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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 29651/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13440-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]`l'A SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1929/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, nell'accogliere l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto contro un'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento alla stessa sottese con la compensazione delle spese del giudizio, provvedeva alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, compensando le spese di quello di appello "tenuto conto della peculiarità della presente controversia delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l'iter processuale, nonché del fatto che in questo grado di giudizio l'Ufficio non si è costituito e non ha svolto attività defensionale".

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha resistito l'Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente citata.

Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell'art.15 d.lgs.n.546/1992.

La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era apparente e incomprensibile in relazione all'iter processuale che avrebbe visto la società contribuente vincitrice in primo grado ed anche in appello.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultato vittoriosa la parte contribuente.

Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, Ric. 2019 n. 13440 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- prevede che le spese possono essere compensate in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"-cfr.Cass.n.16470/2018-.

Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass.n. 12893/2011).

Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]-sent.CTP n.3596/49/18, come indicata in sentenza dalla CTR- la pronunzia qui impugnata non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali del giudizio di secondo grado su presupposti illogici inidonei, come tali, ad integrare il requisito della gravità ed eccezionalità, quali appunto la omessa costituzione in giudizio della parte soccombente e, ancora, l'esito della lite incerto nel corso del giudizio che, per converso, ha visto la detta società vincitrice tanto in primo che in secondo grado.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 16.6.2021 in Roma.

DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13440-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]`l'A SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1929/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, nell'accogliere l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto contro un'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento alla stessa sottese con la compensazione delle spese del giudizio, provvedeva alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, compensando le spese di quello di appello "tenuto conto della peculiarità della presente controversia delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l'iter processuale, nonché del fatto che in questo grado di giudizio l'Ufficio non si è costituito e non ha svolto attività defensionale". La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha resistito l'Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente citata. Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell'art.15 d.lgs.n.546/1992. La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era apparente e incomprensibile in relazione all'iter processuale che avrebbe visto la società contribuente vincitrice in primo grado ed anche in appello. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultato vittoriosa la parte contribuente. Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, Ric. 2019 n. 13440 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- prevede che le spese possono essere compensate in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"-cfr.Cass.n.16470/2018-. Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass.n. 12893/2011). Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]-sent.CTP n.3596/49/18, come indicata in sentenza dalla CTR- la pronunzia qui impugnata non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali del giudizio di secondo grado su presupposti illogici inidonei, come tali, ad integrare il requisito della gravità ed eccezionalità, quali appunto la omessa costituzione in giudizio della parte soccombente e, ancora, l'esito della lite incerto nel corso del giudizio che, per converso, ha visto la detta società vincitrice tanto in primo che in secondo grado. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 16.6.2021 in Roma. DEPOSIT
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