CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8315/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso e per la revocazione dell’ordinanzan. 4062/2024 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno 14 febbraio 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 gennaio 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEr.g. n. 8315/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanzan. 4062 /202 4, in epigrafe meglio indicata, questa Corte rigettòil ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 494 /202 0 la quale , in conferma della decisione di prime cure, accertato l’inadempimento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai propri obblighi professionali di difensore di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato il primo alla restituzione in favore del secondo delle somme da questi anticipate quale compenso; con ricorso articolato in un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] domanda la revocazione della soprarichiamata ordinanza; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolge difese in questo giudizio l’altra parte intimata, [OSCURATO:PERSONA]; disposta la trattazione in adunanza camerale, il P.G. non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto l’unico motivo del ricorso per revocazione, riferito agli artt. 391-bis e 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., denuncia «errori di fatto contenuti nella ordinanza» impugnata; ad avviso di parte ricorrente, « le affermazioni circa la mancata allegazione dell’atto di appello che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità dei tre motivi di ricorso, sono viziate da una svista materiale: il contenuto dell’atto di appello era stato infatti riportato nell’ambitodei singoli motivi di ricorso e, soprattutto, l’atto di appello era stato puntualmente allegato, unitamente alla sentenza di primo grado, nell’ambito del fascicolo di cui all’art. 369 cod. proc. civ.»; l’istanza di revocazioneè inammissibile; r.g. n. 8315/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è doveroso premettere che ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, num. 4, c od. proc. civ. , occorre siano integrati i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto- risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, num. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); r.g. n. 8315/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); tanto precisato(e richiamata, a compendio della giurisprudenza sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per revocazione per errore di fatto, la più recente Cass., S.U., 19/07/2024, n. 20013), nella specie, il denunciato errore di fatto (peraltro - come meglio in appresso si chiarirà - nemmeno sussistente) è privo di decisività nella trama argomentativa della gravata ordinanza; invero, quest’ultima, a giustificare la reiezione dei primi due motivi di ricorso per cassazione, oltre al rilievo della inosservanza del requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (in ordine al quale si appuntano le doglianze esposte a suffragio della revocazione), ha posto, con valutazione preminente,l’insussistenza in punto di diritto degli allora lamentati vizi di omessa pronuncia (ed invero, i due motivi del ricorso sono stati giudicati «complessivamente infondati»: pag. 3 della ordinanza impugnata), ravvisando nella sentenza d’appello una decisione implicita di rigetto (pag. 7, ultimo capoverso), con conseguente non configurabilità della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. oggetto di contestazione; r.g. n. 8315/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quanto al terzo motivo, poi, l’impugnata ordinanza ha rilevato, sempre in aggiunta alla trasgressione all’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., un’altra ragione di inammissibilità, consistente nell’aver evocato la pretesa violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., sulla base di elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato; su queste ulteriori rationes decidendi non spiega incidenza l’errore in questa sede dedotto: il quale, attingendo -in tesi - soltanto una delle autonome rationes, non potrebbe inficiare la decisione finale; ad ogni modo, è opportuno osservare come la Corte abbia espresso un apprezzamento valutativo sull’assolvimento dell’onere ex art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., ritenendo che il ricorrente avesse «omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti del processo) circa gli atti processuali e i documenti»:sicché, a tutto concedere, l’errore sul punto non integrerebbe una svista percettiva,ma avrebbe natura valutativa, concernendo la conformità delcontenuto del ricorso per cassazione al paradigma formale disegnato dal codice di rito; il ricorso per revocazione è pertanto inammissibile; il regolamento delle spese della impugnazione per revocazione segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità dell’impugnazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. r.g. n. 8315/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorsoper revocazione; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, pre