CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4540/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1762/2021 depositata il9/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 9/7/2021 (n. 1762/2021), la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dei danni da quest’ultima subiti a seguito della diffusione di talune dichiarazioni diffamatorie rese a mezzo stampa dalla Venturini; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva individuato la Venturini quale effettiva responsabile delle dichiarazioni diffamatorie diffuse ai danni della Mozzoni, nonché laddove aveva correttamente riconosciuto la natura illecitamente lesiva delle ridette dichiarazioni rese dall’appellante; avverso la sentenza della corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; TizianaMozzoni resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, lacausa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 113, 115 e 345 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione sollevata dalla Venturini in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, avendo la corte territoriale scorrettamente ritenuto che le difese sostenute in primo grado dalla convenuta fossero incompatibili con la sollevazione di detta eccezione, là dove la stessa Venturini, nel corso del giudizio di primo grado, aveva espressamente escluso di aver rilasciato alcuna intervista al giornale sul quale era comparso l’articolo diffamatorio, sicché del tutto correttamente la stessa aveva negato di aver rilasciato alcuna ‘intervista’, senza nessun riconoscimento dei fatti posti a fondamento dell’avversa pretesa risarcitoria; sotto altro profilo, la ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello omesso di rilevare la mancata dimostrazione, da parte della Mozzoni,che le dichiarazioni diffamatorie contestate fossero state rese dalla Venturini in proprio, e non già (come in realtà avvenuto) quale rappresentante della cooperativa della stessa presieduta; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente sottolineato i profili di evidente incompatibilità emergenti tra la sollevazione, da parte della Venturini, dell’eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva e la mancata negazione, nel corso del giudizio, che le dichiarazioni giudicate diffamatorie provenissero dalla stessa convenuta; a tale riguardo, varrà considerare del tutto irrilevante la circostanza, in questa sede addotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese, concernente l’avvenuta espressa confutazione, sin dall’originaria costituzione in giudizio, del ‘contesto’ all’interno del quale tali dichiarazioni erano state proferite (un’intervista giornalistica), non avendo la Venturini in ogni caso mai negato che le dichiarazioni ritenute lesive dell’onore della reputazione della Mozzoni (rilanciate dalla stampa) fossero comunque riconducibili a pregresse iniziative assunte dalla stessa Venturini nel comunicare con altre persone; sotto altro profilo, del tutto correttamente la corte territoriale ha escluso che le dichiarazioni rese dalla Venturini potessero riguardare la sola cooperativa dalla stessa presieduta, avendo il giudice d’appello legittimamente sottolineato la mancata dimostrazione, da parte della convenuta, che le dichiarazioni diffamatorie dalla stessa rese fossero state rese, non già in proprio, ma in qualità di esponente della cooperativa, e come, in ogni caso, la responsabilità penale connessa alla diffusione di quelle dichiarazioni non potesse che riguardarla personalmente; le argomentazioni che precedono, nel confermare la manifesta infondatezza della doglianza in esame, valgono altresì ad escludere alcuna fondatezza alla censura concernente il preteso omesso esame, da parte del giudice a quo, della circostanza relativaalla riferibilità delle dichiarazioni diffamatorie alla Venturini in proprio (e non già quale rappresentante della cooperativa dalla stessa presieduta), avendo il giudice a quo espressamente considerato detta circostanza, ai fini del riscontro della legittimazione passiva dell’odierna ricorrente, assumendo le conseguenti determinazioni al riguardo ai fini della conferma della decisione di primo grado; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 21 Cost., degli artt. 112 e 113 c.p.c., degli artt. 595 e 51 c.p.c., nonché dell’art. 10 della legge n. 848/55 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente giudicato diffamatorio il contenuto delle dichiarazioni attribuite alla Venturini, senza considerarne la piena legittimità alla luce dell’art. 21 Cost., trattandosi di comunicazioni integralmente riconducibili al legittimo esercizio del proprio diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica, anche in ragione del pubblico interesse alla conoscenza dei fatti cui le dichiarazioni in esame riferite, riguardanti propriamente l’esercizio delle pubbliche funzioni nella specie esercitate dalla Mozzoni; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato come dall’esame dell’articolo sottoposto a giudizio fosse emersa, non già la volontà della Venturini di esprimere una semplice critica al sistema pubblico di assegnazione degli appalti da parte dell’amministrazione gestita dalla Mozzoni, bensì l’evidente intenzione di accusare quest’ultima di comportamenti illeciti mediante i quali alla cooperativa ‘Cabiria’ (della quale la Mozzoni era socia fondatrice, salve le successive dimissioni per conflitto di interessi), concorrente della cooperativa presieduta dalla Venturini, avrebbe ottenuto appalti per 240.000 euro solo tra il 2007 e il marzo del 2008, mentre la cooperativa della Venturini, in quegli anni, non avrebbe ottenuto alcun lavoro; ferma tale premessa, varrà rilevare come la valutazione in tal senso orientata dal giudice del merito si sia coerentemente mantenuta entro i limiti segnati dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27592 del 29/10/2019, Rv. 655572 -01); nel caso di specie, il giudice a quo, muovendosi entro i limiti della propria discrezionalità valutativa, ha ritenuto – sulla base di una motivazione pienamente coerente sul piano logico e corretta in termini giuridici – che le espressioni ricondotte all’iniziativa della Venturini non si fossero limitate alla continente esposizione di fatti obiettivi dotati di pubblico interesse, avendo la ricorrente bensì insinuato, in modo illecito, la suggestione di un prospettabile comportamento illecito della Mozzoni, nella specie attuato attraverso l’attività contrattuale della cooperativa ‘Cabiria’ dalla stessa fondata e partecipata; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u