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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 47631/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, premessa l'ammissibilità del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 06/04/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 10/10/2019 del Tribunale di Ivrea, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di riciclaggio (relativamente a un autocarro di provenienza delittuosa) e di frode nell'esercizio del commercio.

Considerato che costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).

Ritenuto che l'unico, articolato, motivo di ricorso - con il quale si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 533 dello stesso codice, con riferimento alla regola della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio - appare inammissibilmente diretto a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove acquisite al processo e a evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria da dare ai singoli elementi probatori, a fronte di un'ampia e dettagliata motivazione della sentenza impugnata che, nel replicare alle medesime doglianze difensive, già sollevate con l'atto di appello, risulta priva di contraddizioni e di illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 8 a 14 della stessa sentenza, nelle quali la Corte d'appello di Torino ha non illogicamente individuato nello Spica - e non in [OSCURATO:PERSONA] - il soggetto interessato a effettuare le contestate operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autocarro, fornendo una spiegazione parimenti non illogica di alcune reticenze e contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni dello stesso Cimaglia).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, premessa l'ammissibilità del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 06/04/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 10/10/2019 del Tribunale di Ivrea, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di riciclaggio (relativamente a un autocarro di provenienza delittuosa) e di frode nell'esercizio del commercio. Considerato che costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). Ritenuto che l'unico, articolato, motivo di ricorso - con il quale si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 533 dello stesso codice, con riferimento alla regola della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio - appare inammissibilmente diretto a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove acquisite al processo e a evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria da dare ai singoli elementi probatori, a fronte di un'ampia e dettagliata motivazione della sentenza impugnata che, nel replicare alle medesime doglianze difensive, già sollevate con l'atto di appello, risulta priva di contraddizioni e di illogicità manifeste (si vedano, in particolare, le pagine da 8 a 14 della stessa sentenza, nelle quali la Corte d'appello di Torino ha non illogicamente individuato nello Spica - e non in [OSCURATO:PERSONA] - il soggetto interessato a effettuare le contestate operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autocarro, fornendo una spiegazione parimenti non illogica di alcune reticenze e contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni dello stesso Cimaglia). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 47631/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris