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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10181/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio con sentenza della I sezione di questa Corte del 3 dicembre 2024, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 23, commi 2 e 3,

I. 110/1975; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata), ossia la gravità dei fatti contestati, le circostanze nelle quali veniva ritrovata l'arma e la personalità del reo, soggetto gravato da numerose condanne; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio con sentenza della I sezione di questa Corte del 3 dicembre 2024, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 23, commi 2 e 3, I. 110/1975; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10 della sentenza impugnata), ossia la gravità dei fatti contestati, le circostanze nelle quali veniva ritrovata l'arma e la personalità del reo, soggetto gravato da numerose condanne; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 10181/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris