CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5686 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi„ n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e SaFin s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; - intimate - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 858/34/2014, depositata in data 3 luglio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed a [OSCURATO:SOCIETA]. rispettive cartelle di pagamento conseguenti ad iscrizione a titolo straordinario in qualità di socie e coobbligate di [OSCURATO:SOCIETA]., società dichiarata fallita; avverso le cartelle di pagamento le società avevano proposto rispettivi ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Vercelli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: atteso che il curatore del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato istanza per accertamento con adesione, ne derivava in favore delle società coobbligate l'effetto sospensivo dei termini di impugnazione dell'accertamento e di riscossione delle imposte in pendenza del giudizio, sicchè le cartelle di pagamento erano state emesse in violazione dell'art. 12, d.lgs. n. 218/1997; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura; le società sono rimaste intimate; considerato che: deve preliminarmente rilevare che il ricorso risulta notificato alle società a mezzo posta presso il proprio difensore; dall'esame dell'avviso di ricevimento si evince, in particolare, che la notifica è stata eseguita con consegna all'impiegata dello studio, ma non risulta che si sia provveduto al successivo adempimento di notifica della comunicazione di avvenuta notifica; va a tal proposito precisato che l'art. 1, legge n. 53/1994, prevede che l'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890; l'art. 7, comma 3, legge n. 890/1982 prevede che se il piego non viene consegnato personalmente al dlestinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata; la mancanza dimostrazione dell'effettuazione della notifica della raccomandata informativa comporta la nullità della notifica, con conseguente necessità di disporre la rinnovazione; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere al rinnovo della notifica entro giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, addì 12 novembre 2021. Il Presidente ,,L4A-Ttd DEPOSITATO /N