.La sentenza impugnata sarebbe, pertanto, viziata per falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 40 e 39, comma 1, lett.d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurabilenella presente sede ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in virtùdell’insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] di seguito richiamato,secondo il quale “al fine di valutare la corretta applicazione dell’art.2729 c.c., anche successivamente alla modifica del vizio di motivazionenel giudizio di legittimità, occorre verificare che il giudice di meritoabbia individuato i requisiti della gravità, della precisione e dellaconcordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio attraverso un giudizior.g. n. 4595/2024 a.c. 20/2/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026non parcellizzato, posto che la scorretta valutazione degli elementi, inquanto operata senza il rispetto dei criteri sopra esposti, non integraun giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in dirittosoggetta al controllo di legittimità, anche in esito alla modifica dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., Sez. U., n. 8054 del 2014; Cass.n. 19894 del 2005)”.Se è dunque indiscutibile che, in materia di presunzioni, è riservatoall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia lo stessoricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza deirequisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge pervalorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio,tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se, violando i cennati criteri giuridiciin tema di formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e2729 c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singolielementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumererilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi (cfr. Cass. n. 19894del 2005)” (Cass. ord. n. 3303/2021).Prosegue la contribuente affermando che compete alla Corte dicassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare sela norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata a livello diproclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilodell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino omeno ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 17535/2008). Se èsicuramente devoluto al monopolio del giudice di merito la valutazionedella ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio,tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensidell’invocato art. 360 c.p.c., n. 3, se, violando i succitati criteri giuridiciin tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato ar.g. n. 4595/2024 a.c. 20/2/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senzaaccertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso, ove valutati nellaloro sintesi (Cass. 9760/2015 e 19894/2005).Tanto premesso, il giudice d’appello avrebbe trascurato gli elementiindiziari offerti dall’Agenzia e riproposti dalla parte pubblica in ricorsoe disconosciuto valenza indiziante ad altri elementi.La sentenza impugnata, dunque, sarebbe viziata per avere i Giudici diseconde cure omesso di valutare l’intero impianto delle allegazionifattuali e probatorie versate dalla ricorrente agli atti del giudizio, oltreche per avere i medesimi Giudici violato i criteri di gravità, precisionee concordanza disposti dal combinato disposto degli artt. 40 e 39,comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 2729 c.c. in temadi formazione della prova presuntiva.2.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata risulta congruamente motivata dal giudice diappello, sulla base di elementi probatori precisamente indicati, rispettoai quali la C.T.R. ha implicitamente escluso l’idoneità inferenziale delleprove contrarie a raggiungere una conclusione diversa.Il motivo in esame, pertanto, si rivela un tentativo di ottenere daquesta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio già posto allabase della sentenza di merito sfavorevole alla contribuente.Deve, peraltro, ribadirsi che, con specifico riferimento alla censura exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., questa Corte ha recentemente precisatoche il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultantedalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia statooggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non èriconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementiistruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzer.g. n. 4595/2024 a.c. 20/2/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2024Numero sezionale 1684/2026Numero di raccolta generale 13192/2026Data pubblicazione 07/05/2026probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, delpotere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., Sez.5 -, Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025, Rv. 677028 - 01).3. Il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euroquattromilacento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 4595/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]