CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 25054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 1/3/2022, ha riqualificato il delitto diriciclaggio ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nell’ipotesi tentata, rideterminando la pena nella misura dianni due di reclusione ed euro duemila di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att.cod.proc.pen.2.1 Nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa avendo l’imputatochiesto di differire la trattazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al fine di poter presenziare in quantodetenuto agli arresti domiciliari. Secondo il difensore il rigetto dell’istanza di rinvio avanzata dalLongo, impossibilitato a comparire perché detenuto per altro titolo, è lesiva dei dirittidell’imputato il quale aveva interesse a partecipare all’udienza per rendere spontaneedichiarazioni.2.2 La violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto alla stregua deldelitto di ricettazione. Il difensore sostiene che, alla luce delle emergenze acquisite, dovevaescludersi la sussistenza di condotte idonee ad ostacolare l’accertamento circa la provenienzadel bene, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 648 cod.pen., tenuto conto del fine di lucro cheha mosso l’imputato, come dallo stesso ammesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è infondato. Dall’accesso al verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi laCorte di appello di Bari risulta che il Collegio, verificata la rituale citazione dell’imputato, harigettato l’istanza di rinvio formulata dal difensore perché intempestiva, precisando che l’udienzaera stata fissata a seguito di precedente differimento di cui l’imputato era a conoscenza sicchében avrebbe potuto chiedere di partecipare senza o con scorta, avendone l’onere, trattandosi diprocedimento camerale a seguito di abbreviato. La valutazione della Corte territoriale ègiuridicamente ineccepibile. Questa Corte con orientamento consolidato, sulla scia dei principienunziati da Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 – 01, ha affermato che nel giudiziocamerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato la richiesta diudienza partecipata formulata dal difensore non è sufficiente per disporre la traduzionedell'imputato detenuto per altra causa, essendo necessario che quest'ultimo manifesti la volontàdi comparire, chiedendo specificamente di essere tradotto (Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025,Messina, Rv. 288695 – 01; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658 – 01; Sez.5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287413 – 01). Pertanto, in assenza di unatempestiva manifestazione della volontà di comparire, palesata solo in udienza dal difensore, laCorte di merito ha legittimamente disatteso l’istanza di rinvio.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamenteapplicato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riciclaggiocostituendo la destrutturazione di un veicolo per ricavarne pezzi di ricambio un’attivitàoggettivamente comportante la perdita del collegamento tra i dati identificativi e le singolecomponenti idonea ad ostacolare l’identificazione del mezzo (Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018,Caruso, Rv. 274254 – 01; Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909 – 01). Quando,come nella specie, l’attività di smontaggio era in corso all’atto dell’intervento della P.g. e non siera ancora concretamente realizzata la dispersione dei dati identificativi del bene si verte inipotesi di tentativo sicchè la riqualificazione operata dalla sentenza impugnata è frutto diun’attività interpretativa del fatto insuscettibile di censura in questa sede (Sez. 2, n. 3044 del11/12/2024, dep. 2025, De, Rv. 287488 - 01 Sez. 2, n. 6586/ 2024, cit.).3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condannadel proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]