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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02687/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to Giovagnoli anche in sostituzione dell'avv.to Farnetani che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 25 novembre 2021, la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che con la pronuncia del 18 novembre 2020 aveva annullato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione limitatamente alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 16 dicembre 2016. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato deducendo, con unico motivo, carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. posto che, la pronuncia del giudice di rinvio, non aveva tenuto conto del danno effettivamente procurato alla p.a. e si era limitata a riportare tutta la pronuncia di primo grado anche in punto responsabilità del Pellerito senza affrontare il tema della quantificazione del lucro non essendosi individuato il danno globale procurato alla.persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, nella pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione datata 18 novembre 2020, al punto 2.3 della motivazione, era stato espressamente sottolineato come l'annullamento si imponesse "considerando l'oggetto della falsa attestazione, tale da comportare l'indebita percezione di emolumenti di ammontare verosimilmente assai contenuto, la doglianza non si presenta manifestamente infondata.

Ragione per cui, sul punto, il processo dev'essere rinviato al giudice di merito per le valutazioni di competenza".

A fronte di tale preciso annullamento disposto in punto omessa motivazione sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., quanto al ritenuto reato di truffa aggravata in danno della pubblica amministrazione, che pure risultava ritualmente richiesta in atto di appello, era compito del giudice del rinvio procedere alla quantificazione del danno al fine di valutare la sussistenza della predetta attenuante.

Difatti posto che il reato per cui è intervenuta condanna si assume essere stato commesso in danno del patrimonio della P.A., ai fini della valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. era compito del giudice di rinvio procedere ad individuare, quantomeno con legittima approssimazione, quale diminuzione patrimoniale concreta aveva subito l'ente di appartenenza del Pellerito per effetto dell'omessa effettuazione delle prestazioni da parte dello stesso nel giorno incriminato che secondo le conformi ricostruzioni dei giudici di merito fu soltanto parziale tavendo l'imputato pur svolto parte delle attività dovute.

Viceversa, pur a fronte di specifiche deduzioni difensive che quantificano il danno in relazione alla prestazione omessa per qualche ora in poche unità di euro, la sentenza nuovamente impugnata si dilunga in considerazioni estranee al tema e per nulla rispondenti al preciso mandato assegnato al giudice di rinvio.

Ed invero)pur facendosi riferimento alla percezione delle indennità e delle spese per la giornata lavorativa itali annmontari non vengono quantificati così che la decisione appare ancora una volta viziata per assenza di motivazione sul punto devoluto al giudice di rinvio ex art. 627 cod.proc.pen..

Al proposito, infatti, deve essere rammentato come a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760 - 01).

Nel caso in esame, pertanto, la sentenza emessa in sede di rinvio non appare avere colmato alle lacune della prima pronuncia di appello avendo anzi ribadito argomenti già ritenuti insufficienti da parte di questa Corte di Cassazione.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

L'annullamento non rileva ai fini dell'affermazione di responsabilità già dichiarata definitiva P all'esito del precedente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Roma, 23 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. gnàzio Parda [OSCURATO:PERSONA]?ENTE [OSCURATO:PERSONA] 'DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to Giovagnoli anche in sostituzione dell'avv.to Farnetani che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 25 novembre 2021, la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che con la pronuncia del 18 novembre 2020 aveva annullato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione limitatamente alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 16 dicembre 2016. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato deducendo, con unico motivo, carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. posto che, la pronuncia del giudice di rinvio, non aveva tenuto conto del danno effettivamente procurato alla p.a. e si era limitata a riportare tutta la pronuncia di primo grado anche in punto responsabilità del Pellerito senza affrontare il tema della quantificazione del lucro non essendosi individuato il danno globale procurato alla.persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, nella pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione datata 18 novembre 2020, al punto 2.3 della motivazione, era stato espressamente sottolineato come l'annullamento si imponesse "considerando l'oggetto della falsa attestazione, tale da comportare l'indebita percezione di emolumenti di ammontare verosimilmente assai contenuto, la doglianza non si presenta manifestamente infondata. Ragione per cui, sul punto, il processo dev'essere rinviato al giudice di merito per le valutazioni di competenza". A fronte di tale preciso annullamento disposto in punto omessa motivazione sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., quanto al ritenuto reato di truffa aggravata in danno della pubblica amministrazione, che pure risultava ritualmente richiesta in atto di appello, era compito del giudice del rinvio procedere alla quantificazione del danno al fine di valutare la sussistenza della predetta attenuante. Difatti posto che il reato per cui è intervenuta condanna si assume essere stato commesso in danno del patrimonio della P.A., ai fini della valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. era compito del giudice di rinvio procedere ad individuare, quantomeno con legittima approssimazione, quale diminuzione patrimoniale concreta aveva subito l'ente di appartenenza del Pellerito per effetto dell'omessa effettuazione delle prestazioni da parte dello stesso nel giorno incriminato che secondo le conformi ricostruzioni dei giudici di merito fu soltanto parziale tavendo l'imputato pur svolto parte delle attività dovute. Viceversa, pur a fronte di specifiche deduzioni difensive che quantificano il danno in relazione alla prestazione omessa per qualche ora in poche unità di euro, la sentenza nuovamente impugnata si dilunga in considerazioni estranee al tema e per nulla rispondenti al preciso mandato assegnato al giudice di rinvio. Ed invero)pur facendosi riferimento alla percezione delle indennità e delle spese per la giornata lavorativa itali annmontari non vengono quantificati così che la decisione appare ancora una volta viziata per assenza di motivazione sul punto devoluto al giudice di rinvio ex art. 627 cod.proc.pen.. Al proposito, infatti, deve essere rammentato come a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760 - 01). Nel caso in esame, pertanto, la sentenza emessa in sede di rinvio non appare avere colmato alle lacune della prima pronuncia di appello avendo anzi ribadito argomenti già ritenuti insufficienti da parte di questa Corte di Cassazione. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. L'annullamento non rileva ai fini dell'affermazione di responsabilità già dichiarata definitiva P all'esito del precedente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Roma, 23 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. gnàzio Parda [OSCURATO:PERSONA]?ENTE [OSCURATO:PERSONA] 'DEPOSITA
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