CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 29/9/2020, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata per i periodi 11/2/2007-27/2/2014, per pre- sofferto, e 26/7/2019-26/7/2020, in quanto il condannato aveva commesso il delitto di associazione di stampo mafioso, perdurante dal 2003 al 2007, ed ulteriori reati aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991, ed aveva inoltre riportato una successiva e grave condanna per delitti perpetrati nel 2015, poco dopo il termine del presofferto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 94, comma 2, del Regolamento di esecuzione, nonché contraddittorietà dell'impugnata ordinanza con altra ordinanza emessa il 29/9/2020 dal Magistrato di sorveglianza di Ancona (non allegata, ndr). In particolare, il ricorrente rileva che il provvedimento reiettivo si basa esclusivamente sulla circostanza della commissione di un delitto doloso in epoca immediatamente successiva al periodo in esame, sulla valorizzazione di un principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tempi lontani e successivamente non ribadito dalla Suprema Corte e, soprattutto, sull'assenza di attività istruttoria finalizzata ad accertare se il Luongo avesse partecipato all'opera di rieducazione all'interno degli istituti penitenziari in cui è stato ristretto, così violando il disposto dell'articolo 94, comma 2, del Regolamento di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il diniego del beneficio è stato correttamente giustificato con il richiamo alla natura del reato commesso dal Luongo - partecipazione ad associa- zione di stampo mafioso - con adesione di lunga durata al sodalizio, dal 2003 al 2007, e con il rilievo della commissione di altri gravi delitti, aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, subito dopo il termine del presofferto, con indubbia refluenza negativa sui periodi in scrutinio. Alla stregua di tale considerazione, non risulta di particolare rilievo il dato che non si siano acquisite notizie sulla condotta tenuta dall'istante nel periodo di presofferto, avendo il Tribunale di sorveglianza rilevato che l'associato ad un sodalizio mafioso non può appellarsi al fatto di avere tenuto una regolare condotta carceraria, com'è d'obbligo per ogni detenuto, ma deve evidenziare un distacco, anche psicologico, dal crimine e dall'organizzazione di appartenenza, con manifestazioni concrete di revisione delle motivazioni che avevano condotto a quella scelta criminale non contingente. Ciò è stato manifestamente sconfessato dalla ricaduta nel delitto del Luongo, non appena uscito dal carcere, come testimonia la condanna per i fatti del 2015. Nel caso di specie, peraltro, le gravi condotte di reato hanno già trovato riconoscimento definitivo, né il loro situarsi dopo - ma a ridosso del periodo principale considerato ai fini dell'invocato beneficio - è elemento che ne possa neutralizzare la refluenza negativa, in quanto manifesta la vanificazione dell'opera di risocializzazione correlata al riconoscimento della liberazione anticipata, come ha congruamente osservato l'impugnata ordinanza. Il giudizio reso sul punto dal Tribunale di sorveglianza è dunque corretto ed aderente ai dati in valutazione. E' invero principio acquisito che anche la condotta del condannato dopo il ritorno in libertà giustifica retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione e del rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435). L'esegesi di legittimità è nel senso che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406). 1.2. Va infine rilevata la incongruità in ordine al tema in esame del parametro legislativo invocato nel ricorso - art. 94, comma 2, del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) - trattandosi di una norma che riguarda l'assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati. La disposizione regolamentare che disciplina la liberazione anticipata è invece l'art. 103, che al secondo comma prescrive: "2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.". Alla stregua di tale disposizione, risulta ancor più evidente che la valutazione del Tribunale di sorveglianza è stata corretta nell'escludere che il Luongo abbia tratto profitto dalle opportunità a lui offerte nel corso del trattamento durante la detenzione.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i