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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 19799/2023

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Numero registro generale 8370/2016 Numero sezionale 272/2023 -controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19799/2023Data pubblicazione 11/07/2023- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1605/2015 depositata il 29/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con riferimento all’anno di imposta 2007, l'Agenzia delle entrate procedeva a ricostruire presuntivamente il maggior valore di alcune vendite immobiliari eseguite dalla società contribuente.

Alla base dell’avviso di accertamento conseguentemente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. militavano, nella prospettazione erariale, diversi elementi, tra cui la divaricazione rispetto ai valori OMI, le oscillazioni di prezzo tra le alienazioni di unità immobiliari sostanzialmente identiche e tra i diversi anni di imposta, l'antieconomicità di operazioni eseguite in parte addirittura “sotto costo”, ulteriori risultanze istruttorie correlate ad informazioni assunte, indagini finanziarie espletate, evidenze peritali.

Il recupero concerneva Iva, Irap e Ires.

Un ulteriore avviso di accertamento veniva indirizzato a fini di ripresa Irpef al socio [OSCURATO:PERSONA]Antilio.

Gli atti impositivi venivano impugnati sia dall’ente che dai soci.

La CTP di [OSCURATO:PERSONA], previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento delle censure, riteneva legittime le sole rettifiche relative a vendite per le quali sussistevano a supporto indagini finanziarie indirizzate verso gli acquirenti e nei limiti dei prelevamenti da essi effettuati in data anteriore ai rogiti.

L'erario proponeva appello principale.

Nel costituirsi in giudizio la società e i soci avanzavano appello incidentale.

La CTR della Toscana accoglieva l'appello incidentale, dichiarando “inesistente e nullo l'accertamento fiscale così come redatto e firmato”.

F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8370/2016 Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate è imperniato su Numero sezionale 272/2023Numero di raccolta generale 19799/2023 due motivi.

Data pubblicazione 11/07/2023 Resistono con controricorso la società e i due soci. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 20, co. 1, lett.

A e B del DPR n. 266 del 1987, dell'art. 17, co. 1-bis del DLGS n. 165 del 2001 nonché dell'art. 42 del DPR n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto la nullità/ inesistenza degli atti impositivi ancorché validamente sottoscritti.

Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare la circostanza della reggenza temporanea conferita, con disposizione di servizio n. 61 del 24 dicembre 2012 al sottoscrittore dell’imposizione fiscale, circostanza confermativa della piena legittimità di quest’ultima.

Il ricorso è inammissibile.

Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la CTR, benché abbia stigmatizzato l’illegittimità degli atti impositivi, reputandoli “nulli ed inesistenti non essendo firmati dal funzionario dirigente”, non si è spogliata su tali basi della propria potestas decidendi; l’ha, per converso, esercitata, adottando espressamente quella che ha definito essere una “decisione nel merito”.

Segnatamente, il giudice regionale ha di dover “solo per giustizia ricordare alcuni principi ai fini della decisione di merito”, in definitiva richiamandoli in funzione della decisione medesima.

In questo quadro, il giudice regionale si è addentrato in un sindacato sui fatti alla base del complessivo recupero fiscale, apprezzando l’incidenza probatoria di dichiarazioni acquisite “in sede extraprocessuale”, ponderando i valori degli F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8370/2016 immobili oggetto di vendita, soppesando l’irrilevanza degli elementi Numero sezionale 272/2023Numero di raccolta generale 19799/2023 probatori di matrice presuntiva forniti, maturando e affermando Data pubblicazione 11/07/2023– in ultima analisi – quello che essa stessa ha premesso letteralmente essere il proprio “convincimento”.

In questa cornice, deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione erariale, in quanto palesemente volto a contestare esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, della nullità per vizio di sottoscrizione degli atti impositivi, profilo preliminare che, nella specie, non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" attiene anche al merito dell’accertamento tributario (v. in questo solco interpretativo (Cass. n. 7995 del 2022; Cass. n. 22782 del 2018; Cass. n. 30354 del 2017).

Deve invero ritenersi che, nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver rilevato - nella motivazione della sentenza - che gli avvisi impositivi sarebbero viziati da “formale inesistenza dell’accertamento”, abbia cionondimeno esaminato i motivi stessi nel merito ritenendone l'infondatezza – con ciò, peraltro, cadendo in contraddizione e smentendo, nei fatti, la propria precedente affermazione circa la nullità degli atti impositivi e la loro sostanziale inservibilità –il giudice del gravame non ha inteso spogliarsi della propria potestas iudicandi, ma - piuttosto - ha inteso rafforzare la propria decisione di accoglimento del gravame con una ragione alternativa ad abundantiam.

In tale ipotesi, il ricorrente per cassazione non può dolersi solo della ritenuta inammissibilità dei motivi di gravame, perché una tale doglianza implica la mancata pronuncia sul merito di tali motivi, pronuncia che - invece - egli ha ottenuto dal giudice di appello.

Le censure del ricorrente non sono, in altri termini, in grado di incidere sulla ratio decidendi - non contestata - della sentenza impugnata, onde quest'ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa.

F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 8370/2016 Numero sezionale 272/2023 -controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19799/2023Data pubblicazione 11/07/2023- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1605/2015 depositata il 29/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con riferimento all’anno di imposta 2007, l'Agenzia delle entrate procedeva a ricostruire presuntivamente il maggior valore di alcune vendite immobiliari eseguite dalla società contribuente. Alla base dell’avviso di accertamento conseguentemente notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. militavano, nella prospettazione erariale, diversi elementi, tra cui la divaricazione rispetto ai valori OMI, le oscillazioni di prezzo tra le alienazioni di unità immobiliari sostanzialmente identiche e tra i diversi anni di imposta, l'antieconomicità di operazioni eseguite in parte addirittura “sotto costo”, ulteriori risultanze istruttorie correlate ad informazioni assunte, indagini finanziarie espletate, evidenze peritali. Il recupero concerneva Iva, Irap e Ires. Un ulteriore avviso di accertamento veniva indirizzato a fini di ripresa Irpef al socio [OSCURATO:PERSONA]Antilio. Gli atti impositivi venivano impugnati sia dall’ente che dai soci. La CTP di [OSCURATO:PERSONA], previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento delle censure, riteneva legittime le sole rettifiche relative a vendite per le quali sussistevano a supporto indagini finanziarie indirizzate verso gli acquirenti e nei limiti dei prelevamenti da essi effettuati in data anteriore ai rogiti. L'erario proponeva appello principale. Nel costituirsi in giudizio la società e i soci avanzavano appello incidentale. La CTR della Toscana accoglieva l'appello incidentale, dichiarando “inesistente e nullo l'accertamento fiscale così come redatto e firmato”. F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8370/2016 Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate è imperniato su Numero sezionale 272/2023Numero di raccolta generale 19799/2023 due motivi. Data pubblicazione 11/07/2023 Resistono con controricorso la società e i due soci. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 20, co. 1, lett. A e B del DPR n. 266 del 1987, dell'art. 17, co. 1-bis del DLGS n. 165 del 2001 nonché dell'art. 42 del DPR n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto la nullità/ inesistenza degli atti impositivi ancorché validamente sottoscritti. Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare la circostanza della reggenza temporanea conferita, con disposizione di servizio n. 61 del 24 dicembre 2012 al sottoscrittore dell’imposizione fiscale, circostanza confermativa della piena legittimità di quest’ultima. Il ricorso è inammissibile. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la CTR, benché abbia stigmatizzato l’illegittimità degli atti impositivi, reputandoli “nulli ed inesistenti non essendo firmati dal funzionario dirigente”, non si è spogliata su tali basi della propria potestas decidendi; l’ha, per converso, esercitata, adottando espressamente quella che ha definito essere una “decisione nel merito”. Segnatamente, il giudice regionale ha di dover “solo per giustizia ricordare alcuni principi ai fini della decisione di merito”, in definitiva richiamandoli in funzione della decisione medesima. In questo quadro, il giudice regionale si è addentrato in un sindacato sui fatti alla base del complessivo recupero fiscale, apprezzando l’incidenza probatoria di dichiarazioni acquisite “in sede extraprocessuale”, ponderando i valori degli F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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In questa cornice, deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione erariale, in quanto palesemente volto a contestare esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, della nullità per vizio di sottoscrizione degli atti impositivi, profilo preliminare che, nella specie, non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" attiene anche al merito dell’accertamento tributario (v. in questo solco interpretativo (Cass. n. 7995 del 2022; Cass. n. 22782 del 2018; Cass. n. 30354 del 2017). Deve invero ritenersi che, nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver rilevato - nella motivazione della sentenza - che gli avvisi impositivi sarebbero viziati da “formale inesistenza dell’accertamento”, abbia cionondimeno esaminato i motivi stessi nel merito ritenendone l'infondatezza – con ciò, peraltro, cadendo in contraddizione e smentendo, nei fatti, la propria precedente affermazione circa la nullità degli atti impositivi e la loro sostanziale inservibilità –il giudice del gravame non ha inteso spogliarsi della propria potestas iudicandi, ma - piuttosto - ha inteso rafforzare la propria decisione di accoglimento del gravame con una ragione alternativa ad abundantiam. In tale ipotesi, il ricorrente per cassazione non può dolersi solo della ritenuta inammissibilità dei motivi di gravame, perché una tale doglianza implica la mancata pronuncia sul merito di tali motivi, pronuncia che - invece - egli ha ottenuto dal giudice di appello. Le censure del ricorrente non sono, in altri termini, in grado di incidere sulla ratio decidendi - non contestata - della sentenza impugnata, onde quest'ultima resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
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