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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 22198/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G.24727 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente, domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata Sez.

I–RG 24727/2019 camera di consiglio 11.5.2023 avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno pubblicat a il 15 febbraio 2019 e l’ordinanza dello stesso Tribunale recante la data del 16maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE RILEVA1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avversoil decreto con cui è stato omologato il piano del consumatore presentato da [OSCURATO:PERSONA].

Il reclamo è stato ritualmente notificato alle parti costituite nel giudizio avente ad oggetto l’omologa e in sede di gravame si è costituita la sola parte proponente il piano del consumatore.Si legge nel ricorso per cassazioneche all’udienza fissata dal Giudice di primo grado erano comparsi solamente tre creditorie cioè, oltre al predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali vantavano nei confronti della debitrice istante crediti per prestazioni professionali.

Il Tribunale di Salerno, davanti al quale è stato introdotto il giudizio di reclamo, ha rilevato : che la questione relativa all’accertamento dei crediti contestatiandava risolta in senso analogo a quantoprevisto per il concordato preventivo, non essendovi, anche in tema di piano del consumatore,una fase del procedimento deputata all’accertamento giurisdizionale dei crediti controversi; che, secondo tale schema processuale, occorreva attribuire al creditore la somma da lui vantata e disporre che in caso di pagamento in percentuale si dovesse accantonare la porzione corrispondente all’intero credito vantato, con possibilità, poi, di erogargli la percentuale corrispondente all’importo non contestato;che il piano del consumatore non poteva essere omologato perché non soddisfaceva tutti i requisiti previstidagli Sez.

I–RG 24727/2019 camera di consiglio 11.5.2023 artt. 7 e 9 l. n. 3/2012; che, infatti, la debitrice non aveva provato di essere in stato di sovraindebitamento; che, in tal senso, il patrimonio immobiliare della reclamata, consistente nella porzione di due cespi ti , non consentiva di riferire alla stessa una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni contratte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero di una situazione di definitiva incapacità ad onorare i debiti assunti; che pertanto, in presenza di questo considerevole patrimonio immobiliare, non vi era ragione di effettuare la falcidia oggetto della proposta, pari al 35% del valore dei crediti; cheera la parte proponente il piano a dover dimostrare la non veridicità delle deduzioni rese dai creditori i quali, attraverso documenti provenienti da plurimi procedimenti esecutivi, avevanoaffermato che il valore del patrimonio immobiliare superavadi gran lunga l’ammontare dei debiti; che, del resto,i creditori intervenuti avevano rappresentato che uno degli immobili era stato adibito a B B a un corrispettivo giornaliero cospicuo;che, in definitiva, i crediti vantati avrebbero potuto essere soddisfatti in misura integrale in sede liquidatoria: circostanza, questa, ostativa all’omologa.

Con successiva ordinanza il Tribunale ha escluso che il provvedimento sopra richiamato potesse essere revocatoo modificato , come domandato dalla debitrice proponente il piano, disponendo, poi, la correzione, in alcune parti, del provvedimento, in quanto affetto da errori materiali.

2. ― Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto valere cinque motivi di ricorso.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha depositato memoria

3. ― Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 bis l. n. 3/2012, 739 c.p.c., 18 l. fall., 102 e 354 c.p.c.,per aver il provvedimento di decisione del reclamo escluso che l’impugnazione dovesse essere notificat a a tutte le parti della Sez.

I–RG 24727/2019 camera di consiglio 11.5.2023 procedura.

Col secondo mezzo si lamentala violazione degli artt. 6, 7, 8 l. n. 3/2012, e 342 c.p.c., per non aver rilevato il Tribunale la nullità dell’ordinanza con cui è stato definito il reclamo in assenza di una critica specifica al provvedimento di omologa.

Col terzo mezzo èopposta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 12 bis e 14 bis l. n. 3/2012, per essere la motivazio ne del provvedimento assente, e comunque insufficiente , contraddittoria e incompleta , anche per l’omesso esame della deduzioni della ricorrente , per l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per la proposizione di argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del Giudice.

Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,per violazione del riparto dell’onere probatorio.

Col quinto mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 12 bis e 14 bis l. n. 3/2012 , per vizio di ultrapetizionedella decisione resa dal Collegio del reclamo.

4. ― Il primo motivo pone una questione di diritto di particolare rilievo, relativamente all’assunzione, o meno,nel giudizio di reclamo, della qualità di litisconsorti necessari da parte dei creditori non costituitisi nel giudizio di omologa: che la notifica dell’impugnazione sia stata limitata, nella presente fattispecie,a tali soggetti è espressamente riconosciuto nel provvedimento impugnato (pag. 2).

Reputa il Collegio cheper il rilievo nomofilattico del tema indicato la causa vada trattata in pubblica udienza, giusta l’art. 375, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo, per consentirne la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G.24727 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente, domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata Sez. I–RG 24727/2019 camera di consiglio 11.5.2023 avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno pubblicat a il 15 febbraio 2019 e l’ordinanza dello stesso Tribunale recante la data del 16maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avversoil decreto con cui è stato omologato il piano del consumatore presentato da [OSCURATO:PERSONA]. Il reclamo è stato ritualmente notificato alle parti costituite nel giudizio avente ad oggetto l’omologa e in sede di gravame si è costituita la sola parte proponente il piano del consumatore.Si legge nel ricorso per cassazioneche all’udienza fissata dal Giudice di primo grado erano comparsi solamente tre creditorie cioè, oltre al predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali vantavano nei confronti della debitrice istante crediti per prestazioni professionali. Il Tribunale di Salerno, davanti al quale è stato introdotto il giudizio di reclamo, ha rilevato : che la questione relativa all’accertamento dei crediti contestatiandava risolta in senso analogo a quantoprevisto per il concordato preventivo, non essendovi, anche in tema di piano del consumatore,una fase del procedimento deputata all’accertamento giurisdizionale dei crediti controversi; che, secondo tale schema processuale, occorreva attribuire al creditore la somma da lui vantata e disporre che in caso di pagamento in percentuale si dovesse accantonare la porzione corrispondente all’intero credito vantato, con possibilità, poi, di erogargli la percentuale corrispondente all’importo non contestato;che il piano del consumatore non poteva essere omologato perché non soddisfaceva tutti i requisiti previstidagli Sez. I–RG 24727/2019 camera di consiglio 11.5.2023 artt. 7 e 9 l. n. 3/2012; che, infatti, la debitrice non aveva provato di essere in stato di sovraindebitamento; che, in tal senso, il patrimonio immobiliare della reclamata, consistente nella porzione di due cespi ti , non consentiva di riferire alla stessa una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni contratte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero di una situazione di definitiva incapacità ad onorare i debiti assunti; che pertanto, in presenza di questo considerevole patrimonio immobiliare, non vi era ragione di effettuare la falcidia oggetto della proposta, pari al 35% del valore dei crediti; cheera la parte proponente il piano a dover dimostrare la non veridicità delle deduzioni rese dai creditori i quali, attraverso documenti provenienti da plurimi procedimenti esecutivi, avevanoaffermato che il valore del patrimonio immobiliare superavadi gran lunga l’ammontare dei debiti; che, del resto,i creditori intervenuti avevano rappresentato che uno degli immobili era stato adibito a B B a un corrispettivo giornaliero cospicuo;che, in definitiva, i crediti vantati avrebbero potuto essere soddisfatti in misura integrale in sede liquidatoria: circostanza, questa, ostativa all’omologa. Con successiva ordinanza il Tribunale ha escluso che il provvedimento sopra richiamato potesse essere revocatoo modificato , come domandato dalla debitrice proponente il piano, disponendo, poi, la correzione, in alcune parti, del provvedimento, in quanto affetto da errori materiali. 2. ― Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto valere cinque motivi di ricorso.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria 3. ― Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 bis l. n. 3/2012, 739 c.p.c., 18 l. fall., 102 e 354 c.p.c.,per aver il provvedimento di decisione del reclamo escluso che l’impugnazione dovesse essere notificat a a tutte le parti della Sez. I–RG 24727/2019 camera di consiglio 11.5.2023 procedura. Col secondo mezzo si lamentala violazione degli artt. 6, 7, 8 l. n. 3/2012, e 342 c.p.c., per non aver rilevato il Tribunale la nullità dell’ordinanza con cui è stato definito il reclamo in assenza di una critica specifica al provvedimento di omologa. Col terzo mezzo èopposta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 12 bis e 14 bis l. n. 3/2012, per essere la motivazio ne del provvedimento assente, e comunque insufficiente , contraddittoria e incompleta , anche per l’omesso esame della deduzioni della ricorrente , per l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per la proposizione di argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del Giudice. Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,per violazione del riparto dell’onere probatorio. Col quinto mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 12 bis e 14 bis l. n. 3/2012 , per vizio di ultrapetizionedella decisione resa dal Collegio del reclamo. 4. ― Il primo motivo pone una questione di diritto di particolare rilievo, relativamente all’assunzione, o meno,nel giudizio di reclamo, della qualità di litisconsorti necessari da parte dei creditori non costituitisi nel giudizio di omologa: che la notifica dell’impugnazione sia stata limitata, nella presente fattispecie,a tali soggetti è espressamente riconosciuto nel provvedimento impugnato (pag. 2). Reputa il Collegio cheper il rilievo nomofilattico del tema indicato la causa vada trattata in pubblica udienza, giusta l’art. 375, comma 2, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo, per consentirne la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, ne
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