CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 31017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 20 luglio 2023 la Corte di appello di Brescia confermava la precedente sentenza del giorno 14 settembre 2022 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed C 6.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo a) dell'imputazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata per non avere in Giudici del merito concesso le invocate circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, riscontrando da un lato l'assenza di elementi suscettibili di concreto e positivo apprezzamento e dall'altro dando rilievo ai plurimi precedenti penali gravanti sul Codeluppi; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a] pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il