CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ee, Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 474 c. 2 cod. pen. e per l'effetto condannato, all'esito del giudizio abbreviato, esclusa la recidiva contestata, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed alla multa di euro 200. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, l'illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato, laddove la Corte di Appello ha ritenuto i profumi oggetto dell'asserita contraffazione chiaramente riconducibili per grafica colore e forma alla produzione "Dior" ed ha erroneamente fatto riferimento all'idoneità della falsificazione a generare confusione non solo al momento dell'acquisto ma anche al momento dell'utilizzazione. L'inidoneità della contraffazione o alterazione della merce di cui è stato trovato in possesso il ricorrente, avrebbe tuttalpiù potuto integrare la fattispecie di vendita dei prodotti industriali con segni mendaci. Nel caso di specie i marchi apposti sui profumi in argomento non risultano essere neppure ingannevoli in quanto non possono ritenersi uguali neppure per assonanza a quelli dei prodotti originali. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 motivo articolato non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato in cui vengono esplicitate le ragioni per le quali i marchi presenti sui prodotti devono ritenersi contraffatti ed ingannevoli; in particolare, si era già spiegato nel provvedimento impugnato, in risposta allo speculare motivo già proposto in appello, che dalla perizia espletata è stato accertato che i profumi in oggetto appaiono chiaramente riconducibili per grafica ( packaging ), colori e forma delle bottiglie alla produzione "Dior" e segnatamente ai prodotti originali " Hypnotic poison e [OSCURATO:PERSONA] " e sono pertanto da ritenersi idonei a ingenerare confusione non solo al momento dell'acquisto ma anche a quello della successiva utilizzazione ( e nella sentenza di primo grado, con riferimento agli altri profumi rinvenuti, si specifica altresì che nonostante alcuni loghi siano in parte modificati la somiglianza con quelli originali è tale da poter trarre in inganno il consumatore medio, così ad esempio per "Acqua di CIQ " ) . E' dunque solo il caso di ricordare che, come è stato già condivisibilmente affermato da questa Corte, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici o visivi - tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante ( Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, Rv. 277049 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe, in particolare una campana aperta, anche se all'interno della stessa era contenuta una scritta differente ); e che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno ( Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5260 del 11/12/2013, dep. 03/02/2014, Rv. 258722 - 01 ). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa