CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 01G5Y8K) avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, in data 5/10/2025 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe emessa dalla Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Livorno in data 10/10/2024, appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena in mesi tre ed euro 600 di ammenda, e confermato nel resto; Che il ricorso - col quale si deducono: 1) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e correlato vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché aspecifico e reiterativo di identici profili di censura (cfr. secondo motivo d'appello: pag. 2 sent. imp.) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da 1N specifica critica delle motivazioni poste a base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nella specie fondata sull'assenza dei requisiti soggettivi per il riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità, essendo l'imputato, gravato da moltissimi precedenti, tra i quali tre per lo stesso reato per il quale si procede, oltreché molti altri in materia di stupefacenti, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e altro (pag. 3 sent. imp.), motivazione replicata anche in punto di diniego delle attenuanti generiche, ritenute non concedibili per i precedenti surricordati e per l'assenza di qualsiasi elemento da valutare in senso favorevole all'imputato (pag. 3 sent. imp.); Che ai fini del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza, i precedenti penali assumono valenza ostativa ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 3/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095-01; conf. Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-02), come nella specie, sicché il primo motivo di ricorso, oltreché generico, si rivela anche manifestamente infondato; Che il secondo motivo di ricorso che lamenta il diniego delle attenuanti generiche è del pari reiterativo di identico motivo d'appello (terzo motivo di ricorso) già adeguatamente disatteso, meramente contestativo e comunque manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà o illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, avendo il Giudice d'appello (pag. 3 sent. imp.), dato adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena (quantificata nella misura corrispondente al medio edittale all'epoca vigente) e nel diniego delle generiche, con motivazione fondata sui precedenti penali e sull'assenza di elementi favorevoli che appare esaustiva, logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01; Sez. 3, n. 36341 del 17/6/2025, Bianciotto e altro, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03), anche considerato il correlato principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della concessione o dell'esclusione (così già Sez. U, n.5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252-01; da ultimo, Sez. 3, n. 29697 del 13/5/2025, Samir, non mass.; Sez. 4, n. 8872 del 28/1/2025, Bajramaj, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano e altri, in motiv. § 1.2; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 29959 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Azzara, non mass.); Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. P.Q.M