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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20627/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.COMANDINI Gilberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, riqualificato il fatto in ipotesi di cui all'art.590 cod.pen., dichiarava non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. 2.Avverso la già menzionata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per insussistenza e mancanza degli elementi probatori circa il nesso causale dell'evento e consegueni:e mancato superamento del ragionevole dubbio.

3. Considerato che il motivo dedotto si presenta inammissibile in quanto vi è difetto di devoluzione ai sensi dell'art.606 cpv cod.proc.pen., atteso che con l'atto di appello si deduceva la ricorrenza di una causa di giustificazione laddove nel motivo di ricorso si assume l'insussistenza del rapporto di causalità materiale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14.03.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.COMANDINI Gilberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, riqualificato il fatto in ipotesi di cui all'art.590 cod.pen., dichiarava non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. 2.Avverso la già menzionata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per insussistenza e mancanza degli elementi probatori circa il nesso causale dell'evento e consegueni:e mancato superamento del ragionevole dubbio. 3. Considerato che il motivo dedotto si presenta inammissibile in quanto vi è difetto di devoluzione ai sensi dell'art.606 cpv cod.proc.pen., atteso che con l'atto di appello si deduceva la ricorrenza di una causa di giustificazione laddove nel motivo di ricorso si assume l'insussistenza del rapporto di causalità materiale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.03.