CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44768/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di tre anni e quattro mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano o improponibili, con riferimento alla indebita richiesta di rivalutazione delle prove acquisite o manifestamente infondati in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della contestata recidiva, congruamente argomentati dai giudici di appello mediante il richiamo alla "cospicua biografia criminale dell'imputato" nonché alle allarmanti modalità del fatto di reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 \ Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]