CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2022
Cassazione n. 34966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n.ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentatoe difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, in via G. Aurispa n. 10, sc. A, IV piano, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1089 /2016 , della Corte di Appello di Catania, depositata il 8.11.2016.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.11.2022dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.La Corte di Appello di Catania, accertata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), individuava, il primo contratto con termine illegittimo in quello stipulato in data 1.6.2000e dichiarava che tra il ricorrenteed il Consorzio si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla stipula di detto contratto ; condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento di un’indennità ex art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010 pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, ad essi andava applicata la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, prima dalla l.n. 230 del 1962 e poi dal d.lgs. n. 368 del 2001 per la stipula dei contratti a termine. La Corte territoriale rilevava che il contratto a t ermine stipulato in data 1.6.2000, ricadente sotto il regime della l. n. 230 del 1962, fa riferimento genericamente a non meglio precisati lavori di manutenzione ordinaria e che il Consorzio non aveva offerto elementi dai quali eventualmente ricavare le concrete ragioni legittimanti l’assunzione. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava –secondo i giudici d’appello – il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l. r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali. Conseguentemente, in riforma in parte qua della pronunzia di prime cure che aveva negato la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la sentenza di appello, come innanzi evidenziato, condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in sette motivi il Consorzio. 4.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 5. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo. Considerato che: 1. Preliminare all’esame dei sette motivi di ricorso per cassazione è la valutazione della richiesta di estinzione del giudizio di legittimità depositata in data 14.11.2022 dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ricorrente in cassazione. 2. Detta richiesta, formulata congiuntamente dal commissario straordinario del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa e dall’avv.toGuglielmo Rustico, è rituale e va interpretata come sostanziale dichiarazione di rinuncia. 3. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio , essendo il lavoratore rimasto intimato. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così d