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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11377/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];52/RG 27426 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della recidiva specifica, correttamente applicata, attese le precedenti condanne per evasione (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -26Composta da: 11377MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1891/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27426/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];52/RG 27426 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della recidiva specifica, correttamente applicata, attese le precedenti condanne per evasione (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];52/RG 27426            [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della recidiva specifica, correttamente applicata, attese le precedenti condanne per evasione (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                                    [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE                 -26Composta da:           11377MASSIMO RICCIARELLI          - Presidente -        Ord. n. sez. 1891/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                       R.G.N. 27426/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];52/RG 27426            [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della recidiva specifica, correttamente applicata, attese le precedenti condanne per evasione (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                                     P.Q.MP.Q.M
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