Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12840/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo appropriativq è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che ha ritenuto decisiva, al riguardo, l'ammissione dell'imputato (con la quale la difesa non si confronta minimamente) in ordine all'utilizzo della somma di denaro ricevuta senza titolo per fronteggiare debiti personali beni (pag. 3 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo appropriativq è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che ha ritenuto decisiva, al riguardo, l'ammissione dell'imputato (con la quale la difesa non si confronta minimamente) in ordine all'utilizzo della somma di denaro ricevuta senza titolo per fronteggiare debiti personali beni (pag. 3 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Sentenza Cassazione n. 12840/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris