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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 11138/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * Consigliere Ud 07/03/2024 PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 15091/2022 R G proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorrentecontroLO * * rappresentato e difeso dall avvocato controricorrentenonchè contro* * N Q * MINORI rappresentato e difesodall avvocato * * * controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024Data pubblicazione 24/04/2024nonchè contro* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * controricorrentenonchè contro* * LO * * * * intimatiavverso la SENTENZA di CORTE D APPELLO TORINO n 22/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dalla Presidente * *1 La Corte di Appello di Torino con sentenza n 22/2022 haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni del* e della * d Aosta con la quale ha dichiarato lo stato diadottabilità dei minori * * e * * ed accertato lostato di abbandono da parte della madre Lo * * oltre chel inidoneità ad assumere l affidamento delle minori da parte dellanonna materna * *A sostegno della decisione la Corte di Appello di Torino haevidenziato come la madre sia caratterizzata da un disturbopsicopatologico da uso di sostanze stupefacenti associato ad undisturbo dipendente di personalità con tratti riconducibili alladisfunzione di personalità borderline dovuto a causa di numerosieventi traumatici vissuti a titolo esemplificativo leucemia infantilesubiti maltrattamenti morte paterna morte del padre dei minoricondotte violente del nuovo compagno che hanno resoincompatibile il tempo di recupero delle capacità genitoriali della2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024madre con le esigenze evolutive dei bambini La Corte di Appello haData pubblicazione 24/04/2024ritenuto altresì inidonea la madre nel prendersi cura dei minori* * di Genova a causa delle difficoltà al rispetto delleregole previste nonché rilevate le dichiarazioni della stessa diessere consapevole di non essere nelle condizioni migliori diprovvedere ai propri figli i quali seppur riconoscono un legameaffettivo con la figura materna non inquadrano il genitore come unsoggetto di riferimento che possa occuparsi di loro bensì come unsoggetto bisognoso a sua volta di cure cfr CTU disposta in faseistruttoria dai * * e *La Corte di Appello ha altresì ritenuto inidonea la nonna a prendersicura dei minori attese i le gravi difficoltà nella gestione deibambini già manifestate al tempo del collocamento presso lastessa ii il consistente bisogno di cure ed attenzioni emotive deiminori e iii la assenza di risorse personali della * ra * *necessarie per svolgere le richieste funzioni para genitoriali Indefinitiva la Corte di Appello di Torino ha ritenuto sussistente lostato di abbandono con conseguente dichiarazione di adottabilitàdei minori consentendo però– in ragione del legame affettivo tra iminori e le * re Lo * * e * * – la non recisionedei legami con il predetto nucleo famigliare di origine2 Contro la sentenza della Corte di Appello di Torino ha propostoricorso per Cassazione il Procuratore Generale affidato a tre motividi ricorso3 La * ra * * ha depositato controricorso4 La * ra Lo * * ha depositato controricorso5 Il curatore speciale dei minori ha depositato controricorsofinalizzato all accoglimento del ricorso principale proposto6 La I Sez Civile di questa Corte con ordinanza interlocutoria n6415/2023 ha rinviato la causa in pubblica udienza3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/20247 La * ra * * ha ritualmente depositato memoriaData pubblicazione 24/04/2024autorizzata8 La Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino haritualmente depositato memoria autorizzata8 Nei tre motivi di ricorso la Procura Generale presso la Corte diAppello di Torino ha lamentato8 1 nel primo la violazione e la falsa applicazione della legge n184/1983 per aver la Corte di Appello accertato lo stato diabbandono dichiarato la adottabilità dei minori e medio temporeconcesso il mantenimento dei rapporti con la famiglia di originenella persona della madre e della nonna8 2 nel secondo la nullità della sentenza per assenza ovveroapparenza motivazionale in ordine alla necessità di mantenimentodei rapporti tra i minori e la famiglia di origine In particolare pernon aver motivato ovvero motivato in modo apparente la decisionedi non recisione dei legami atteso che la conservazione del legamecon le * re Lo * * e * * risulta disfunzionaleper il corretto e sereno sviluppo dei minori8 3 nel terzo l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioper non aver la Corte di Appello valutato la scorrettezza e lainaffidabilità del comportamento della nonna dei minori la qualebenché non ne fosse prevista la presenza si era presentata neilocali dove gli affidatari attendevano di essere chiamati perl audizione9 Il primo motivo di ricorso è infondatoLa Corte * con la recentissima sentenza n 183/2023si è pronunciata in merito all interpretazione della disciplinasull adozione piena in conformità con la Carta *nonché in merito all interruzione dei rapporti di natura socioaffettiva tra l adottante e il nucleo familiare originario affermandoche “in tutti i passaggi il giudice può dunque ben verificare sericorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi inNumero di raccolta generale 11138/2024passato ha intessuto con il minore relazioni positive chDea tah paubnblnicaoz ione 24/04/2024rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo dicrescita e che appartengono alla sua memoria La combinazione diindici astratti e di accertamenti di fatto consente pertanto algiudice di vincere la persuasione sottesa all art 27 terzo commadella legge n 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socioaffettive in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale sia in concreto con l interesse del minore” cfr pag 23della sentenza n 183/2023 [OSCURATO:PERSONA] giudice di secondogrado ha fatto buon governo del principio suesposto intendendovalorizzare in questa chiave di lettura i copiosi riscontri istruttoripositivi emersi con riguardo al rapporto dei minori con le figuredella madre e della nonna collocando la propria decisione nellalinea di pensiero espressa dai giudici della [OSCURATO:PERSONA] dettaglioil giudice di merito ha evidenziato come la CTU disposta durante lafase istruttoria evidenzia l esistenza di una relazione affettiva tra iminori e le figure del nucleo familiare d origine motivo per cui lasoluzione ispirata al supremo interesse dei minori si concretizzanella non rescindibilità di tali rapporti risultando un legameaffettivo tra i minori e la madre ovvero riscontrando i minori unafigura accudente nella persona della nonna cfr CTU disposta infase istruttoria dai * * e * Ne consegue cheladdove risulti conforme all interesse del minore mantenererapporti affettivi con i componenti della famiglia di origine taleesigenza non può non essere assecondata già al momento delladichiarazione di adottabilità come ne deriva dalla letturacostituzionalmente orientata dell art 27 l n 184 del 1983 daparte della sentenza della Consulta sopra menzionataIl secondo motivo di ricorso è infondato* al legame affettivo tra i minori e le * re Lo ** e * * la Corte di Appello di Torino si è così5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024espressa “i bambini riconoscono nella madre una figura affettivaData pubblicazione 24/04/2024ma hanno percepito le sue difficoltà e compreso che essa non puòrappresentare una figura che possa occuparsi di loro Tuttaviasoprattutto dopo l ingresso della madre nella comunità terapeuticai CTU hanno valutato come positivo il rapporto con i figliconcludendo per la non rescindibilità di tale legame Pertanto se lecondizioni dei minori rendono necessario l inserimento in uncontesto famigliare protettivo e soprattutto definitivo tuttavia siritiene che il rapporto figli madre biologica debba esseremantenuto mediante visite periodiche” “con la nonna maternaesiste un legame affettivo in particolare * la riconosce comefigura di identificazione e persona maggiormente presente eaccudente prima dell ingresso della comunità della minore Occorredare atto che la * * ha fornito cure primariesufficientemente adeguate ai nipoti nel periodo in cui ha badato aloro a seguito del quale però è risultata affaticata nella lorogestione” “in considerazione del legame affettivo esistente tra iminori e la nonna materna si ritiene che i contattai tra loro vadanomantenuti” cfr pagg 15 16 17 del provvedimento impugnato* è corretto riconoscere la non linearità del percorsoterapeutico della madre dei minori dovuto altresì dalle gravidifficoltà causate dai traumi subiti risulta come confermato insede di consulenza tecnica che i minori riconoscano un legameaffettivo nei confronti della figura materna e che non vi sianoconcrete ragioni ostative ovvero pregiudizievoli per i minori in casodi mantenimento dei rapporti In particolare l odierno ricorrentenon ha dedotto in modo specifico quali possano essere i pregiudiziderivanti dal mantenimento dei rapporti tra i minori e la famiglia diorigine attesi i comportamenti non intrusivi della figura maternaovvero ostativi all adozione riconoscendo la stessa la non capacitàdi far fronte ai bisogni dei figli nel miglio modo possibile6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024* alla figura della nonna sia in sede di consulenzaData pubblicazione 24/04/2024tecnica sia dalla lettura della sentenza di secondo grado emergecome i minori riconoscano nella persona della stessa una figura diriferimento sebbene con tutte le difficoltà gestionali che hannoportato ad un ordinario affaticamento della nonna ritenuta nonidonea a titolo di figura vicariante Ne consegue che seppurriconosciuto lo stato di abbandono dei minori non risultano ragioniche supportino la recisione dei legami con il nucleo familiare diorigine come risulta dalla puntuale motivazione del giudice disecondo grado* previsione è soggetta come affermato anche dal giudice dimerito è soggetta a monitoraggio e ampia possibilità di modifica erevisione tenuto conto dell effettività ed attualità dell interesse deiminoriIl terzo motivo di ricorso è inammissibileL odierno ricorrente censura la non valutazione del comportamentopregiudizievole della nonna materna concretizzato nella presenzanon dovuta ai locali ove gli affidatari attendevano di esserechiamati per l audizione La censura così proposta si traduce in unacensura di merito diretta a sollecitare un esame dei fatti sui quali ilgiudice di secondo grado ha già svolto le proprie valutazioniavendo tenuto conto di tutti i fatti acquisiti pur se nonespressamente analizzati nella complessiva valutazioned inidoneità della nonna ad assumere funzione vicariale ecomunque trattandosi di profilo di accertamento insindacabile insede di legittimità da ultimo Cass 13918/202210 Per tutto quanto sin ora esposto la Corte rigetta il primo ed ilsecondo motivo di ricorso dichiara inammissibile il terzo ecompensa le spese processuali in ragione dei diritti azionati nellapresente controversia7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso dichiaraData pubblicazione 24/04/2024inammissibile il terzo e compensa le spese processualiAi sensi dell art 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellapresente sentenza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionateCosì deciso in Roma in data 7 marzo 2024La Presidente est8 di 8* *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * Consigliere Ud 07/03/2024 PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 15091/2022 R G proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorrentecontroLO * * rappresentato e difeso dall avvocato controricorrentenonchè contro* * N Q * MINORI rappresentato e difesodall avvocato * * * controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024Data pubblicazione 24/04/2024nonchè contro* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * controricorrentenonchè contro* * LO * * * * intimatiavverso la SENTENZA di CORTE D APPELLO TORINO n 22/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dalla Presidente * *1 La Corte di Appello di Torino con sentenza n 22/2022 haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni del* e della * d Aosta con la quale ha dichiarato lo stato diadottabilità dei minori * * e * * ed accertato lostato di abbandono da parte della madre Lo * * oltre chel inidoneità ad assumere l affidamento delle minori da parte dellanonna materna * *A sostegno della decisione la Corte di Appello di Torino haevidenziato come la madre sia caratterizzata da un disturbopsicopatologico da uso di sostanze stupefacenti associato ad undisturbo dipendente di personalità con tratti riconducibili alladisfunzione di personalità borderline dovuto a causa di numerosieventi traumatici vissuti a titolo esemplificativo leucemia infantilesubiti maltrattamenti morte paterna morte del padre dei minoricondotte violente del nuovo compagno che hanno resoincompatibile il tempo di recupero delle capacità genitoriali della2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024madre con le esigenze evolutive dei bambini La Corte di Appello haData pubblicazione 24/04/2024ritenuto altresì inidonea la madre nel prendersi cura dei minori* * di Genova a causa delle difficoltà al rispetto delleregole previste nonché rilevate le dichiarazioni della stessa diessere consapevole di non essere nelle condizioni migliori diprovvedere ai propri figli i quali seppur riconoscono un legameaffettivo con la figura materna non inquadrano il genitore come unsoggetto di riferimento che possa occuparsi di loro bensì come unsoggetto bisognoso a sua volta di cure cfr CTU disposta in faseistruttoria dai * * e *La Corte di Appello ha altresì ritenuto inidonea la nonna a prendersicura dei minori attese i le gravi difficoltà nella gestione deibambini già manifestate al tempo del collocamento presso lastessa ii il consistente bisogno di cure ed attenzioni emotive deiminori e iii la assenza di risorse personali della * ra * *necessarie per svolgere le richieste funzioni para genitoriali Indefinitiva la Corte di Appello di Torino ha ritenuto sussistente lostato di abbandono con conseguente dichiarazione di adottabilitàdei minori consentendo però– in ragione del legame affettivo tra iminori e le * re Lo * * e * * – la non recisionedei legami con il predetto nucleo famigliare di origine2 Contro la sentenza della Corte di Appello di Torino ha propostoricorso per Cassazione il Procuratore Generale affidato a tre motividi ricorso3 La * ra * * ha depositato controricorso4 La * ra Lo * * ha depositato controricorso5 Il curatore speciale dei minori ha depositato controricorsofinalizzato all accoglimento del ricorso principale proposto6 La I Sez Civile di questa Corte con ordinanza interlocutoria n6415/2023 ha rinviato la causa in pubblica udienza3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/20247 La * ra * * ha ritualmente depositato memoriaData pubblicazione 24/04/2024autorizzata8 La Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino haritualmente depositato memoria autorizzata8 Nei tre motivi di ricorso la Procura Generale presso la Corte diAppello di Torino ha lamentato8 1 nel primo la violazione e la falsa applicazione della legge n184/1983 per aver la Corte di Appello accertato lo stato diabbandono dichiarato la adottabilità dei minori e medio temporeconcesso il mantenimento dei rapporti con la famiglia di originenella persona della madre e della nonna8 2 nel secondo la nullità della sentenza per assenza ovveroapparenza motivazionale in ordine alla necessità di mantenimentodei rapporti tra i minori e la famiglia di origine In particolare pernon aver motivato ovvero motivato in modo apparente la decisionedi non recisione dei legami atteso che la conservazione del legamecon le * re Lo * * e * * risulta disfunzionaleper il corretto e sereno sviluppo dei minori8 3 nel terzo l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioper non aver la Corte di Appello valutato la scorrettezza e lainaffidabilità del comportamento della nonna dei minori la qualebenché non ne fosse prevista la presenza si era presentata neilocali dove gli affidatari attendevano di essere chiamati perl audizione9 Il primo motivo di ricorso è infondatoLa Corte * con la recentissima sentenza n 183/2023si è pronunciata in merito all interpretazione della disciplinasull adozione piena in conformità con la Carta *nonché in merito all interruzione dei rapporti di natura socioaffettiva tra l adottante e il nucleo familiare originario affermandoche “in tutti i passaggi il giudice può dunque ben verificare sericorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi inNumero di raccolta generale 11138/2024passato ha intessuto con il minore relazioni positive chDea tah paubnblnicaoz ione 24/04/2024rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo dicrescita e che appartengono alla sua memoria La combinazione diindici astratti e di accertamenti di fatto consente pertanto algiudice di vincere la persuasione sottesa all art 27 terzo commadella legge n 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socioaffettive in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale sia in concreto con l interesse del minore” cfr pag 23della sentenza n 183/2023 [OSCURATO:PERSONA] giudice di secondogrado ha fatto buon governo del principio suesposto intendendovalorizzare in questa chiave di lettura i copiosi riscontri istruttoripositivi emersi con riguardo al rapporto dei minori con le figuredella madre e della nonna collocando la propria decisione nellalinea di pensiero espressa dai giudici della [OSCURATO:PERSONA] dettaglioil giudice di merito ha evidenziato come la CTU disposta durante lafase istruttoria evidenzia l esistenza di una relazione affettiva tra iminori e le figure del nucleo familiare d origine motivo per cui lasoluzione ispirata al supremo interesse dei minori si concretizzanella non rescindibilità di tali rapporti risultando un legameaffettivo tra i minori e la madre ovvero riscontrando i minori unafigura accudente nella persona della nonna cfr CTU disposta infase istruttoria dai * * e * Ne consegue cheladdove risulti conforme all interesse del minore mantenererapporti affettivi con i componenti della famiglia di origine taleesigenza non può non essere assecondata già al momento delladichiarazione di adottabilità come ne deriva dalla letturacostituzionalmente orientata dell art 27 l n 184 del 1983 daparte della sentenza della Consulta sopra menzionataIl secondo motivo di ricorso è infondato* al legame affettivo tra i minori e le * re Lo ** e * * la Corte di Appello di Torino si è così5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024espressa “i bambini riconoscono nella madre una figura affettivaData pubblicazione 24/04/2024ma hanno percepito le sue difficoltà e compreso che essa non puòrappresentare una figura che possa occuparsi di loro Tuttaviasoprattutto dopo l ingresso della madre nella comunità terapeuticai CTU hanno valutato come positivo il rapporto con i figliconcludendo per la non rescindibilità di tale legame Pertanto se lecondizioni dei minori rendono necessario l inserimento in uncontesto famigliare protettivo e soprattutto definitivo tuttavia siritiene che il rapporto figli madre biologica debba esseremantenuto mediante visite periodiche” “con la nonna maternaesiste un legame affettivo in particolare * la riconosce comefigura di identificazione e persona maggiormente presente eaccudente prima dell ingresso della comunità della minore Occorredare atto che la * * ha fornito cure primariesufficientemente adeguate ai nipoti nel periodo in cui ha badato aloro a seguito del quale però è risultata affaticata nella lorogestione” “in considerazione del legame affettivo esistente tra iminori e la nonna materna si ritiene che i contattai tra loro vadanomantenuti” cfr pagg 15 16 17 del provvedimento impugnato* è corretto riconoscere la non linearità del percorsoterapeutico della madre dei minori dovuto altresì dalle gravidifficoltà causate dai traumi subiti risulta come confermato insede di consulenza tecnica che i minori riconoscano un legameaffettivo nei confronti della figura materna e che non vi sianoconcrete ragioni ostative ovvero pregiudizievoli per i minori in casodi mantenimento dei rapporti In particolare l odierno ricorrentenon ha dedotto in modo specifico quali possano essere i pregiudiziderivanti dal mantenimento dei rapporti tra i minori e la famiglia diorigine attesi i comportamenti non intrusivi della figura maternaovvero ostativi all adozione riconoscendo la stessa la non capacitàdi far fronte ai bisogni dei figli nel miglio modo possibile6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024* alla figura della nonna sia in sede di consulenzaData pubblicazione 24/04/2024tecnica sia dalla lettura della sentenza di secondo grado emergecome i minori riconoscano nella persona della stessa una figura diriferimento sebbene con tutte le difficoltà gestionali che hannoportato ad un ordinario affaticamento della nonna ritenuta nonidonea a titolo di figura vicariante Ne consegue che seppurriconosciuto lo stato di abbandono dei minori non risultano ragioniche supportino la recisione dei legami con il nucleo familiare diorigine come risulta dalla puntuale motivazione del giudice disecondo grado* previsione è soggetta come affermato anche dal giudice dimerito è soggetta a monitoraggio e ampia possibilità di modifica erevisione tenuto conto dell effettività ed attualità dell interesse deiminoriIl terzo motivo di ricorso è inammissibileL odierno ricorrente censura la non valutazione del comportamentopregiudizievole della nonna materna concretizzato nella presenzanon dovuta ai locali ove gli affidatari attendevano di esserechiamati per l audizione La censura così proposta si traduce in unacensura di merito diretta a sollecitare un esame dei fatti sui quali ilgiudice di secondo grado ha già svolto le proprie valutazioniavendo tenuto conto di tutti i fatti acquisiti pur se nonespressamente analizzati nella complessiva valutazioned inidoneità della nonna ad assumere funzione vicariale ecomunque trattandosi di profilo di accertamento insindacabile insede di legittimità da ultimo Cass 13918/202210 Per tutto quanto sin ora esposto la Corte rigetta il primo ed ilsecondo motivo di ricorso dichiara inammissibile il terzo ecompensa le spese processuali in ragione dei diritti azionati nellapresente controversia7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso dichiaraData pubblicazione 24/04/2024inammissibile il terzo e compensa le spese processualiAi sensi dell art 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellapresente sentenza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionateCosì deciso in Roma in data 7 marzo 2024La Presidente est8 di 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * Consigliere Ud 07/03/2024 PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 15091/2022 R G proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorrentecontroLO * * rappresentato e difeso dall avvocato controricorrentenonchè contro* * N Q * MINORI rappresentato e difesodall avvocato * * * controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024Data pubblicazione 24/04/2024nonchè contro* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * controricorrentenonchè contro* * LO * * * * intimatiavverso la SENTENZA di CORTE D APPELLO TORINO n 22/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dalla Presidente * *1 La Corte di Appello di Torino con sentenza n 22/2022 haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni del* e della * d Aosta con la quale ha dichiarato lo stato diadottabilità dei minori * * e * * ed accertato lostato di abbandono da parte della madre Lo * * oltre chel inidoneità ad assumere l affidamento delle minori da parte dellanonna materna * *A sostegno della decisione la Corte di Appello di Torino haevidenziato come la madre sia caratterizzata da un disturbopsicopatologico da uso di sostanze stupefacenti associato ad undisturbo dipendente di personalità con tratti riconducibili alladisfunzione di personalità borderline dovuto a causa di numerosieventi traumatici vissuti a titolo esemplificativo leucemia infantilesubiti maltrattamenti morte paterna morte del padre dei minoricondotte violente del nuovo compagno che hanno resoincompatibile il tempo di recupero delle capacità genitoriali della2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024madre con le esigenze evolutive dei bambini La Corte di Appello haData pubblicazione 24/04/2024ritenuto altresì inidonea la madre nel prendersi cura dei minori* * di Genova a causa delle difficoltà al rispetto delleregole previste nonché rilevate le dichiarazioni della stessa diessere consapevole di non essere nelle condizioni migliori diprovvedere ai propri figli i quali seppur riconoscono un legameaffettivo con la figura materna non inquadrano il genitore come unsoggetto di riferimento che possa occuparsi di loro bensì come unsoggetto bisognoso a sua volta di cure cfr CTU disposta in faseistruttoria dai * * e *La Corte di Appello ha altresì ritenuto inidonea la nonna a prendersicura dei minori attese i le gravi difficoltà nella gestione deibambini già manifestate al tempo del collocamento presso lastessa ii il consistente bisogno di cure ed attenzioni emotive deiminori e iii la assenza di risorse personali della * ra * *necessarie per svolgere le richieste funzioni para genitoriali Indefinitiva la Corte di Appello di Torino ha ritenuto sussistente lostato di abbandono con conseguente dichiarazione di adottabilitàdei minori consentendo però– in ragione del legame affettivo tra iminori e le * re Lo * * e * * – la non recisionedei legami con il predetto nucleo famigliare di origine2 Contro la sentenza della Corte di Appello di Torino ha propostoricorso per Cassazione il Procuratore Generale affidato a tre motividi ricorso3 La * ra * * ha depositato controricorso4 La * ra Lo * * ha depositato controricorso5 Il curatore speciale dei minori ha depositato controricorsofinalizzato all accoglimento del ricorso principale proposto6 La I Sez Civile di questa Corte con ordinanza interlocutoria n6415/2023 ha rinviato la causa in pubblica udienza3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/20247 La * ra * * ha ritualmente depositato memoriaData pubblicazione 24/04/2024autorizzata8 La Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino haritualmente depositato memoria autorizzata8 Nei tre motivi di ricorso la Procura Generale presso la Corte diAppello di Torino ha lamentato8 1 nel primo la violazione e la falsa applicazione della legge n184/1983 per aver la Corte di Appello accertato lo stato diabbandono dichiarato la adottabilità dei minori e medio temporeconcesso il mantenimento dei rapporti con la famiglia di originenella persona della madre e della nonna8 2 nel secondo la nullità della sentenza per assenza ovveroapparenza motivazionale in ordine alla necessità di mantenimentodei rapporti tra i minori e la famiglia di origine In particolare pernon aver motivato ovvero motivato in modo apparente la decisionedi non recisione dei legami atteso che la conservazione del legamecon le * re Lo * * e * * risulta disfunzionaleper il corretto e sereno sviluppo dei minori8 3 nel terzo l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioper non aver la Corte di Appello valutato la scorrettezza e lainaffidabilità del comportamento della nonna dei minori la qualebenché non ne fosse prevista la presenza si era presentata neilocali dove gli affidatari attendevano di essere chiamati perl audizione9 Il primo motivo di ricorso è infondatoLa Corte * con la recentissima sentenza n 183/2023si è pronunciata in merito all interpretazione della disciplinasull adozione piena in conformità con la Carta *nonché in merito all interruzione dei rapporti di natura socioaffettiva tra l adottante e il nucleo familiare originario affermandoche “in tutti i passaggi il giudice può dunque ben verificare sericorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi inNumero di raccolta generale 11138/2024passato ha intessuto con il minore relazioni positive chDea tah paubnblnicaoz ione 24/04/2024rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo dicrescita e che appartengono alla sua memoria La combinazione diindici astratti e di accertamenti di fatto consente pertanto algiudice di vincere la persuasione sottesa all art 27 terzo commadella legge n 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socioaffettive in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale sia in concreto con l interesse del minore” cfr pag 23della sentenza n 183/2023 [OSCURATO:PERSONA] giudice di secondogrado ha fatto buon governo del principio suesposto intendendovalorizzare in questa chiave di lettura i copiosi riscontri istruttoripositivi emersi con riguardo al rapporto dei minori con le figuredella madre e della nonna collocando la propria decisione nellalinea di pensiero espressa dai giudici della [OSCURATO:PERSONA] dettaglioil giudice di merito ha evidenziato come la CTU disposta durante lafase istruttoria evidenzia l esistenza di una relazione affettiva tra iminori e le figure del nucleo familiare d origine motivo per cui lasoluzione ispirata al supremo interesse dei minori si concretizzanella non rescindibilità di tali rapporti risultando un legameaffettivo tra i minori e la madre ovvero riscontrando i minori unafigura accudente nella persona della nonna cfr CTU disposta infase istruttoria dai * * e * Ne consegue cheladdove risulti conforme all interesse del minore mantenererapporti affettivi con i componenti della famiglia di origine taleesigenza non può non essere assecondata già al momento delladichiarazione di adottabilità come ne deriva dalla letturacostituzionalmente orientata dell art 27 l n 184 del 1983 daparte della sentenza della Consulta sopra menzionataIl secondo motivo di ricorso è infondato* al legame affettivo tra i minori e le * re Lo ** e * * la Corte di Appello di Torino si è così5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024espressa “i bambini riconoscono nella madre una figura affettivaData pubblicazione 24/04/2024ma hanno percepito le sue difficoltà e compreso che essa non puòrappresentare una figura che possa occuparsi di loro Tuttaviasoprattutto dopo l ingresso della madre nella comunità terapeuticai CTU hanno valutato come positivo il rapporto con i figliconcludendo per la non rescindibilità di tale legame Pertanto se lecondizioni dei minori rendono necessario l inserimento in uncontesto famigliare protettivo e soprattutto definitivo tuttavia siritiene che il rapporto figli madre biologica debba esseremantenuto mediante visite periodiche” “con la nonna maternaesiste un legame affettivo in particolare * la riconosce comefigura di identificazione e persona maggiormente presente eaccudente prima dell ingresso della comunità della minore Occorredare atto che la * * ha fornito cure primariesufficientemente adeguate ai nipoti nel periodo in cui ha badato aloro a seguito del quale però è risultata affaticata nella lorogestione” “in considerazione del legame affettivo esistente tra iminori e la nonna materna si ritiene che i contattai tra loro vadanomantenuti” cfr pagg 15 16 17 del provvedimento impugnato* è corretto riconoscere la non linearità del percorsoterapeutico della madre dei minori dovuto altresì dalle gravidifficoltà causate dai traumi subiti risulta come confermato insede di consulenza tecnica che i minori riconoscano un legameaffettivo nei confronti della figura materna e che non vi sianoconcrete ragioni ostative ovvero pregiudizievoli per i minori in casodi mantenimento dei rapporti In particolare l odierno ricorrentenon ha dedotto in modo specifico quali possano essere i pregiudiziderivanti dal mantenimento dei rapporti tra i minori e la famiglia diorigine attesi i comportamenti non intrusivi della figura maternaovvero ostativi all adozione riconoscendo la stessa la non capacitàdi far fronte ai bisogni dei figli nel miglio modo possibile6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024* alla figura della nonna sia in sede di consulenzaData pubblicazione 24/04/2024tecnica sia dalla lettura della sentenza di secondo grado emergecome i minori riconoscano nella persona della stessa una figura diriferimento sebbene con tutte le difficoltà gestionali che hannoportato ad un ordinario affaticamento della nonna ritenuta nonidonea a titolo di figura vicariante Ne consegue che seppurriconosciuto lo stato di abbandono dei minori non risultano ragioniche supportino la recisione dei legami con il nucleo familiare diorigine come risulta dalla puntuale motivazione del giudice disecondo grado* previsione è soggetta come affermato anche dal giudice dimerito è soggetta a monitoraggio e ampia possibilità di modifica erevisione tenuto conto dell effettività ed attualità dell interesse deiminoriIl terzo motivo di ricorso è inammissibileL odierno ricorrente censura la non valutazione del comportamentopregiudizievole della nonna materna concretizzato nella presenzanon dovuta ai locali ove gli affidatari attendevano di esserechiamati per l audizione La censura così proposta si traduce in unacensura di merito diretta a sollecitare un esame dei fatti sui quali ilgiudice di secondo grado ha già svolto le proprie valutazioniavendo tenuto conto di tutti i fatti acquisiti pur se nonespressamente analizzati nella complessiva valutazioned inidoneità della nonna ad assumere funzione vicariale ecomunque trattandosi di profilo di accertamento insindacabile insede di legittimità da ultimo Cass 13918/202210 Per tutto quanto sin ora esposto la Corte rigetta il primo ed ilsecondo motivo di ricorso dichiara inammissibile il terzo ecompensa le spese processuali in ragione dei diritti azionati nellapresente controversia7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso dichiaraData pubblicazione 24/04/2024inammissibile il terzo e compensa le spese processualiAi sensi dell art 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellapresente sentenza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionateCosì deciso in Roma in data 7 marzo 2024La Presidente est8 di 8* *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * Consigliere Ud 07/03/2024 PU* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n 15091/2022 R G proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorrentecontroLO * * rappresentato e difeso dall avvocato controricorrentenonchè contro* * N Q * MINORI rappresentato e difesodall avvocato * * * controricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024Data pubblicazione 24/04/2024nonchè contro* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * controricorrentenonchè contro* * LO * * * * intimatiavverso la SENTENZA di CORTE D APPELLO TORINO n 22/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dalla Presidente * *1 La Corte di Appello di Torino con sentenza n 22/2022 haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni del* e della * d Aosta con la quale ha dichiarato lo stato diadottabilità dei minori * * e * * ed accertato lostato di abbandono da parte della madre Lo * * oltre chel inidoneità ad assumere l affidamento delle minori da parte dellanonna materna * *A sostegno della decisione la Corte di Appello di Torino haevidenziato come la madre sia caratterizzata da un disturbopsicopatologico da uso di sostanze stupefacenti associato ad undisturbo dipendente di personalità con tratti riconducibili alladisfunzione di personalità borderline dovuto a causa di numerosieventi traumatici vissuti a titolo esemplificativo leucemia infantilesubiti maltrattamenti morte paterna morte del padre dei minoricondotte violente del nuovo compagno che hanno resoincompatibile il tempo di recupero delle capacità genitoriali della2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024madre con le esigenze evolutive dei bambini La Corte di Appello haData pubblicazione 24/04/2024ritenuto altresì inidonea la madre nel prendersi cura dei minori* * di Genova a causa delle difficoltà al rispetto delleregole previste nonché rilevate le dichiarazioni della stessa diessere consapevole di non essere nelle condizioni migliori diprovvedere ai propri figli i quali seppur riconoscono un legameaffettivo con la figura materna non inquadrano il genitore come unsoggetto di riferimento che possa occuparsi di loro bensì come unsoggetto bisognoso a sua volta di cure cfr CTU disposta in faseistruttoria dai * * e *La Corte di Appello ha altresì ritenuto inidonea la nonna a prendersicura dei minori attese i le gravi difficoltà nella gestione deibambini già manifestate al tempo del collocamento presso lastessa ii il consistente bisogno di cure ed attenzioni emotive deiminori e iii la assenza di risorse personali della * ra * *necessarie per svolgere le richieste funzioni para genitoriali Indefinitiva la Corte di Appello di Torino ha ritenuto sussistente lostato di abbandono con conseguente dichiarazione di adottabilitàdei minori consentendo però– in ragione del legame affettivo tra iminori e le * re Lo * * e * * – la non recisionedei legami con il predetto nucleo famigliare di origine2 Contro la sentenza della Corte di Appello di Torino ha propostoricorso per Cassazione il Procuratore Generale affidato a tre motividi ricorso3 La * ra * * ha depositato controricorso4 La * ra Lo * * ha depositato controricorso5 Il curatore speciale dei minori ha depositato controricorsofinalizzato all accoglimento del ricorso principale proposto6 La I Sez Civile di questa Corte con ordinanza interlocutoria n6415/2023 ha rinviato la causa in pubblica udienza3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/20247 La * ra * * ha ritualmente depositato memoriaData pubblicazione 24/04/2024autorizzata8 La Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino haritualmente depositato memoria autorizzata8 Nei tre motivi di ricorso la Procura Generale presso la Corte diAppello di Torino ha lamentato8 1 nel primo la violazione e la falsa applicazione della legge n184/1983 per aver la Corte di Appello accertato lo stato diabbandono dichiarato la adottabilità dei minori e medio temporeconcesso il mantenimento dei rapporti con la famiglia di originenella persona della madre e della nonna8 2 nel secondo la nullità della sentenza per assenza ovveroapparenza motivazionale in ordine alla necessità di mantenimentodei rapporti tra i minori e la famiglia di origine In particolare pernon aver motivato ovvero motivato in modo apparente la decisionedi non recisione dei legami atteso che la conservazione del legamecon le * re Lo * * e * * risulta disfunzionaleper il corretto e sereno sviluppo dei minori8 3 nel terzo l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioper non aver la Corte di Appello valutato la scorrettezza e lainaffidabilità del comportamento della nonna dei minori la qualebenché non ne fosse prevista la presenza si era presentata neilocali dove gli affidatari attendevano di essere chiamati perl audizione9 Il primo motivo di ricorso è infondatoLa Corte * con la recentissima sentenza n 183/2023si è pronunciata in merito all interpretazione della disciplinasull adozione piena in conformità con la Carta *nonché in merito all interruzione dei rapporti di natura socioaffettiva tra l adottante e il nucleo familiare originario affermandoche “in tutti i passaggi il giudice può dunque ben verificare sericorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere4 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi inNumero di raccolta generale 11138/2024passato ha intessuto con il minore relazioni positive chDea tah paubnblnicaoz ione 24/04/2024rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo dicrescita e che appartengono alla sua memoria La combinazione diindici astratti e di accertamenti di fatto consente pertanto algiudice di vincere la persuasione sottesa all art 27 terzo commadella legge n 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socioaffettive in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale sia in concreto con l interesse del minore” cfr pag 23della sentenza n 183/2023 [OSCURATO:PERSONA] giudice di secondogrado ha fatto buon governo del principio suesposto intendendovalorizzare in questa chiave di lettura i copiosi riscontri istruttoripositivi emersi con riguardo al rapporto dei minori con le figuredella madre e della nonna collocando la propria decisione nellalinea di pensiero espressa dai giudici della [OSCURATO:PERSONA] dettaglioil giudice di merito ha evidenziato come la CTU disposta durante lafase istruttoria evidenzia l esistenza di una relazione affettiva tra iminori e le figure del nucleo familiare d origine motivo per cui lasoluzione ispirata al supremo interesse dei minori si concretizzanella non rescindibilità di tali rapporti risultando un legameaffettivo tra i minori e la madre ovvero riscontrando i minori unafigura accudente nella persona della nonna cfr CTU disposta infase istruttoria dai * * e * Ne consegue cheladdove risulti conforme all interesse del minore mantenererapporti affettivi con i componenti della famiglia di origine taleesigenza non può non essere assecondata già al momento delladichiarazione di adottabilità come ne deriva dalla letturacostituzionalmente orientata dell art 27 l n 184 del 1983 daparte della sentenza della Consulta sopra menzionataIl secondo motivo di ricorso è infondato* al legame affettivo tra i minori e le * re Lo ** e * * la Corte di Appello di Torino si è così5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024espressa “i bambini riconoscono nella madre una figura affettivaData pubblicazione 24/04/2024ma hanno percepito le sue difficoltà e compreso che essa non puòrappresentare una figura che possa occuparsi di loro Tuttaviasoprattutto dopo l ingresso della madre nella comunità terapeuticai CTU hanno valutato come positivo il rapporto con i figliconcludendo per la non rescindibilità di tale legame Pertanto se lecondizioni dei minori rendono necessario l inserimento in uncontesto famigliare protettivo e soprattutto definitivo tuttavia siritiene che il rapporto figli madre biologica debba esseremantenuto mediante visite periodiche” “con la nonna maternaesiste un legame affettivo in particolare * la riconosce comefigura di identificazione e persona maggiormente presente eaccudente prima dell ingresso della comunità della minore Occorredare atto che la * * ha fornito cure primariesufficientemente adeguate ai nipoti nel periodo in cui ha badato aloro a seguito del quale però è risultata affaticata nella lorogestione” “in considerazione del legame affettivo esistente tra iminori e la nonna materna si ritiene che i contattai tra loro vadanomantenuti” cfr pagg 15 16 17 del provvedimento impugnato* è corretto riconoscere la non linearità del percorsoterapeutico della madre dei minori dovuto altresì dalle gravidifficoltà causate dai traumi subiti risulta come confermato insede di consulenza tecnica che i minori riconoscano un legameaffettivo nei confronti della figura materna e che non vi sianoconcrete ragioni ostative ovvero pregiudizievoli per i minori in casodi mantenimento dei rapporti In particolare l odierno ricorrentenon ha dedotto in modo specifico quali possano essere i pregiudiziderivanti dal mantenimento dei rapporti tra i minori e la famiglia diorigine attesi i comportamenti non intrusivi della figura maternaovvero ostativi all adozione riconoscendo la stessa la non capacitàdi far fronte ai bisogni dei figli nel miglio modo possibile6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024* alla figura della nonna sia in sede di consulenzaData pubblicazione 24/04/2024tecnica sia dalla lettura della sentenza di secondo grado emergecome i minori riconoscano nella persona della stessa una figura diriferimento sebbene con tutte le difficoltà gestionali che hannoportato ad un ordinario affaticamento della nonna ritenuta nonidonea a titolo di figura vicariante Ne consegue che seppurriconosciuto lo stato di abbandono dei minori non risultano ragioniche supportino la recisione dei legami con il nucleo familiare diorigine come risulta dalla puntuale motivazione del giudice disecondo grado* previsione è soggetta come affermato anche dal giudice dimerito è soggetta a monitoraggio e ampia possibilità di modifica erevisione tenuto conto dell effettività ed attualità dell interesse deiminoriIl terzo motivo di ricorso è inammissibileL odierno ricorrente censura la non valutazione del comportamentopregiudizievole della nonna materna concretizzato nella presenzanon dovuta ai locali ove gli affidatari attendevano di esserechiamati per l audizione La censura così proposta si traduce in unacensura di merito diretta a sollecitare un esame dei fatti sui quali ilgiudice di secondo grado ha già svolto le proprie valutazioniavendo tenuto conto di tutti i fatti acquisiti pur se nonespressamente analizzati nella complessiva valutazioned inidoneità della nonna ad assumere funzione vicariale ecomunque trattandosi di profilo di accertamento insindacabile insede di legittimità da ultimo Cass 13918/202210 Per tutto quanto sin ora esposto la Corte rigetta il primo ed ilsecondo motivo di ricorso dichiara inammissibile il terzo ecompensa le spese processuali in ragione dei diritti azionati nellapresente controversia7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 15091/2022Numero sezionale 1119/2024Numero di raccolta generale 11138/2024La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso dichiaraData pubblicazione 24/04/2024inammissibile il terzo e compensa le spese processualiAi sensi dell art 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellapresente sentenza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionateCosì deciso in Roma in data 7 marzo 2024La Presidente est8 di 8* *   
Sentenza Cassazione n. 11138/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris