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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29320/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris